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POSTI AUTO RISERVATI


Faccio parte di un condominio di cinque piani. Il proprietario originario, prima delle vendite frazionate a singoli, predispose un regolamento, trasfuso poi negli atti di vendita, riservandosi cinque posti auto nel cortile e le soffitte dello stabile (queste ultime vendute a terzi e, quindi, non pertinenze né degli appartamenti e negozi a terra né degli acquirenti degli ultimi piani, costruzione ante 1942). Desidererei sapere, con indicazione di sentenze, se é possibile estendere per tutti l'uso delle cinque aree riservate del cortile e a chi competono le vistose riparazioni piovane dell'abbaino di una soffitta sovrastante un appartamento con unico proprietario che si é collegato con una scala interna.


RISPONDE L'AVVOCATO
CLAUDIO FELTRI


L'area relativa ai posti auto deve essere usata unicamente dal soggetto che si é riservato la proprietà. Per quanto riguarda l'abbaino si tenga presente quanto segue. L'abbaino consiste in quel manufatto che, quale accessorio o estensione del tetto di copertura, serve a dare aria e luce a locali sottostanti e quale accesso diretto al tetto stesso. È costituito quindi da fianchi esterni in muratura e da un piccolo tetto che, spesso, si raccorda a quello di copertura di tutto il caseggiato. Più precisamente consiste in una sopraelevazione parziale del sottotetto costruita in modo da sporgere al di sopra di quanto é necessario per consentire l'apertura di un vano verticale destinato all'illuminazione dello stesso sottotetto o degli ambienti sottostanti.
Sul riparto delle spese, si possono avere diverse configurazioni: abbaino che dà unicamente accesso al tetto; abbaino che dà aria e luce alla camera d'aria sottostante (cosiddetto sottotetto di proprietà esclusiva); abbaino che serve unicamente all'appartamento posto nel sottotetto (cosiddetta mansarda); abbaino che dà aria e luce al sottotetto di proprietà comune.
Ne consegue che ogni punto ha una diversa soluzione a seconda dell'utilità o del vantaggio che ne trae il singolo o tutti i condomini. Più che di proprietà, si deve seguire il criterio dell'uso, per cui la spesa da eseguirsi nei casi sopra riportati dovrà essere a carico del singolo ovvero dei condomini secondo la tabella millesimale.

 

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