LA MANUTENZIONE
DEL TERRAZZO
In un condominio di sette
piani, F.T. al piano terra ci sono due locali commerciali separati
dall'ingresso della casa, che sporgono dal profilo della casa.
Il soffitto di questi forma il terrazzo dei due alloggi del primo
piano. Ora il pavimento di un terrazzo necessita di manutenzione
con pericolo di infiltrazioni nel locale sotto in caso di pioggia.
Visto che il regolamento di condominio non dice nulla a proposito
dei terrazzi, ed essendo questi ad uso e beneficio dei rispettivi
alloggi del primo piano, in caso di danni chi ne risponde, chi
deve sostenere le spese di manutenzione dei terrazzi?
RISPONDE L'AVVOCATO
GABRIELE BRUYÈRE
Non pare
esservi dubbio che il terrazzo cui si riferisce il lettore è
un terrazzo a livello, cioé una superficie scoperta posta
sopra alcuni vani e, contemporaneamente, sullo stesso piano di
altri, dei quali costituisce parte integrante strutturalmente
e funzionalmente. Tale terrazzo è destinato non solo a
coprire la parte di fabbricato sottostante, ma a dare affaccio
e ulteriore comodità all'appartamento cui è collegato
di cui costituisce una proiezione all'esterno. In via generale,
tenuto conto che funzione essenziale è quella di proteggere
i piani sottostanti come un tetto, la spesa per la riparazione
e costruzione della terrazza livello, che va equiparata a tal
fine al lastrico solare, va sopportata solamente per 1/3 da colui
che ne è proprietario e ne ha l'uso esclusivo, e per i
restanti 2/3 ai proprietari delle unità immobiliari a cui
la stessa terrazza serve come copertura ai sensi dell'art. 1126
cod. civ. in mancanza di un diverso criterio di ripartizione contenuto
nel regolamento di condominio. Detto criterio di ripartizione
riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione
della copertura, cioé del manto impermeabilizzato sottostante
le piastrelle del pavimento (normalmente le infiltrazioni promanano
da una o più lesioni di detto manto) ma altresì
quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via
consequenziale o strumentale come il rifacimento della pavimentazione,
il trasporto di detriti ecc.
Quanto sopra non esclude l'accertamento di un'eventuale responsabilità
del proprietario del terrazzo per negligente omissione di opere
di manutenzione alla pavimentazione o per altre cause, a lui riconducibili,
cui sia imputabile la rottura dell'impermeabilizzazione; ove sia
accertata detta responsabilità a carico del solo proprietario,
restano sia le spese di impermeabilizzazione che l'eventuale risarcimento
dei danni.