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QUANDO
L'ABITAZIONE SERVE DA LABORATORIO
Vorrei porvi due quesiti:
1) Nel condominio dove
abito è stato affidato un alloggio ad una famiglia, la quale
ha utilizzato una stanza a mo' di laboratorio dove vengono cucite
fodere per sedili di automobili. Il regolamento condominiale prescrive
che gli appartamenti debbano essere impiegati esclusivamente ad
uso abitativo: come si può configurare questa situazione?
La stessa famiglia ha affittato anche un box auto che viene utilizzato
come magazzino nel quale vengono ammassate le stoffe da confezionare.
C'è chi teme che esse siano pericolose in quanto aumentino
il rischio di incendi nel locale, mentre i locatori sostengono che
quel materiale sia ignifugo. Possono essi utilizzare il garage per
questi fini? Come possono agire i condomini per tutelarsi?
2) In un'autorimessa
di un condominio di montagna c'è un impianto di riscaldamento
che, però, è chiuso da anni. L'amministratore conteggia
i metri cubi dei box auto insieme a quelli degli alloggi per suddividere
le spese di riscaldamento; è corretto ciò? Egli sostiene
questo per il fatto che passano le tubature nei vari locali: è
giusto?
risponde
l'Avvocato
PAOLO RIBERO
Per
sostenere che l'appartamento in questione è utilizzato in
modo difforme da quanto previsto nel regolamento condominiale, occorre
che l'attività di laboratorio possa ritenersi prevalente
rispetto all'uso dell'unità immobiliare. Verificatasi tale
ipotesi si può agire contro il locatore al fine di ottenere
un provvedimento giudiziale che vieti tale uso dell'appartamento.
Per
quanto riguarda, invece, l'utilizzo del box come magazzino si osserva
che tale uso rientra nelle facoltà del conduttore, a meno
che non vi sia un comprovato (tramite relazione tecnica o accertamento
tecnico preventivo) pericolo per la comunità condominiale.
2)
Relativamente al secondo quesito non si comprende quale ripartizione
debba effettuarsi se l'impianto di riscaldamento è chiuso.
In
ogni caso in ogni condominio accanto alla tabella millesimale utilizzata
per ripartire le spese condominiali vi è una ripartizione
per metri cubi utilizzata per determinare il contributo dei condomini
alle spese di riscaldamento. Pertanto, se l'amministratore si è
uniformato a questa tabella non si può contestare il suo
operato.
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