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L'ASCENSORE DIVISO
Mi permetto sottoporVi il
seguente caso, per un Vostro parere. In un condominio dove da poco
possiedo un appartamento, l'ascensore è stato installato
successivamente alla costruzione dell'edificio a iniziativa dei
proprietari dei piani alti. Successivamente hanno chiesto e ottenuto
di partecipare alla comunione ascensore anche altri condomini per
cui, a oggi, dal secondo piano all'ultimo tutti i condomini partecipano
alla comunione ascensore. All'atto dell'installazione, la suddivisione
delle spese è stata effettuata per parti eguali, e anche
i nuovi utenti hanno poi contribuito con lo stesso criterio.
E in fin qui niente di male. La cosa che non convince è che
dall'installazione ascensore a tutt'oggi sono state suddivise con
lo stesso criterio tra tutti, anche le spese di manutenzione, di
energia elettrica, di luce, pulizia ecc. Io non ho ricevuto, all'atto
dell'acquisto, alcun documento di impegnativa. A mia domanda mi
si risponde che così è sempre stato fatto e così,
è sottointeso, che sarà.
Ovviamente a me questo non sta bene, anche perchè mi sembra
in contrasto con la giurisprudenza più recente, che suggerisce
per le spese ascensore di seguire l'art. 1124 del codice civile,
ovvero il criterio adottato per le scale.
Io ho in mente di proporre una tabella millesimale redatta in conformità
al dettato del citato art. 1124 e chiedere l'approvazione ai partecipanti
alla comunione ascensore. Poiché attualmente la tabella ascensore
prevede una quota identica per tutti, può essere che per
il solito quieto vivere anche chi con la nuova tabella non guadagna
molto sia portato a votare contro la proposta. In tal caso che fare?
Andare subito alle vie legali, che porterebbero alle calende greche,
o ci sono altre alternative?
Gradirei un Vostro commento ed eventuali suggerimenti sulla prassi
più opportuna, anche alla luce di eventuali sentenze già
emesse dall'autorità giudiziaria.
RISPONDE L'AVVOCATO
PAOLO RIVERO
La giurisprudenza
è concorde nel ritenere che le spese sono inerenti al mantenimento
e all'uso dell'ascensore vanno ripartite proporzionalmente tra i
condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto
al servizio, mentre quelle che attengono all'impianto come tale
vanno sopportate dai comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi.
Nel caso in questione la Suprema Corte ha ritenuto che l'art. 1124
c.c. che prevede tale ripartizione di spesa per la manutenzione
delle scale debba applicarsi, per anologia, anche alla ripartizione
spese per la manutenzione dell'ascensore (Cass. civ., sezione II,
16 maggio 1991, n. 5479).
Pertanto, l'abbonato sarà legittimato a impugnare una delibera
assembleare che approva una ripartizione di spesa per parti uguali,
e in tale ricorso potrà chiedere un adeguamento della tabella
millesimale ascensore.
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