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SOPRAELEVARE:
IN QUALI CASI È LEGITTIMO?
Sono proprietario di
un appartamento in caseggiato composto di quattro alloggi.
Il mio appartamento è
ubicato al primo piano e anche l'ultimo in quanto sopra vi è
la copertura in tegole. L'edificio è stato costruito negli
anni cinquanta dall'allora Ina/Casa con amministrazione autonoma
di tipo condominiale.
Recentemente, sono venuto
a conoscenza che vi è una legge e anche alcuni regolamenti
che stabiliscono che al proprietario che abita all'ultimo piano
e sotto la copertura del fabbricato coperta con tegole è
consentito di usufruire di detta area a titolo personale con facoltà
di sopraelevazione sempre ché vengano rispettate quelle norme
edilizie che la legge richiede in special modo le norme vigenti
nel comune interessato.
Al riguardo ho fatto
diverse indagini compreso il consulto del codice civile che tratta
la materia e, a mio avviso, sembra che l'intenzione mia di sopraelevazione
non debba trovare ostacoli: cosa che il proprietario del piano terra
(sotto il mio) cerca di evitare in quanto, secondo lui, il tetto
è parte comune; da qui la sua opposizione.
Forse è importante
segnalare che il contratto di acquisto dell'appartamento a suo tempo
con lIna/Casa non conteneva nessun titolo che impedisse tale
operazione; quindi dovremmo avvalerci di quelle norme o leggi che
regolano la materia e di questo sono perfettamente d'accordo.
Come stanno esattamente
le cose? Ho settantacinque anni e vorrei fare qualcosa a beneficio
dei miei figli e nipoti. Se potranno essere utili vorrei darvi alcune
indicazioni:
- L'appartamento è
di mia proprietà da circa cinquant'anni.
- I quattro appartamenti
del caseggiato sono stati amministrati in forma condominale (vedi
Ina/Casa).
- Nel contratto di acquisto
non vi è nessuna regolamentazione e nessun divieto.
risponde
il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI
Per
sopralzo o sopraelevazione di un edificio condominiale deve intendersi
la costruzione di uno o più piani.
Il
diritto di sopralzo non spetta a tutti i condomini, ma solo al proprietario
dell'ultimo piano dell'edificio o al proprietario esclusivo del
lastrico solare, salvo che risulti altrimenti dal titolo (regolamento
di condominio) (articolo 1127 c.c.).
Per
l'esercizio della facoltà di sopralzo non è necessaria
alcuna autorizzazione da parte degli altri condomini, i quali possono
opporsi solo se le condizioni statiche dell'edificio non consentono
la sopraelevazione, oppure nel caso in cui questa pregiudichi l'aspetto
architettonico dell'edificio.
Il
condomino che esegue, in base al titolo, un sopralzo è sempre
tenuto a corrispondere un'indennità ai proprietari degli
altri piani (articolo 1127 ultimo comma c.c.).
Inoltre
nell'effettuare un sopralzo cambia il rapporto di valore tra le
varie proprietà esclusive, con conseguente necessità
di revisione della tabella millesimale di comproprietà.
Non
si applicano le norme sui sopralzi alle trasformazioni di sottotetti
in mansarde abitabili (Cassazione civile 680 del 24/01/1983).
Tale
giurisprudenza è applicabile in riferimento alla recente
Legge Regione Piemonte n° 21 del 6 agosto 1998, che prevede
il recupero ai fini abitativi dei sottotetti aventi determinate
caratteristiche tecniche che consentono di ottenere la licenza di
abitabilità dal comune.
Il
"sottotetto" di un edificio di un condominio, non essendo incluso
tra le parti comuni indicate nell'articolo 1117 c.c. non costituisce
- in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto
di comunione, e poiché esso di regola assolve una funzione
isolante protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più
elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora
non ne sia dimostrata una destinazione diversa (Cassazione sez.
II 14 febbraio 1980 n° 1106).
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