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SE IN CASA
ARRIVA LA FINANZA


UNA QUESTIONE ATTUALE, QUELLA DEGLI ACCESSI ALLE ABITAZIONI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

Il domicilio è inviolabile. È la costituzione a stabilirlo, solennemente, all'art. 14. Lo stesso articolo aggiunge che "non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale" e che "gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali".
Il principio dell'inviolabilità del domicilio trova dunque alcune deroghe, fra cui quella degli accertamenti e delle ispezioni fiscali. Nell'ambito dei tributi locali esistono due norme che fanno espresso riferimento alla facoltà di accedere agli immobili privati. L'una in materia di imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni (ICIAP), imposta abrogata a decorrere da quest'anno, l'altra in materia di tassa sui rifiuti; disposizioni entramre caratterizzate dalla circostanza che la natura delle imposizioni fa sì che tale facoltà includa immobili che possono essere anche (per l'ICIAP) o esclusivamente (per la TARSU) adibiti ad abitazioni private.
Sia ai fini della TARSU, sia ai fini dell'ICIAP, poi, la facoltà di accedere alle abitazioni private viene estesa dalla legge anche a soggetti estranei all'amministrazione comunale. In particolare, in tema di tassa sui rifiuti, assumono rilievo due disposizioni: l'articolo 71, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e il successivo articolo 73. La prima norma prevede che "Ai fini del potenziamento dell'azione dell'accertamento, il comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione", precisando che "Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato dal contraente".
Sin qui, dunque, si resta nell'ambito di un'attività di controllo che non contempla la possibilità, né per l'amministrazione né per i soggetti esterni, di accedere alla proprietà privata. Semplicemente, la legge consente al comune, nell'ambito del riscontro diretto delle denuncie presentate, e in caso di necessità, di una rilevazione massima in carenza di personale o per altro impedimento, di affidare l'incarico della rilevazione della materia imponibile a soggetti privati o pubblici dotati dei necessari requisiti professionali, debitamente attestati. L'eventualità dell'accesso alla proprietà privata è regolata solo dal successivo articolo 73, attraverso una disciplina puntuale e rigorosa - come è necessario chesia quando ingioco c'è un bene costituzionalmente protetto - strutturata attraverso una serie progressiva di facoltà concesse agli organi accertatori. La prima possibilità offerta al Comune nell'ambito del controllo dei dati in proprio possesso, acquisiti direttamente o tramite i soggetti esterni delegati, è quella (art. 73, comma 1) di "Rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei localiedelleareescoperte"; allo stesso livello si colloca la facoltàdiinvitare il contribuente a "rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti".
Del secondo livello di poteri, regolato dal comma 2 dell'art. 73, ci si può avvalere solo dopo avere inutilmente esperito la procedura di cui al comma 1: dispone la norma che "in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso" - se, dunque, il cittadino non ha fatto pervenire agli uffici comunali, nel tempo prefissato, i documenti richiesti, o le risposteaiquestionari-gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunali ovvero i soggetti privati o pubblici convenzionati, possono accedere agli immobili soggtti alla TARSU. L'accesso, dunque, è permesso a condizione che: 1) ilcontribuente nonabbia adempiuto nei termini alla richiesta degli uffici comunali; 2) gli agenti di polizia urbana, i dipendenti comunali o gli esterni incaricati: a) avvisino il cittadino del proprio intendimento tramite comunicazione da effettuarsi almeno 5 giorni prima della visita; b) siano muniti di specifica autorizzazione del sindaco; c) limitino la propria attività alla rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, non essendo loro consentito di richiedere o rilevare altri dati.
La possibilità dell'accesso all'abitazione, in sostanza, non è la regola, bensì l'eccezione: se il cittadino ottempera nei termini a tutte le richieste formulategli dall'amministrazione comunale, agli organi comunali e ai soggetti esterni incaricati, non è consentito neppure di richiedere di accedere all'immobile. In questo caso, dunque, non sorge la facoltà di accedere. L'ultimo periodo del comma 2 limita ai casi di immunità e di segreto militare le deroghe alla possibilità del ricorso all'accesso, da sostituirsi con una dichiarazione del responsabile dell'organismo interessato. Ma la lettura del comma 3 dell'art. 73, unitamente a quella della circolare ministeriale n. 95/E del 22.6.1994, conducono a ritenere che le ipotesi di non utilizzo della facoltà di accesso all'abitazione privata siano ben maggiori.
Da un lato, infatti, la circolare conclude l'analisi del potere di accesso facendo "salvi in ogni caso legittimi motivi di riservatezza, di segreto o di immunità, che consiglieranno di concordare con l'utente diverse modalità di controllo"; dall'altro, la disposizione conclusiva dell'articolo in esame limita le conseguenze della "mancata collaborazione del contribuente" o di "altro impedimento alla diretta rilevazione" all'attribuzione al Comune dell'ulteriore facoltà - che si colloca, dunque, in posizione ulteriormente subordinata rispetto all'assunzione di informazioni mediante richiesta o questionario e all'accesso diretto all'immobile - di fondare l'accertamento sulle presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) di cui all'art. 2729 del codice civile.
Può ben affermarsi, dunque, che anche quando sorga la facoltà di accedere - ciò che accade, come si è visto, una volta scaduti i termini per la produzione degli atti e documenti o delle risposte ai questionari - è sempre permesso al cittadino di non consentire la visita (per es., per ragioni di sicurezza o di riservatezza), esponendosi però in questo caso all'accertamento presuntivo da parte del Comune, cui potrà - se lo riterrà - opporsi attraverso la procedura contenziosa. A proposito di accertamento della TARSU, giova inoltre soffermarsi su un'importante disposizione contenuta nella legge collegata alla Finanziaria '98.

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