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Termini brevi
per impegnare la mancata convocazione
DELIBERA NULLA
O ANNULLABILE? ANCORA UN PARERE SULLA SENTENZA DI CASSAZIONE
un
orientamento "collettivista" a favore dell'assemblea
a
cura dell'Avv. Paolo Gatto - consulente legale Appc
La
Sent. Cass. n. 31 del 5/1/2000 ha dato un colpo di barra allindirizzo
giurisprudenziale ormai più che consolidato che riteneva
sussistere la nullità radicale delle delibere di condominio
qualora anche un solo condomino non fosse stato convocato.
Per comprendere meglio il significato di
questultima decisione, è bene partire dalla lettera
della legge, ovvero dallart.1137 c.c.; tale norma enuncia
il principio secondo il quale le deliberazioni dellassemblea,
prese a maggioranza, sono obbligatorie per tutti i condòmini;
il condomino assente o dissenziente potrà ricorrere allAutorità
Giudiziaria entro un termine di decadenza di trenta giorni per violazioni
alla legge o al regolamento. Tale disposizione, che introduce il
principio di presunzione di legittimità dellassemblea
condominiale, anche a scapito del dissenziente e anche a scapito
della effettiva legalità del provvedimento (se non vi è
impugnazione entro il termine la deliberazione non è comunque
più modificabile) rappresenta uneccezione nel campo
dei diritti reali che, forse più di ogni altro, risente dei
principi libertari del Codice Napoleonico (quasi integralmente recepito
dal nostro del 1865). La possibilità infatti per lassemblea
di poter decidere a maggioranza e di vedere la propria decisione
non più sindacabile se non impugnata nei termini, affievolendo
i diritti dei condòmini, sembrava un fatto inaccettabile
in un campo dove ha sempre regnato il diritto soggettivo visto quale
emblema di libertà (si pensi alla "proprietà
sacra ed inviolabile" della Rivoluzione Francese).
La giurisprudenza, pertanto, si affrettò
a mutuare, dagli istituti del contratto, i concetti di annullabilità
e nullità, rendendoli applicabili alle delibere assembleari,
al fine di limitare la portata dellart. 1137; nel primo caso
(annullabilità), la delibera doveva essere impugnata nel
termine di cui allart.1137 c.c., nel secondo, trattandosi
di violazioni più gravi, il vizio poteva essere fatto valere
in qualsiasi tempo.
Di fatto, la giurisprudenza, nel timore di
comprimere in maniera inaccettabile i diritti dei proprietari, allargò
le ipotesi di nullità radicale, lasciando quelle di annullabilità
ad un ruolo marginale (per lo più irregolarità formali).
Da ultimo, peraltro, la giurisprudenza pare
abbia abbandonato la tutela a tutti i costi della posizione soggettiva
del singolo, per abbracciare quella della certezza; non bisogna
tralasciare che, se è vero che la tutela del diritto del
singolo deve essere garantita, è anche vero che non è
ammissibile che ogni delibera sia sottoposta alla spada di Damocle
di unimpugnazione differita magari di anni. Pensiamo al caso
di imponenti lavori; il condomino erronaemante non convocato o convocato
informalmente, potrebbe lasciare terminare le opere, quindi rifiutarsi
di pagare le sue quote minacciando unimpugnazione al momento
in cui gli venisse richiesta la contribuzione.
La pronuncia sopra enunciata, oltre a rimarcare
che le irregolarità del procedimento di convocazione non
possono mai implicare nullità, elenca i casi in cui debba
ritenersi sussistere nullità radicale radicale; i casi sono:
1) Deliberazioni prive di elementi essenziali.
Si può ritenre sussistere lipotesi tutte le volte in
cui sia assolutamente indeterminabile loggetto della decisione.
2) Impossibilità o illiceità
delloggetto. Qualora loggetto di decisione sia impossibile
o contrasti con norme imperative di ordine pubblico.
3) Incompetenza a decidere. Ricorre per esempio
qualora lassemblea prenda provvedimenti su parti di proprietà
esclusiva.
4) Innovazioni lesive dei diritti dei singoli.
E questa lipotesi in cui lassemblea prenda decisioni
che limitino il diritto del singolo ad utilizzare una parte comune,
ovvero che impongano un mutamento di destinazione di un bene comune
tale da ridurne completamente o in maniera apprezzabile lutilizzo.
Tutte le altre violazioni danno luogo a mera
annullabilità, per cui il condomino che riterrà essere
stato danneggiato da una delibera, dovrà adoperarsi per promuovere
lopposizione attraverso un legale.
Ancora un dubbio rimane ed è quello
del quorum per decidere; era giurisprudenza uniforme che, qualora
una delibera venisse presa senza le maggioranze di legge, fosse
da ritenersi nulla. Alla luce dellultima pronunzia, e degli
orientamenti "collettivisti" della Cassazione è
bene, per chi intenda proporre opposizione, non attendere e agire
tempestivamente; esiste sempre, infatti, la possibilità che
la mancanza del quorum possa essere ritenuto un vizio formale, o
comunque relativo al procedimento di deliberazione
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