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La Cassazione favorisce l'amministratore non professionista

AMMINISTRARE: SI PUÒ ANCHE SENZA PARTITA IVA

Solo se manca una struttura organizzata

a cura del centro studi Arkivia


Con Circolare del Ministero delle Finanze n.77/430400 in data 24-12-1992 furono richiesti alla Direzione generale chiarimenti in ordine alla soggettività passiva, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, degli amministratori di condomini che non esercitano, per professione abituale, altre attività di lavoro autonomo. In quella sede il Ministero così si espresse:

- Tanto premesso in tesi generale, si ritiene che l’attività di amministratore di condominio va considerata rientrante nell’ambito delle figure atipiche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 dell’art. 49 del menzionato Testo Unico allorquando l’attività presenti i requisiti delineati dalla norma, sopra dettagliatamente riportati.

- Analogamente debbono considerarsi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni che un condomino, esercente attvità lavorativa di altra natura, rende nello svolgimento delle funzioni di amministratore attribuitegli dall’assemblea in conformità al regolamento di condominio.

- Viceversa, nelle ipotesi in cui un soggetto compia, in maniera sistematica e abituale, una pluralità di prestazioni relative all’amministrazione di più condomini, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto intrattenuto con il singolo condominio e dall’esercizio di altre attività economiche, non può porsi in dubbio che le prestazioni dal medesimo rese contretizzano esercizio abituale di attività di lavoro autonomo, come tale produttiva di analogo reddito previsto dal comma 1, dell’art. 49, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

- Si precisa, in particolare, che per la qualificazione, ai fini tributari, dell’attività di lavoro autonomo, occorre aver riguardo, come sopra cennato, alla natura dell’attività svolta e non rileva, a tali fini, la circostanza, che per il suo svolgimento non sia prescritta l’iscrizione in albi o elenchi ufficiali, essendo determinante l’esercizio, con requisito di abitualità, di una qualsiasi attività di lavoro autonomo.

In conclusione, continua il Ministero, l’attività di amministratore di condominio evidenzia in tesi generale operazioni imponibili all’imposta sul valore aggiunto, salvo le ipotesi in cui tale attività venga svolta in modo occasionale da un soggetto che non eserciti altra attività di lavoro autonomo agli effetti dell’Iva. Con tale circolare, quindi, si credeva che il Ministero avesse messo la parola fine ad una questione annosa. Ma purtroppo così non è stato perché dal 1992 ad oggi si sono susseguite alcune pronunce giurisprudenziali di legittimità che a volte hanno ampliato la portata della circolare esaminata altre volte invece hanno interpretato in maniera restrittiva i canoni evidenziati dal Ministero. Ma procediamo con ordine. Con sentenza del 24 luglio 1996, n. 6671, la Corte di Cassazione ha precisato che: ai sensi dell’ art. 5, 2° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, il compenso dell’amministratore di condominio non va assoggettato ad Iva solo se l’attività venga espletata senza impiego di mezzi organizzati, rientrando, tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi poste in essere nell’esercizio di arti e professioni e come tali assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto.

Nelle motivazioni della Suprema Corte si legge:

a. l’attività dell’amministratore di condominio può essere, a seconda delle circostanze, ricondotta nel novero delle attività professionali o inquadrata nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

b. nel primo caso i componenti sono soggetti ad IVA, mentre nel secondo non lo sono;

c. l’accertamento della natura dell’attività svolta dall’amministratore passa per la verifica dell’esistenza o meno dell’impiego, da parte di questi, di “mezzi organizzati”;

d. tali mezzi normalmente non vengono impiegati quando l’amministrazione riguarda un solo condominio o un numero limitato di condomini costituiti da un numero ristretto di partecipanti.

Probabilmente nella prassi a venire, a tale “indizio” si finirà per  far riferimento al fine di risolvere concretamente il problema dell’assoggettamento ad Iva dei compensi in questione, in luogo di una molto più complessa indagine sulla sussistenza dei ricordati “mezzi organizzati”, non sembrando, d’altro canto, priva di plausibilità la presunzione che da tali mezzi non possa prescindere l’amministrazione cui è rimessa la cura di una pluralità di condomini, a maggior ragione se composti da un gran numero di soggetti.

Successivamente lo stesso ente giudicante, sezione III penale, con sentenza 21 aprile 1998 ribadisce quanto segue: Al fine di accertare l’obbligo di tenuta dei registri Iva da parte di un amministratore di condominio (la cui violazione è sanzionata dall’ art. 1, 6° comma, d.l. 429/82), non è sufficiente la mera circostanza che lo stesso svolge la sua attività a favore di una pluralità di condomini a meno che essa non sia tale da rendere imprescindibile una certa struttura organizzativa.

Con tale decisione, la terza sezione penale, nel ribadire che l’attività dell’amministratore di un condominio può, a seconda che questi faccia o meno uso di “mezzi organizzati”, rientrare tra le prestazioni professionali, ovvero essere ricondotta nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e nell’affermare la legittimità di una prova indiretta della sussistenza a tali mezzi, ha cassato la decisione del giudice di merito per la quale non può che essere professionale l’attività dell’amministratore di condominio che investa più di due condomini. Più specificatamente, essendo titolare di redditi da lavoro indipendente, fosse obbligato o meno alla tenuta dei registri prescritti dall’ art. 1, 6° comma,  1. 516/82.

