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COLONNE
DI SCARICO - COME
RIPARTIRE LE SPESE?
D. Nel
condominio in cui abito esistono 3 scale e diverse colonne di scarico
con altrettante biologiche per lo smaltimento delle acque nere e
dei lavelli w.c.
Dalla
costituzione del Condominio (1971) le spese per la manutenzione
ordinaria e straordinaria di dette colonne sono state ripartite
fra tutti i condòmini considerandole spese di proprietà generale,
applicando la tabella A e relativi millesimi.
Nel 1997,
su richieste di un condomino, l'Assemblea ha deliberato di applicare,
per le spese delle suddette colonne l'art. 1123, comma 3° c.c. ma
nella deliberazione non è stato tenuto conto che ad alcune di tali
colonne, pur attraversanti tutti i piani dell'edificio, qualche
appartamento non è allacciato perché i relativi servizi, non essendo
simmetricamente distribuiti, sono allacciati ad altre colonne, sia
pure dello stesso edificio e addirittura lo scarico di un servizio
dell'ultimo piano, sin dalla sua costruzione, pur attraversando
tutte le pareti dei piani sottostanti, sfocia in una singola propria
biologica.
Ci si
chiede se nel riparto delle spese si debba tener conto della utilità
che ogni appartamento realmente trae dalla singola colonna o se
comunque la spesa va ripartita tra tutti gli appartamenti da essa
attraversati anche se non ad essa allacciati tenendo, ovviamente,
conto del valore millesimale dei vari appartamenti.
La ripartizione
di cui al 1° caso verrebbe contestata citando la sentenza della
Cassazione n. 13160 del 06/12/1991.
Come
va interpretata tale sentenza nei casi concreti sopra specificati?
E come
considerare la suddetta colonna che serve un solo appartamento?
Nel regolamento
di condominio di natura assembleare non vi è cenno in merito alla
ripartizione delle spese per le colonne di scarico.
risponde
l'Avv.
Paolo Ribero
R.
L'impianto fognario di un immobile costituisce parte comune
dell'edificio anche nell'ipotesi in cui serva soltanto alcuni condomini
con esclusione di altri e conseguentemente le spese andranno ripartite
a norma del primo comma dell'art. 1123 c.c. in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascun condomino.
Infatti
la qualifica di cose comuni al condominio deve essere desunta alla
stregua dell'art. 1117 c.c. il quale al punto tre ricomprende esplicitamente
"le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali
di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione
degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".
Tale
interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione la quale
in svariate pronunce (a differenza di alcune sent. della corte di
merito; cfr. C. App. Roma 18.09.1985) ha esplicitamente sostenuto
che l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese
necessarie per la conservazione della parti comuni dell'edificio
è detta "propter rem", proprio perché è strettamente connessa
con la titolarità del diritto di proprietà che i partecipanti alla
comunione hanno su di esse, specificando che le fognature, i canali
di scarico e simili rientrano, per la loro funzione, tra le cose
comuni, e le spese necessarie alla loro conservazione sono assoggettate
alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole
proprietà esclusive e non rientrano tra quelle parti suscettibili
di destinazione al servizio dei condòmini in misura diversa ovvero
al godimento di alcuni condomini e non di altri (Cass. 06.12.1991
n. 13160; Cass. 27.11.1990 n. 11423).
Alla
luce di quanto sopra, salvo diverso esplicito accordo di tutti i
partecipanti al condominio, ogni proprietario dovrà partecipare
alle spese proporzionalmente al valore delle singole proprietà (situazione
questa, valida anche nel caso in cui un condomino si avvalga di
una colonna di scarico utilizzata in via esclusiva).
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