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La Cassazione
favorisce l'amministratore non professionista
AMMINISTRARE:
SI PUÒ ANCHE SENZA PARTITA IVA
Solo
se manca una struttura organizzata
a
cura del centro studi Arkivia
Con
Circolare del Ministero delle Finanze n.77/430400 in data 24-12-1992
furono richiesti alla Direzione generale chiarimenti in ordine alla
soggettività passiva, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
degli amministratori di condomini che non esercitano, per professione
abituale, altre attività di lavoro autonomo. In quella sede il Ministero
così si espresse:
- Tanto premesso in tesi
generale, si ritiene che l’attività di amministratore di condominio
va considerata rientrante nell’ambito delle figure atipiche dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma
2 dell’art. 49 del menzionato Testo Unico allorquando l’attività
presenti i requisiti delineati dalla norma, sopra dettagliatamente
riportati.
- Analogamente debbono considerarsi
inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
le prestazioni che un condomino, esercente attvità lavorativa di
altra natura, rende nello svolgimento delle funzioni di amministratore
attribuitegli dall’assemblea in conformità al regolamento di condominio.
- Viceversa, nelle ipotesi
in cui un soggetto compia, in maniera sistematica e abituale, una
pluralità di prestazioni relative all’amministrazione di più condomini,
indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto intrattenuto
con il singolo condominio e dall’esercizio di altre attività economiche,
non può porsi in dubbio che le prestazioni dal medesimo rese contretizzano
esercizio abituale di attività di lavoro autonomo, come tale produttiva
di analogo reddito previsto dal comma 1, dell’art. 49, del Testo
Unico delle imposte sui redditi.
- Si precisa, in particolare,
che per la qualificazione, ai fini tributari, dell’attività di lavoro
autonomo, occorre aver riguardo, come sopra cennato, alla natura
dell’attività svolta e non rileva, a tali fini, la circostanza,
che per il suo svolgimento non sia prescritta l’iscrizione in albi
o elenchi ufficiali, essendo determinante l’esercizio, con requisito
di abitualità, di una qualsiasi attività di lavoro autonomo.
In conclusione, continua
il Ministero, l’attività di amministratore di condominio evidenzia
in tesi generale operazioni imponibili all’imposta sul valore aggiunto,
salvo le ipotesi in cui tale attività venga svolta in modo occasionale
da un soggetto che non eserciti altra attività di lavoro autonomo
agli effetti dell’Iva. Con tale circolare, quindi, si credeva che
il Ministero avesse messo la parola fine ad una questione annosa.
Ma purtroppo così non è stato perché dal 1992 ad oggi si sono susseguite
alcune pronunce giurisprudenziali di legittimità che a volte hanno
ampliato la portata della circolare esaminata altre volte invece
hanno interpretato in maniera restrittiva i canoni evidenziati dal
Ministero. Ma procediamo con ordine. Con sentenza del 24 luglio
1996, n. 6671, la Corte di Cassazione ha precisato che: ai sensi
dell’ art. 5, 2° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, il compenso
dell’amministratore di condominio non va assoggettato ad Iva solo
se l’attività venga espletata senza impiego di mezzi organizzati,
rientrando, tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi
poste in essere nell’esercizio di arti e professioni e come tali
assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto.
Nelle motivazioni della Suprema
Corte si legge:
a. l’attività dell’amministratore
di condominio può essere, a seconda delle circostanze, ricondotta
nel novero delle attività professionali o inquadrata nell’ambito
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
b. nel primo caso i componenti
sono soggetti ad IVA, mentre nel secondo non lo sono;
c. l’accertamento della natura
dell’attività svolta dall’amministratore passa per la verifica dell’esistenza
o meno dell’impiego, da parte di questi, di “mezzi organizzati”;
d. tali mezzi normalmente
non vengono impiegati quando l’amministrazione riguarda un solo
condominio o un numero limitato di condomini costituiti da un numero
ristretto di partecipanti.
Probabilmente nella prassi
a venire, a tale “indizio” si finirà per
far riferimento al fine di risolvere concretamente il problema
dell’assoggettamento ad Iva dei compensi in questione, in luogo
di una molto più complessa indagine sulla sussistenza dei ricordati
“mezzi organizzati”, non sembrando, d’altro canto, priva di plausibilità
la presunzione che da tali mezzi non possa prescindere l’amministrazione
cui è rimessa la cura di una pluralità di condomini, a maggior ragione
se composti da un gran numero di soggetti.
Successivamente lo stesso
ente giudicante, sezione III penale, con sentenza 21 aprile 1998
ribadisce quanto segue: Al fine di accertare l’obbligo di tenuta
dei registri Iva da parte di un amministratore di condominio (la
cui violazione è sanzionata dall’ art. 1, 6° comma, d.l. 429/82),
non è sufficiente la mera circostanza che lo stesso svolge la sua
attività a favore di una pluralità di condomini a meno che essa
non sia tale da rendere imprescindibile una certa struttura organizzativa.
Con tale decisione, la terza
sezione penale, nel ribadire che l’attività dell’amministratore
di un condominio può, a seconda che questi faccia o meno uso di
“mezzi organizzati”, rientrare tra le prestazioni professionali,
ovvero essere ricondotta nell’ambito dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, e nell’affermare la legittimità di una
prova indiretta della sussistenza a tali mezzi, ha cassato la decisione
del giudice di merito per la quale non può che essere professionale
l’attività dell’amministratore di condominio che investa più di
due condomini. Più specificatamente, essendo titolare di redditi
da lavoro indipendente, fosse obbligato o meno alla tenuta dei registri
prescritti dall’ art. 1, 6° comma, 1. 516/82.
