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L'ASSEMBLEA
DI CONDOMINIO
Partecipando
all'assemblea di una seconda casa posseduta dalla mia famiglia,
ho notato, a mio giudizio, delle stranezze nella conduzione dell'assemblea
stessa e, poiché sono stati approvati dei lavori che comporteranno
delle spese notevoli desidero sapere se esistono dei presupposti
per invalidare l'assemblea così tenutasi. Dopo aver constatato
la validità dell'assemblea con una rapida occhiata ed aver
fatto il punto della situazione per le deleghe (a questo proposito
l'amministratore non mi ha richiesto la delega rilasciatami da mio
padre, proprietario dell'alloggio, ma si È accontentato del
fatto che alla riunione fosse presente la figlia) si È proceduto
alla nomina del presidente, ma non a quella di un segretario: infatti
È stato l'amministratore stesso a svolgere questo ruolo limitandosi
nel corso dell'assemblea a prendere qualche breve appunto, senza
mai comunicare il quorum raggiunto dalle varie deliberazioni (conteggio
sempre fatto con un rapido conto delle teste) e senza curarsi di
prendere nota del nome di coloro che avevano manifestato il proprio
dissenso.
In particolare una delibera È stata approvata in questo modo:
bisognava decidere se procedere al rifacimento della recinzione
condominiale e se si decidere sui preventivi proposti da un condomino
titolare di un impresa di carpenteria; dopo accesa discussione in
cui i condomini contrari facevano notare che vi erano dei lavori
più urgenti da fare e che questo poteva essere rimandato
all'anno successivo anche in considerazione del costo notevole si
È proceduto alla votazione per alzata di mano, in cui È
risultato che la maggioranza non era d'accordo per tale lavoro.
L'amministratore si È quindi limitato a riportare velocemente
sul verbale quanto accaduto senza fare un conteggio effettivo dei
millesimi. A questo punto la discussione È passata al punto
successivo che proponeva un altro lavoro oneroso e che dopo votazione
È stato bocciato; ma quel condomino proprietario della ditta
di carpenteria, non contento di come si erano svolte le cose, ha
ripreso il discorso della recinzione appoggiato dall'amministratore
e adducendo motivi quali l'urgenza di effettuare il lavoro prima
che scadesse il permesso per la recinzione rilasciato dal Comune
e facendo leva su quanto ci avrebbe guadagnato in valore la casa
con una nuova recinzione, È riuscito a far si che si votasse
una seconda volta con il risultato di far cambiare idea ad alcuni
di quelli che alla prima votazione avevano espresso parere contrario.
Risultato: l'amministratore tutto compiaciuto ha tirato una bella
riga sul libro dei verbali e ha riportato il risultato della seconda
votazione sempre senza conteggio dei millesimi e senza curarsi di
riportare i nominativi di chi aveva espresso parere sfavorevole.
È regolare tutto ciò?
Inoltre, tra la prima e la seconda votazione per la recinzione,
un condomino, che aveva espresso parere favorevole, ha lasciato
l'assemblea senza che la cosa sia stata annotata dall'amministratore,
ma nel corso della seconda votazione È stato comunque conteggiato
fra i favorevoli pur non essendo più presente.
Concludo dicendo che durante tutta l'assemblea l'amministratore
si È limitato a prendere semplici appunti di quanto deciso
e che a fine assemblea non ha proceduto alla lettura del verbale
stesso. Per ultimo, vorrei sapere se la costruzione di tale cancellata
metallica con muretto in cemento al posto della recinzione attuale
costituita da una rete metallica sostenuta da paletti può
essere considerata un'innovazione e come tale È permesso
ai condomini contrari di essere esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa. Infine in caso esistano i presupposti per invalidare
l'assemblea (tenutasi pochi giorni fa) desidero sapere come procedere.
