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QUANDO L'ABITAZIONE SERVE DA LABORATORIO

Vorrei porvi due quesiti:

1) Nel condominio dove abito è stato affidato un alloggio ad una famiglia, la quale ha utilizzato una stanza a mo' di laboratorio dove vengono cucite fodere per sedili di automobili. Il regolamento condominiale prescrive che gli appartamenti debbano essere impiegati esclusivamente ad uso abitativo: come si può configurare questa situazione? La stessa famiglia ha affittato anche un box auto che viene utilizzato come magazzino nel quale vengono ammassate le stoffe da confezionare. C'è chi teme che esse siano pericolose in quanto aumentino il rischio di incendi nel locale, mentre i locatori sostengono che quel materiale sia ignifugo. Possono essi utilizzare il garage per questi fini? Come possono agire i condomini per tutelarsi?

2) In un'autorimessa di un condominio di montagna c'è un impianto di riscaldamento che, però, è chiuso da anni. L'amministratore conteggia i metri cubi dei box auto insieme a quelli degli alloggi per suddividere le spese di riscaldamento; è corretto ciò? Egli sostiene questo per il fatto che passano le tubature nei vari locali: è giusto?

risponde l'Avvocato
PAOLO RIBERO

Per sostenere che l'appartamento in questione è utilizzato in modo difforme da quanto previsto nel regolamento condominiale, occorre che l'attività di laboratorio possa ritenersi prevalente rispetto all'uso dell'unità immobiliare. Verificatasi tale ipotesi si può agire contro il locatore al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che vieti tale uso dell'appartamento.

Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo del box come magazzino si osserva che tale uso rientra nelle facoltà del conduttore, a meno che non vi sia un comprovato (tramite relazione tecnica o accertamento tecnico preventivo) pericolo per la comunità condominiale.

2) Relativamente al secondo quesito non si comprende quale ripartizione debba effettuarsi se l'impianto di riscaldamento è chiuso.

In ogni caso in ogni condominio accanto alla tabella millesimale utilizzata per ripartire le spese condominiali vi è una ripartizione per metri cubi utilizzata per determinare il contributo dei condomini alle spese di riscaldamento. Pertanto, se l'amministratore si è uniformato a questa tabella non si può contestare il suo operato.

 

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