In definitiva, quindi, viene
in discussione la corretta interpretazione ed applicazione dell’
art. 5, 2° comma, d.p.r. 633/72.
Il menzionato art. 5, che
individua “l’esercizio di arti e professioni” da sottoporre all’Iva,
ha infatti un duplice contenuto, in quanto - al 1° comma
- identifica i soggetti passivi dell’imposta, e - al
2° comma - prevede dei casi di esclusione dal pagamento del
tributo, e cioè di quelle attività che non si considerano effettuate
nell’esercizio di arti e professioni.
Godono di tale beneficio,
le attività inerenti ai “rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa” di cui all’ art. 49. In virtù di tale disposizione,
le prestazioni di servizi relative ai rapporti suddetti, si pongono
al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Iva, atteso che tale
imposta si applica esclusivamente sulle cessioni di beni e le prestazioni
di servizi in territorio statale, nell’esecizio delle imprese o
nell’esercizio di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque
effettuate.
In altri termini la disciplina
dell’Iva assimila i rapporti di collaborazione sopra menzionati
a quelli di lavoro subordinato per l’affinità che presentano con
questi ultimi, a meno che i prestatori di detti servizi non esercitino
altre attività di lavoro autonomo soggette ad Iva, nel qual caso
queste ultime attraggono nell’ambito applicativo di tale imposta
anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui si discute.
Quindi, per potersi configurare
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, devono
coesistere le seguenti condizioni:
a. contenuto intrisecamente
artistico o professionale dell’attività prestata;
b. svolgimento di essa nell’ambito
di un rapporto unitario e continuativo con il richiedente;
c. mancanza di vincolo di
subordinazione tra il prestatore dell’attività e il beneficiario
della stessa;
d. mancanza di un’ organizzazione
di mezzi per lo svolgimento dell’attività;
e. retribuzione periodica
prestabilita.
A ciò deve aggiungersi, per
espressa previsione normativa, l’estraneità del rapporto in oggetto
all’attività professionale abitualmente esercitata.
Il collegio, quindi, ha ritenuto
che le dette condizioni possono essere tutte riscontrabili nell’attività
di amministratore di condominio, come definita dagli artt. 1130
e 1131 c.c..
Infatti:
a. essa è certamente attività
intellettuale e tecnica, e non meramente materiale;
b. viene prestata nell’ambito
di un rapporto unitario e continuativo con il condominio;
c. manca qualsiasi vincolo
di subordinazione tra l’amministratore ed i predetti, ed anzi, accanto
all’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, l’amministratore
è titolare anche di poteri decisionali autonomi, seppure nell’ambito
dell’amministrazione ordinaria, oltre ad avere la rappresentanza
dei condomini e il potere di agire in giudizio pure contro di essi
(art. 1131 c.c.);
d. l’attività in questione
non richiede di per sé l’impiego di mezzi organizzati da parte del
prestatore;
e. l’attività è normalmente
remunerata.
Dulcis in fundo la Cassazione
decide di tagliare la testa al toro con una sentenza inedita che
ha ribaltato il problema dell’obbligo della partita Iva per gli
amministratori precisando che sarebbe obbligatoria solo quando i
condomini amministrati sono talmente numerosi da necessitare di
una struttura organizzata.
Con la sentenza n. 6308 del
29 maggio 1998 la terza sezione penale della Cassazione è intervenuta
proprio sulla questione del confine fra l’abitualità della professione
e il numero dei condomini che è possibile amministrare restando
nell’ambito dell’occasionalità.
Il caso riguardava un amministratore
che era stato imputato di violazione dell’articolo 1, comma 6, della
legge n.516/1982 perché, pur amministrando un certo numero di condomini,
nelle numerose ore che il suo lavoro gli lasciava libere, non aveva
mai richiesto la partita Iva e non aveva mai tenuto i relativi registri.
La Cassazione ha dato una
nuova interpretazione dell’attività di amministratore condominiale,
che rientrerebbe invece nell’ambito della qualifica di collaborazione
coordinata e continuativa, indipendentemente dal numero di condomini
amministrati, ogni volta che ricorrono i requisiti della collaborazione.
E cioè: assenza di vincolo
di subordinazione, contenuto professionale della prestazione, rapporto
unitario e continuativo con il cliente (cioè con il condominio),
mancanza di un’organizzazione di mezzi (cioè di un’impresa) e retribuzione
periodica prestabilita.
Tutti questi requisiti sussistono,
secondo la Cassazione, nell’attività dell’amministratore. Indipendentemente
dal numero di condomini amministrati, a meno che, viene specificato
nella sentenza, proprio un numero particolarmente elevato renda
indispensabile una struttura operativa che di fatto configuri una
vera e propria attività d’impresa.
Ma quali sono le conseguenze
pratiche di questa pronuncia?
Questa sentenza facilita
la strada a un esercizio dell’attività di amministratore piuttosto
diversa da quella auspicata dalle associazioni di categoria, che
hanno sempre invocato la professionalità come qualifica fondamentale,
individuando nell’amministratore professionista a tempo pieno la
sola figura adatta a svolgere questa delicata funzione.
Stando a quanto dice la Cassazione,
invece, finché non esiste una struttura organizzata l’amministratore
non può essere qualificato come lavoratore autonomo professionista.
Quindi, dato che in effetti
fino a dieci condomini di medie dimensioni il singolo riesce, anche
se con qualche difficoltà, a fare da solo con l’unico aiuto di un
computer, ecco che diventa facile svolgere le amministrazioni come
secondo lavoro senza dover aprire la partita Iva. Riuscendo così
a mettersi in una situazione di “ombra” in cui il Fisco esercita
pochi controlli.
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