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SE L'IMPIANTO CENTRALIZZATO
DI
RISCALDAMENTO SI TRASFORMA IN
CALDAIETTE AUTONOME A METANO
Chiedo cortesemente una
consulenza relativa alla delibera assembleare inerente alla trasformazione
dell'impianto centralizzato a gasolio in caldaiette autonome a
metano. La particolarità sta nel fatto che il termotecnico
incaricato di redarre la relazione di fattibiiltà ha fornito
una valutazione positiva ai sensi ella Legge 10/91, sia per quanto
riguarda la trasformazione in caldaiette autonome, sia nel caso
si sostituisse e metenizzasse l'attuale centrale termica condominiale.
In questo secondo caso, i costi risulterebbero decisamente più
contenuti rispetto alla trasformazione a caldaiette. L'assemblea
a maggioranza ha però scelto con 555 millesimi la soluzione
a caldaiette. Ora, le questioni da sciogliere sono:
- può la maggioranza di 555 millesimi
scegliere la soluzione più onerosa, obbligando anche gli
altri contrari ad adeguarsi?
- la maggioranza approvando tale progetto,
oltre la relazione già approvata, obbligherebbe anche i
dissenzienti ad adeguarsi dotandosi anch'essi di caldaiette autonome?
Nel qual caso, come andrebbero ripartite le
spese di realizzazione degli impianti? Sui millesimi di riscaldamento
oppure individualmente ogni comproprietario si dovrebbe accollare
la spesa del proprio impianto individuale?
- nel caso non persistesse l'obbligo dei dissenzienti
di dotarsi di impianto autonomo, gli stessi potrebbero mantenere
in efficienza a loro spese la centrale termica condominiale, eventualmente
sostituendola in base al nuovo fabbisogno termico? (cioé
caldaia nuova più piccola a metano)
RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIBERO
Per dare
una risposta esauriente e definitiva al quesito proposto dall'abbonato,
occorrerebbe conoscere i motivi di fatto ed, eventualmente, di
diritto posti alla base della delibera in oggetto. In assenza,
si ricorda che il distacco dal servizio centralizzato da parte
di uno o più condomini non è permesso, salvo diverso
accordo unanime dei condomini.
In tale ipotesi, infatti, si contrappongono due opposti interessi:
da un lato il diritto di un condomino a utilizzare un sistema
di riscaldamento (autonomo) più comodo e, a seconda delle
esigenze, più conveniente; dall'altro il diritto degli
altri condomini a non subire un aggravamento del costo d'utilizzo
della casa comune, causato dal distacco unilaterale di alcuni.
La giurisprudenza ha concordemente sostenuto che il condomino
autore del distacco non è esonerato dal contribuire alle
spese inerenti alla manutenzione e conservazione.
Pertanto, in presenza di un impianto di riscaldamento centralizzato
e funzionante, la maggioranza non può costringere i condomini
dissenzienti a effettuare opere che non rivestano i caratteri
dell'indifferibilità.
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