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QUATTRO DOMANDE
UNA RISPOSTA
Il contratto stipulato per
soddisfare esigenze di natura transitoria (pied-a-terre) ha la durata
limitata nel tempo?
Può il conduttore modificare la natura transitoria del contratto
senza comunicare l'avvenuta variazione al proprietario (cioÈ
la residenza stabile) per poter richiedergli un risarcimento?
Nel caso in cui l'inquilino denunci il proprietario per non avergli
applicato l'equo canone, quanti sono gli anni di arretrato sottoposti
al risarcimento?
E sempre nel caso di denuncia di cui sopra, può l'inquilino
chiedere il controllo delle spese condominiali pagate riferito a
tutto il periodo della locazione, vale a dire da 13 anni a tutt'oggi?
RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIBERO
I quesiti
sottoposti dall'abbonato possono essere riuniti.
Il tema comune È quello del contratto di locazione di natura
transitoria, contratto non rientrante nella disciplina dettata dal
legislatore con legge 392/78 (cosiddetta legge sull'equo canone).
Occorre, però, precisare che nell'interpretazione del contratto,
e soprattutto in materia di locazione ove si tende a tutelare la
figura del contraente ritenuta più debole (l'inquilino),
prevale l'aspetto sostanziale, ossia la reale situazione di fatto,
rispetto alla terminologia usata dalle parti.
Pertanto, la giurisprudenza non considera determinante il fatto
che il negozio giuridico sia stato denominato "contratto di locazione
di natura transitoria" o che il conduttore abbia dichiarato di non
risiedere nell'immobile oggetto del contratto; analizza, invece,
l'effettivo uso dell'alloggio.
Per tali ragioni, la durata del contratto, l'acquisizione della
residenza anagrafica nell'immobile locato, possono costituire elementi
idonei a far presumere che tale immobile abbia costituito l'abitazione
principale dell'inquilino e che, pertanto, al contratto di locazione
si debba applicare la disciplina dettata dal legislatore relativa
agli immobili urbani ad uso abitativo in regime ordinario e, quindi,
anche le norme riguardanti la determinazione del canone.
Per quanto riguarda, infine, il periodo di tempo a cui far riferimento
per determinare la restituzione della parte di canone maggiore versata
dal conduttore; anche in questa materia si deve applicare la prescrizione
ordinaria decennale.
Pertanto per i canoni maggiori versati prima del 1987 nessun rimborso
È dovuto.
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