In definitiva, quindi, viene in discussione la corretta interpretazione ed applicazione dell’ art. 5, 2° comma, d.p.r. 633/72.

Il menzionato art. 5, che individua “l’esercizio di arti e professioni” da sottoporre all’Iva,  ha infatti un duplice contenuto, in quanto - al 1° comma - identifica i soggetti passivi dell’imposta, e - al  2° comma - prevede dei casi di esclusione dal pagamento del tributo, e cioè di quelle attività che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni.

Godono di tale beneficio, le attività inerenti ai “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” di cui all’ art. 49. In virtù di tale disposizione, le prestazioni di servizi relative ai rapporti suddetti, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Iva, atteso che tale imposta si applica esclusivamente sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi in territorio statale, nell’esecizio delle imprese o nell’esercizio di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque effettuate.

In altri termini la disciplina dell’Iva assimila i rapporti di collaborazione sopra menzionati a quelli di lavoro subordinato per l’affinità che presentano con questi ultimi, a meno che i prestatori di detti servizi non esercitino altre attività di lavoro autonomo soggette ad Iva, nel qual caso queste ultime attraggono nell’ambito applicativo di tale imposta anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui si discute.

Quindi, per potersi configurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, devono coesistere le seguenti condizioni:

a. contenuto intrisecamente artistico o professionale dell’attività prestata;

b. svolgimento di essa nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo con il richiedente;

c. mancanza di vincolo di subordinazione tra il prestatore dell’attività e il beneficiario della stessa;

d. mancanza di un’ organizzazione di mezzi per lo svolgimento dell’attività;

e. retribuzione periodica prestabilita.

A ciò deve aggiungersi, per espressa previsione normativa, l’estraneità del rapporto in oggetto all’attività professionale abitualmente esercitata.

Il collegio, quindi, ha ritenuto che le dette condizioni possono essere tutte riscontrabili nell’attività di amministratore di condominio, come definita dagli artt. 1130 e 1131 c.c..

Infatti:

a. essa è certamente attività intellettuale e tecnica, e non meramente materiale;

b. viene prestata nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo con il condominio;

c. manca qualsiasi vincolo di subordinazione tra l’amministratore ed i predetti, ed anzi, accanto all’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, l’amministratore è titolare anche di poteri decisionali autonomi, seppure nell’ambito dell’amministrazione ordinaria, oltre ad avere la rappresentanza dei condomini e il potere di agire in giudizio pure contro di essi (art. 1131 c.c.);

d. l’attività in questione non richiede di per sé l’impiego di mezzi organizzati da parte del prestatore;

e. l’attività è normalmente remunerata.

Dulcis in fundo la Cassazione decide di tagliare la testa al toro con una sentenza inedita che ha ribaltato il problema dell’obbligo della partita Iva per gli amministratori precisando che sarebbe obbligatoria solo quando i condomini amministrati sono talmente numerosi da necessitare di una struttura organizzata.

Con la sentenza n. 6308 del 29 maggio 1998 la terza sezione penale della Cassazione è intervenuta proprio sulla questione del confine fra l’abitualità della professione e il numero dei condomini che è possibile amministrare restando nell’ambito dell’occasionalità.

Il caso riguardava un amministratore che era stato imputato di violazione dell’articolo 1, comma 6, della legge n.516/1982 perché, pur amministrando un certo numero di condomini, nelle numerose ore che il suo lavoro gli lasciava libere, non aveva mai richiesto la partita Iva e non aveva mai tenuto i relativi registri.

La Cassazione ha dato una nuova interpretazione dell’attività di amministratore condominiale, che rientrerebbe invece nell’ambito della qualifica di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal numero di condomini amministrati, ogni volta che ricorrono i requisiti della collaborazione.

E cioè: assenza di vincolo di subordinazione, contenuto professionale della prestazione, rapporto unitario e continuativo con il cliente (cioè con il condominio), mancanza di un’organizzazione di mezzi (cioè di un’impresa) e retribuzione periodica prestabilita.

Tutti questi requisiti sussistono, secondo la Cassazione, nell’attività dell’amministratore. Indipendentemente dal numero di condomini amministrati, a meno che, viene specificato nella sentenza, proprio un numero particolarmente elevato renda indispensabile una struttura operativa che di fatto configuri una vera e propria attività d’impresa.

Ma quali sono le conseguenze pratiche di questa pronuncia?

Questa sentenza facilita la strada a un esercizio dell’attività di amministratore piuttosto diversa da quella auspicata dalle associazioni di categoria, che hanno sempre invocato la professionalità come qualifica fondamentale, individuando nell’amministratore professionista a tempo pieno la sola figura adatta a svolgere questa delicata funzione.

Stando a quanto dice la Cassazione, invece, finché non esiste una struttura organizzata l’amministratore non può essere qualificato come lavoratore autonomo professionista.

Quindi, dato che in effetti fino a dieci condomini di medie dimensioni il singolo riesce, anche se con qualche difficoltà, a fare da solo con l’unico aiuto di un computer, ecco che diventa facile svolgere le amministrazioni come secondo lavoro senza dover aprire la partita Iva. Riuscendo così a mettersi in una situazione di “ombra” in cui il Fisco esercita pochi controlli.

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