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CANNA
FUMARIA PER CALDAIA
AUTONOMA. OCCORRE IL CONSENSO
D. Sono proprietario
di un appartamento sito
all’ultimo piano, comprensivo del sottotetto uso soffitta corrispondente
al proprio appartamento, collegati tramite scala interna. Il condominio
ha il riscaldamento centralizzato con caldaia a gasolio. Questa
le mie domande:
- è possibile
staccarsi dall’impianto centralizzato senza permesso della maggioranza
condominiale? Se sì, quali spese dell’impianto centralizzato dovrò
continuare a sostenere?
- mettendo
una caldaia autonoma a gas posso installare una canna fumaria che
vada sulla mia porzione di tetto (se sì; quali distanze devo rispettare?)
senza consenso condominiale? Ci sono altre possibilità per lo scarico
dei fumi?
risponde
il l'Avv.
Paolo Ribero
R.
Qualora
un condominio sia fornito di un impianto di riscaldamento centralizzato
è attribuito a ciascun condomino il diritto di distaccarsi da detto
impianto in via unilaterale.
Tale
facoltà è stata esplicitamente riconosciuta dalla II Sezione della
Suprema Corte Ordinatrice la quale con la sentenza n.ro 11152/97
ha sancito che nell’eventualità in cui alcuni condòmini siano intenzionati
a distaccare le proprie unità immobiliari dell’impianto centralizzato
di riscaldamento prescindendo da una eventuale volontà in tal senso
della maggioranza, hanno il potere di farlo, ma non risultano comunque
esentati dall’obbligo di partecipare alle spese di conservazione
dell’impianto poiché non è ammissibile una rinuncia alla proprietà
dello stesso; ma ove i loro appartamenti non siano più riscaldati,
non sono tenuti a sostenere le spese per l’uso (ad esempio quelle
per l’acquisto del carburante), in quanto il contributo per queste
ultime è adeguato al godimento che i condòmini possono ricavare
dalla cosa comune. Di conseguenza se il godimento derivante è nullo,
niente sarà da questi dovuto, mentre nell’ipotesi in cui comunque
si registri a favore di costoro un vantaggio anche indiretto (come
nel caso in cui i tubi del riscaldamento attraversino le loro unità
immobiliari riscaldando conseguentemente i locali), dovranno comunque
partecipare alle spese ma in misura proporzionalmente ridotta (solitamente
pari al 40%).
Ecco
che quindi, permanendo la proprietà sull’impianto centralizzato,
il condomino che se ne distacchi sarà tenuto a sopportare le spese
conseguenti al mantenimento e alla conservazione del medesimo, ma,
qualora non fruisca di alcun vantaggio non vedrà gravare sui propri
conti i costi per il funzionamento.
Per
quel che riguarda poi la possibilità del condomino di installare
una canna fumaria sul tetto condominiale, questa è una ipotesi da
escludersi in quanto verrebbe a costituirsi un atto di utilizzazione
dell’immobile comune non consentito dall’art. 1102 c.c. poiché tale
comportamento comporta la sottrazione della relativa porzione di
bene comune all’uso degli altri condòmini con limitazione dell’utilizzazione
del piano di calpestio e la compromissione della sua funzione di
copertura (Cass., 8 maggio 1987, n. 4201). Rimane invece nella facoltà
del condomino interessato procedere alla installazione di una canna
fumaria in aderenza al muro perimetrale di un fabbricato in condominio
senza la necessità del consenso degli altri condòmini a prescindere
dalle disposizioni dell’art. 889 c.c. in tema di distanze legali
(Trib. Napoli, 17.03.1990; Cass., 06.05.1987, n.4201; Cass., 11.05.1981, n.3105), sempreché non vengano
lesi i diritti esclusivi degli altri condòmini e sempreché non si
determini una alterazione del decoro architettonico dell’edificio
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