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POSTI AUTO RISERVATI
Faccio parte di un condominio
di cinque piani. Il proprietario originario, prima delle vendite
frazionate a singoli, predispose un regolamento, trasfuso poi negli
atti di vendita, riservandosi cinque posti auto nel cortile e le
soffitte dello stabile (queste ultime vendute a terzi e, quindi,
non pertinenze né degli appartamenti e negozi a terra né degli acquirenti
degli ultimi piani, costruzione ante 1942). Desidererei sapere,
con indicazione di sentenze, se é possibile estendere per tutti
l'uso delle cinque aree riservate del cortile e a chi competono
le vistose riparazioni piovane dell'abbaino di una soffitta sovrastante
un appartamento con unico proprietario che si é collegato con una
scala interna.
RISPONDE L'AVVOCATO
CLAUDIO FELTRI
L'area relativa
ai posti auto deve essere usata unicamente dal soggetto che si é
riservato la proprietà. Per quanto riguarda l'abbaino si
tenga presente quanto segue. L'abbaino consiste in quel manufatto
che, quale accessorio o estensione del tetto di copertura, serve
a dare aria e luce a locali sottostanti e quale accesso diretto
al tetto stesso. È costituito quindi da fianchi esterni in
muratura e da un piccolo tetto che, spesso, si raccorda a quello
di copertura di tutto il caseggiato. Più precisamente consiste
in una sopraelevazione parziale del sottotetto costruita in modo
da sporgere al di sopra di quanto é necessario per consentire l'apertura
di un vano verticale destinato all'illuminazione dello stesso sottotetto
o degli ambienti sottostanti.
Sul riparto delle spese, si possono avere diverse configurazioni:
abbaino che dà unicamente accesso al tetto; abbaino che dà
aria e luce alla camera d'aria sottostante (cosiddetto sottotetto
di proprietà esclusiva); abbaino che serve unicamente all'appartamento
posto nel sottotetto (cosiddetta mansarda); abbaino che dà
aria e luce al sottotetto di proprietà comune.
Ne consegue che ogni punto ha una diversa soluzione a seconda dell'utilità
o del vantaggio che ne trae il singolo o tutti i condomini. Più
che di proprietà, si deve seguire il criterio dell'uso, per
cui la spesa da eseguirsi nei casi sopra riportati dovrà
essere a carico del singolo ovvero dei condomini secondo la tabella
millesimale.
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