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CANNE FUMARIE E FOSSE ASCENSORI: QUALI LE REGOLE?

I vostri esperti sono in grado di segnalarmi i dati dello specifico articolo di legge che ha imposto, a partire dal 1/1/98, l'obbligatorietà della verifica dello stato delle canne fumarie delle centrali termiche a mezzo di videoispezione?

Vi chiedo anche di segnalarmi le specifiche norme dei Vigili del Fuoco che prescrivono la pulizia annuale delle fosse degli impianti di ascensore

risponde il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI

Prima risposta - Da precisare che le canne fumarie dovevano essere adeguate entro il 31.12.1998 come previsto dalla legge 46 del 5 marzo 1990.

Non esiste una specifica disposizione che imponga la videoispezione interna dei camini.

La legge 46/90 prescrive che la verifica delle canne esistenti deve essere effettuata da tecnici abilitati, in possesso, cioè, dei requisiti previsti dalla legge in oggetto.

Tale intervento è finalizzato ad ottenere un quadro preciso dello stato di fatto in modo da definire l'eventuale pericolosità dei camini o canne fumarie esistenti.

La verifica deve avvenire in tre fasi:

• Ispezione visiva;

• Videoispezione interna dei camini;

• Stesura della relazione tecnica.

Ogni intervento di messa a norma deve essere preceduto da uno studio di fattibilità, supportato da calcoli specifici secondo le norme UNI/CIG vigenti; in base poi allo stato di fatto si procede alla soluzione economicamente più vantaggiosa.

Le norme UNI/CIG che stabiliscono i criteri di progettazione e di verifica delle canne fumarie sono: NORMA UNI 10640 - NORMA UNI 10641 entrambe del giugno 1997. Altre normative di carattere generale relative alle canne fumarie sono dettate dal D.P.R. 412/1993.

Seconda risposta - Per quanto riguarda gli ascensori non esistono ancora norme specifiche che prescrivono la pulizia annuale delle fosse degli impianti. Essendo l'impianto dell'ascensore un luogo di lavoro per coloro che ne curano la manutenzione, dobbiamo attenerci all'articolo 32 del D. lgs. del 19 sett. 1994/626, che prevede che gli impianti (in generale) ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.

Dobbiamo inoltre attenerci alla successiva circolare del Ministero dell'Interno N° P 1564/4146 del 28.08.1995 punto B1 che prescrive le misure di prevenzione antincendio.

 

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