UNA QUESTIONE ATTUALE, QUELLA
DEGLI ACCESSI ALLE ABITAZIONI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO FISCALE
Il
domicilio è inviolabile. È la costituzione a stabilirlo,
solennemente, all'art. 14. Lo stesso articolo aggiunge che "non
vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se
non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale"
e che "gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali".
Il principio dell'inviolabilità del domicilio trova dunque
alcune deroghe, fra cui quella degli accertamenti e delle ispezioni
fiscali. Nell'ambito dei tributi locali esistono due norme che
fanno espresso riferimento alla facoltà di accedere agli
immobili privati. L'una in materia di imposta comunale per l'esercizio
di arti e professioni (ICIAP), imposta abrogata a decorrere da
quest'anno, l'altra in materia di tassa sui rifiuti; disposizioni
entramre caratterizzate dalla circostanza che la natura delle
imposizioni fa sì che tale facoltà includa immobili
che possono essere anche (per l'ICIAP) o esclusivamente (per la
TARSU) adibiti ad abitazioni private.
Sia ai fini della TARSU, sia ai fini dell'ICIAP, poi, la facoltà
di accedere alle abitazioni private viene estesa dalla legge anche
a soggetti estranei all'amministrazione comunale. In particolare,
in tema di tassa sui rifiuti, assumono rilievo due disposizioni:
l'articolo 71, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e il successivo
articolo 73. La prima norma prevede che "Ai fini del potenziamento
dell'azione dell'accertamento, il comune ove non sia in grado
di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni
con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici
in tutto o in parte sottratte a tassazione", precisando che
"Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei
criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile,
nonché dei requisiti di capacità e affidabilità
del personale impiegato dal contraente".
Sin qui, dunque, si resta nell'ambito di un'attività di
controllo che non contempla la possibilità, né per
l'amministrazione né per i soggetti esterni, di accedere
alla proprietà privata. Semplicemente, la legge consente
al comune, nell'ambito del riscontro diretto delle denuncie presentate,
e in caso di necessità, di una rilevazione massima in carenza
di personale o per altro impedimento, di affidare l'incarico della
rilevazione della materia imponibile a soggetti privati o pubblici
dotati dei necessari requisiti professionali, debitamente attestati.
L'eventualità dell'accesso alla proprietà privata
è regolata solo dal successivo articolo 73, attraverso
una disciplina puntuale e rigorosa - come è necessario
chesia quando ingioco c'è un bene costituzionalmente protetto
- strutturata attraverso una serie progressiva di facoltà
concesse agli organi accertatori. La prima possibilità
offerta al Comune nell'ambito del controllo dei dati in proprio
possesso, acquisiti direttamente o tramite i soggetti esterni
delegati, è quella (art. 73, comma 1) di "Rivolgere
al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e
documenti, comprese le planimetrie dei localiedelleareescoperte";
allo stesso livello si colloca la facoltàdiinvitare il
contribuente a "rispondere a questionari relativi a dati
e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti".
Del secondo livello di poteri, regolato dal comma 2 dell'art.
73, ci si può avvalere solo dopo avere inutilmente esperito
la procedura di cui al comma 1: dispone la norma che "in
caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste
di cui al comma 1 nel termine concesso" - se, dunque, il
cittadino non ha fatto pervenire agli uffici comunali, nel tempo
prefissato, i documenti richiesti, o le risposteaiquestionari-gli
agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunali
ovvero i soggetti privati o pubblici convenzionati, possono accedere
agli immobili soggtti alla TARSU. L'accesso, dunque, è
permesso a condizione che: 1) ilcontribuente nonabbia adempiuto
nei termini alla richiesta degli uffici comunali; 2) gli agenti
di polizia urbana, i dipendenti comunali o gli esterni incaricati:
a) avvisino il cittadino del proprio intendimento tramite comunicazione
da effettuarsi almeno 5 giorni prima della visita; b) siano muniti
di specifica autorizzazione del sindaco; c) limitino la propria
attività alla rilevazione della destinazione e della misura
delle superfici, non essendo loro consentito di richiedere o rilevare
altri dati.
La possibilità dell'accesso all'abitazione, in sostanza,
non è la regola, bensì l'eccezione: se il cittadino
ottempera nei termini a tutte le richieste formulategli dall'amministrazione
comunale, agli organi comunali e ai soggetti esterni incaricati,
non è consentito neppure di richiedere di accedere all'immobile.
In questo caso, dunque, non sorge la facoltà di accedere.
L'ultimo periodo del comma 2 limita ai casi di immunità
e di segreto militare le deroghe alla possibilità del ricorso
all'accesso, da sostituirsi con una dichiarazione del responsabile
dell'organismo interessato. Ma la lettura del comma 3 dell'art.
73, unitamente a quella della circolare ministeriale n. 95/E del
22.6.1994, conducono a ritenere che le ipotesi di non utilizzo
della facoltà di accesso all'abitazione privata siano ben
maggiori.
Da un lato, infatti, la circolare conclude l'analisi del potere
di accesso facendo "salvi in ogni caso legittimi motivi di
riservatezza, di segreto o di immunità, che consiglieranno
di concordare con l'utente diverse modalità di controllo";
dall'altro, la disposizione conclusiva dell'articolo in esame
limita le conseguenze della "mancata collaborazione del contribuente"
o di "altro impedimento alla diretta rilevazione" all'attribuzione
al Comune dell'ulteriore facoltà - che si colloca, dunque,
in posizione ulteriormente subordinata rispetto all'assunzione
di informazioni mediante richiesta o questionario e all'accesso
diretto all'immobile - di fondare l'accertamento sulle presunzioni
semplici (gravi, precise e concordanti) di cui all'art. 2729 del
codice civile.
Può ben affermarsi, dunque, che anche quando sorga la facoltà
di accedere - ciò che accade, come si è visto, una
volta scaduti i termini per la produzione degli atti e documenti
o delle risposte ai questionari - è sempre permesso al
cittadino di non consentire la visita (per es., per ragioni di
sicurezza o di riservatezza), esponendosi però in questo
caso all'accertamento presuntivo da parte del Comune, cui potrà
- se lo riterrà - opporsi attraverso la procedura contenziosa.
A proposito di accertamento della TARSU, giova inoltre soffermarsi
su un'importante disposizione contenuta nella legge collegata
alla Finanziaria '98.