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CONDOMINI MOROSI
E SPESE DI SOLLECITO


Con riferimento a una interruzione di calore di alcuni termosifoni presso l'appartamento di un utente (inquilino) segnalavo la cosa al terzo responsabile con l'invito ad intervenire per la riparazione dell'eventuale guasto, individuato nella rottura del vaso di espansione a membrana. L'inconveniente é durato alcuni giorni (3/5), a detta dell'utente giorni 20. L'utente non soddisfatto decideva di sospendere il pagamento ed inviava al sottoscritto lettera con espressioni sconvenienti. Dopo l'intervento di un legale, solo a maggio l'utente provvedeva al pagamento della rata di febbraio. A consuntivo riscaldamento 1996/97 addebitavo Lire 50.000 (spese personali) per corrispondenza, raccomandate, parte dell'onorario legale. Due giorni prima dell'assemblea, telefonicamente l'utente comunicava che non avrebbe approvato il consuntivo e che non intendeva pagare in quanto il tutto rientrava nelle mie funzioni di amministratore e quindi nel mio onorario. In considerazione della modesta cifra e al fine di evitare inutili discussioni preparavo altro consuntivo senza le lire 50.000 e lo consegnavo agli intervenuti all'assemblea del 23 settembre '97, in sostituzione del precedente ed allegandone copia al verbale per i non presenti, verbalizzando inoltre la riserva dell'eventuale ricupero. L'utente interessato non interveniva all'assemblea. Consuntivo approvato. Quanto sopra in sintesi descritto, con la speranza di essere stato esauriente. Al solo scopo di soddisfazione personale e di principio, gradirei il Vostro parere se, queste e altre spese per sollecitatorie, ricupero crediti, corrispondenza varia, possono essere addebitate all'utente o condomino moroso senza incorrere in spiacevoli inconvenienti.


RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIBERO


Tra le attribuzioni dell'amministratore di condominio vi È quella di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni (articolo 1130, paragrafo 3, del Codice Civile). Pertanto l'amministratore, in caso di inadempienza del condomino, si deve attivare al fine di ottenere il pagamento delle spese condominiali risultanti da preventivo o consuntivo regolarmente approvato. Per far ciò può iniziare un'azione esecutiva contro il condomino moroso il quale, come qualsiasi altro debitore, deve rimborsare le spese sostenute dal creditore procedente (articolo 95 Codice di Procedura Civile).

 

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