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CANNE
FUMARIE E FOSSE ASCENSORI: QUALI LE REGOLE?
I vostri esperti sono
in grado di segnalarmi i dati dello specifico articolo di legge
che ha imposto, a partire dal 1/1/98, l'obbligatorietà della
verifica dello stato delle canne fumarie delle centrali termiche
a mezzo di videoispezione?
Vi chiedo anche di segnalarmi
le specifiche norme dei Vigili del Fuoco che prescrivono la pulizia
annuale delle fosse degli impianti di ascensore
risponde
il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI
Prima
risposta - Da precisare che le canne fumarie dovevano essere adeguate
entro il 31.12.1998 come previsto dalla legge 46 del 5 marzo 1990.
Non
esiste una specifica disposizione che imponga la videoispezione
interna dei camini.
La
legge 46/90 prescrive che la verifica delle canne esistenti deve
essere effettuata da tecnici abilitati, in possesso, cioè,
dei requisiti previsti dalla legge in oggetto.
Tale
intervento è finalizzato ad ottenere un quadro preciso dello
stato di fatto in modo da definire l'eventuale pericolosità
dei camini o canne fumarie esistenti.
La
verifica deve avvenire in tre fasi:
Ispezione visiva;
Videoispezione interna dei camini;
Stesura della relazione tecnica.
Ogni
intervento di messa a norma deve essere preceduto da uno studio
di fattibilità, supportato da calcoli specifici secondo le
norme UNI/CIG vigenti; in base poi allo stato di fatto si procede
alla soluzione economicamente più vantaggiosa.
Le
norme UNI/CIG che stabiliscono i criteri di progettazione e di verifica
delle canne fumarie sono: NORMA UNI 10640 - NORMA UNI 10641 entrambe
del giugno 1997. Altre normative di carattere generale relative
alle canne fumarie sono dettate dal D.P.R. 412/1993.
Seconda
risposta - Per quanto riguarda gli ascensori non esistono ancora
norme specifiche che prescrivono la pulizia annuale delle fosse
degli impianti. Essendo l'impianto dell'ascensore un luogo di lavoro
per coloro che ne curano la manutenzione, dobbiamo attenerci all'articolo
32 del D. lgs. del 19 sett. 1994/626, che prevede che gli impianti
(in generale) ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia,
onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
Dobbiamo
inoltre attenerci alla successiva circolare del Ministero dell'Interno
N° P 1564/4146 del 28.08.1995 punto B1 che prescrive le misure
di prevenzione antincendio.
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