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SE L'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI
RISCALDAMENTO SI TRASFORMA IN
CALDAIETTE AUTONOME A METANO


Chiedo cortesemente una consulenza relativa alla delibera assembleare inerente alla trasformazione dell'impianto centralizzato a gasolio in caldaiette autonome a metano. La particolarità sta nel fatto che il termotecnico incaricato di redarre la relazione di fattibiiltà ha fornito una valutazione positiva ai sensi ella Legge 10/91, sia per quanto riguarda la trasformazione in caldaiette autonome, sia nel caso si sostituisse e metenizzasse l'attuale centrale termica condominiale. In questo secondo caso, i costi risulterebbero decisamente più contenuti rispetto alla trasformazione a caldaiette. L'assemblea a maggioranza ha però scelto con 555 millesimi la soluzione a caldaiette. Ora, le questioni da sciogliere sono:

  1. può la maggioranza di 555 millesimi scegliere la soluzione più onerosa, obbligando anche gli altri contrari ad adeguarsi?
  2. la maggioranza approvando tale progetto, oltre la relazione già approvata, obbligherebbe anche i dissenzienti ad adeguarsi dotandosi anch'essi di caldaiette autonome? Nel qual caso, come andrebbero ripartite le spese di realizzazione degli impianti? Sui millesimi di riscaldamento oppure individualmente ogni comproprietario si dovrebbe accollare la spesa del proprio impianto individuale?
  3. nel caso non persistesse l'obbligo dei dissenzienti di dotarsi di impianto autonomo, gli stessi potrebbero mantenere in efficienza a loro spese la centrale termica condominiale, eventualmente sostituendola in base al nuovo fabbisogno termico? (cioé caldaia nuova più piccola a metano)


RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIBERO


Per dare una risposta esauriente e definitiva al quesito proposto dall'abbonato, occorrerebbe conoscere i motivi di fatto ed, eventualmente, di diritto posti alla base della delibera in oggetto. In assenza, si ricorda che il distacco dal servizio centralizzato da parte di uno o più condomini non è permesso, salvo diverso accordo unanime dei condomini.
In tale ipotesi, infatti, si contrappongono due opposti interessi: da un lato il diritto di un condomino a utilizzare un sistema di riscaldamento (autonomo) più comodo e, a seconda delle esigenze, più conveniente; dall'altro il diritto degli altri condomini a non subire un aggravamento del costo d'utilizzo della casa comune, causato dal distacco unilaterale di alcuni. La giurisprudenza ha concordemente sostenuto che il condomino autore del distacco non è esonerato dal contribuire alle spese inerenti alla manutenzione e conservazione.
Pertanto, in presenza di un impianto di riscaldamento centralizzato e funzionante, la maggioranza non può costringere i condomini dissenzienti a effettuare opere che non rivestano i caratteri dell'indifferibilità.

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