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CONDOMINI MOROSI
E SPESE DI SOLLECITO
Con riferimento a una interruzione
di calore di alcuni termosifoni presso l'appartamento di un utente
(inquilino) segnalavo la cosa al terzo responsabile con l'invito
ad intervenire per la riparazione dell'eventuale guasto, individuato
nella rottura del vaso di espansione a membrana. L'inconveniente
é durato alcuni giorni (3/5), a detta dell'utente giorni 20. L'utente
non soddisfatto decideva di sospendere il pagamento ed inviava al
sottoscritto lettera con espressioni sconvenienti. Dopo l'intervento
di un legale, solo a maggio l'utente provvedeva al pagamento della
rata di febbraio. A consuntivo riscaldamento 1996/97 addebitavo
Lire 50.000 (spese personali) per corrispondenza, raccomandate,
parte dell'onorario legale. Due giorni prima dell'assemblea, telefonicamente
l'utente comunicava che non avrebbe approvato il consuntivo e che
non intendeva pagare in quanto il tutto rientrava nelle mie funzioni
di amministratore e quindi nel mio onorario. In considerazione della
modesta cifra e al fine di evitare inutili discussioni preparavo
altro consuntivo senza le lire 50.000 e lo consegnavo agli intervenuti
all'assemblea del 23 settembre '97, in sostituzione del precedente
ed allegandone copia al verbale per i non presenti, verbalizzando
inoltre la riserva dell'eventuale ricupero. L'utente interessato
non interveniva all'assemblea. Consuntivo approvato. Quanto sopra
in sintesi descritto, con la speranza di essere stato esauriente.
Al solo scopo di soddisfazione personale e di principio, gradirei
il Vostro parere se, queste e altre spese per sollecitatorie, ricupero
crediti, corrispondenza varia, possono essere addebitate all'utente
o condomino moroso senza incorrere in spiacevoli inconvenienti.
RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIBERO
Tra le attribuzioni
dell'amministratore di condominio vi È quella di riscuotere
i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni (articolo 1130, paragrafo 3, del Codice
Civile). Pertanto l'amministratore, in caso di inadempienza del
condomino, si deve attivare al fine di ottenere il pagamento delle
spese condominiali risultanti da preventivo o consuntivo regolarmente
approvato. Per far ciò può iniziare un'azione esecutiva
contro il condomino moroso il quale, come qualsiasi altro debitore,
deve rimborsare le spese sostenute dal creditore procedente (articolo
95 Codice di Procedura Civile).
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