RISPONDE L'AVVOCATO
MAURIZIO VOI
Ciò
che È stato descritto dalla lettrice È un tipico modo
di gestire l'assemblea da parte di amministratori non professionisti
anche se, ad onor del vero, la direzione dell'assemblea non È
un compito dell'amministratore il quale proprio ad essa deve rispondere
del suo operato, ovvero trarre indicazioni precise per l'adempimento
del mandato. Nell'art. 1136 c.c. vengono indicati tutti quegli adempimenti
formali e sostanziali che fanno si che una corretta volontà
assembleare si formi e che, conseguentemente, abbia valore verso
i condomini assenti o dissenzienti (art. 1137 c.c.).
1) Segretario: non vi È nessuna norma che lo preveda espressamente
come elemento indispensabile alla riunione: il suo compito È
quello di redigere il verbale, anche per riassunto, di ciò
che si È deciso in assemblea. La funzione può essere
adempiuta dall'amministratore anche se, come detto, lo stesso per
i suoi compiti e per la valutazione del suo operato compiuta dall'assemblea,
dovrebbe rimanere estraneo.
2) Verbalizzazioni: a) l'art. 1136, 6 comma c.c. prevede che l'assemblea
non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono
stati invitati; chi deve prevedere all'accertamento non È
chiaro e la giurisprudenza non se ne È mai occupata precisamente.
Ritengo che la procedura più corretta sia nel senso che l'amministratore
(colui che ha convocato) dimostri all'assemblea che tutti i comproprietari
sono stati invitati. b) A verbale devono essere riportati i condomini
presenti e i relativi millesimi e ciò al fine dell'esatto
calcolo delle maggioranze; la mancanza di tali incombenti porta
alla invalidità dell'assemblea da impugnarsi entro 30 giorni
(il Trib. Napoli sent. 12.5.1989 È addirittura per la nullità).
c) Sul modo di verbalizzazione, per appunti su minuta e poi ricopiati
in bella copia, ovvero direttamente in sede di assemblea, in giurisprudenza
vi È ancora ampio dibattito (per esempio: Cass. civile, sez.
II, 16 luglio 1980 n. 4615 ha ritenuto che: "La redazione per iscritto
del verbale per le riunioni dell'assemblea dei condomini, prevista
dall'ultimo comma dell'art. 1136 c.c., non È prescritta a
pena di nullità tranne nel caso che la delibera assembleare
incida su diritti immobiliari"). Personalmente ritengo che la verbalizzazione
debba essere contestuale e precisa poiché È in base ad essa
che poi, nel processo, si possono valutare le eventuali invalidità
dell'assemblea non essendo ammessa la prova per testimoni dei condomini.
d) In sede di votazioni È essenziale annotare i condomini
favorevoli con i relativi millesimi, nonché i contrari e i loro
millesimi poiché in materia condominiale le delibere debbono sempre
portare la doppia e valida maggioranza ex art. 1136 c.c., mancando
l'indicazione esatta, l'assemblea È annullabile entro 30
giorni ex art. 1137 c.c. e) Se un condomino si allontana, questi
non può essere calcolato nella maggioranza per la delibera,
però se comunque formatasi una maggioranza, il voto dell'assente
erroneamente calcolato non ha nessuna influenza (c.d. prova di resistenza)
la delibera È valida comunque.
3) Lavoro. Il lavoro così come descritto appare essere una
innovazione: per l'approvazione sono necessari i voti della maggioranza
dei condomini e i due terzi dei millesimi. Se la lettrice ha dichiarato
a verbale o con comunicazione scritta di non voler l'innovazione,
ex art. 1121 2 comma c.c. la spesa sarà sostenuta da quei
condomini che la hanno voluta. Ritengo che una volta discusso e
deliberato su un punto all'ordine del giorno un particolare problema
(e quindi formatasi la maggioranza) lo stesso problema possa essere
ridiscusso se È oggettivamente collegato alle delibere susseguenti
tanto da dare una visione di insieme delle problematiche condominiali
al fine di predisporre dei piani di spesa con delle priorità.
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