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ma
nei confronti dei terzi vige la responsabilità solidale
RIPARTIZIONE
SPESE PER QUOTE DI PROPRIETÀ
Il
criteri dell'uso "parziario" e "potenziale"
a cura dell'Avv. Rodolfo Cusano
Presidente Alac - Campania
In questo numero è
in esame il problema dei criteri di ripartizione delle spese, uno
dei problemi più delicati nel "governo" del condominio. Le
disposizioni del Codice civile che disciplinano questa materia sono
distribuite su quattro articoli, dal 1123 al 1126. L'articolo dell'avvocato
Cusano che segue considera, in trattazione unitaria, le disposizioni
citate. La prima parte, di commento dell'art 1123, è pubblicata
in questa pagina, la seconda, relativa agli artt. 1124, 1125 e 1126,
compare nella pagina successiva.
Premessa
La ripartizione delle
spese condominiali tocca in maniera diretta ed immediata gli interessi
dei singoli condomini. Infatti, ad ognuno di loro spetta partecipare
alle spese nella maniera più giusta possibile. Per la qual
cosa, la corretta applicazione delle disposizioni codicistiche incontra
non solo gli interessi di questi ultimi ma anche quello dell'amministratore
del condominio, al fine di evitare una sua eventuale responsabilità
in ordine alle conseguenze dell'errata applicazione dei criteri
di riparto delle spese condominiali.
Alcuni aspetti della
regolamentazione generale del condominio sono il presupposto necessario
per ben comprendere il perché dei vari criteri che il codice
civile o la giurisprudenza in funzione chiarificatrice o integratrice
ritengono applicabili. Per cui appare opportuno soffermarci brevemente
su tali aspetti.
In primo luogo è
necessario conoscere la disposizione di cui all'art. 1139 c.c..
Tale norma che rinvia alle norme sulla comunione, per quanto non
espressamente previsto dal capo II del Titolo VII, sul condominio,
è da ritenersi quale norma di salvezza, nel caso in cui la
soluzione del problema del riparto delle spese condominiali non
possa essere risolto in base alle norme ed ai principi previsti
in materia di condominio.
Inoltre, nella necessaria
stringatezza della legge e nella considerazione dell'epoca storica
in cui il codice civile fu emanato, sono ormai trascorsi più
di cinquant'anni, il più delle volte, al fine di essere quanto
più preciso possibile, sarà necessario integrare la
fonte normativa con l'interpretazione che di essa ne fa la giurisprudenza.
Tenendo ben presente, che anche quest'ultima, va considerata nel
suo evolversi e nei suoi diversi indirizzi spesso in contrasto tra
loro.
Ciò premesso,
va detto che molte delle problematiche che potrebbero sorgere vanno
risolte con l'attenta lettura della norma nonché della fonte
secondaria, che nella materia in esame è il regolamento condominiale
(sia esso contrattuale o assembleare). Ciò serve per dire
che per prima cosa se una spesa è espressamente prevista
dal regolamento condominiale all'amministratore non rimarrà
che applicare la tabella di riparto prevista dallo stesso regolamento.
Infatti per molte delle spese che quotidianamente vengono fatte
dall'amministratore del condominio, non si pone alcun problema di
imputazione in quanto essa imputazione è appunto prevista
espressamente da detto regolamento: es. manutenzione generale, riparazioni,
cancelleria ecc. sono tutte spese che si è soliti raggruppare
nelle spese generali e ripartirle nella tabella detta "A".)
Abbiamo quindi come punti
di riferimento costanti :
1- le norme del codice
civile in materia di condominio, lette alla luce dell'interpretazione
giurisprudenziale, e in mancanza di queste di quelle sulla comunione;
2- le regole sul riparto
delle spese previste in sede di regolamento di condominio;
3- le regole da determinarsi
a cura dell'assemblea o dell'amministratore, caso per caso, perché
non previste dalle prime due fonti.
Appare subito che se
nei primi due casi l'opera dell'amministratore appare abbastanza
semplice, nell'ultimo è opportuno che egli proceda con molta
cautela proprio per operare con ogni legittimità.
I criteri di riparto
previsti
dal codice civile
Il codice civile del
1942 all'art. 1123# prevede tre criteri generali di ripartizione
delle spese. Agli articoli successivi si occupa invece dei più
importanti beni comuni prevedendo per ognuno di essi una particolare
disciplina. Infatti l'articolo 1124 c.c. prevede la ripartizione
delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, l'articolo
1125 c.c. detta i criteri per la ripartizione delle spese per la
manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai;
l'art. 1126 si occcupa invece dei lastrici solari di uso esclusivo.
Quelli previsti dall'art.
1123 c.c. sono quindi da considerarsi come aventi una portata generale
e si applicano ad una serie innumerevole di beni comuni che il codice
non ha ritenuto necessario di dover elencare.
Il primo è il
normale criterio di ripartizione millesimale in base alla proprietà.
Tale criterio si fonda sul disposto dell'art. 1118 c.c., il quale
prevede che il diritto di ciascun condomino sui beni comuni è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene,
se il titolo non dispone altrimenti. Per la qual cosa verrà
parimenti determinata anche la sua partecipazione alle spese, espressa
matematicamente nella quota millesimale attribuitagli. Si è
soliti identificare tale partecipazione alla tabella generale con
la dizione "quota di proprietà"; in realtà essa non
è l'espressione della proprietà, non è cioè
l'oggetto del diritto ma solo la misura in cui il condomino è
obbligato a partecipare alle spese effettuate, cioè a tutte
quelle spese che avendo riferimento ai beni in comunione indifferenziata
dovranno essere ripartite per quella che solitamente viene definita
tabella "A" o generale. Ci riferiamo all'assicurazione del fabbricato,
alle spese di amministrazione, allo stesso onorario dell'amministratore,
alla manutenzione generale, ecc..
Lo stesso dicasi per
le spese di portierato, che siano previste nel regolamento, tra
quelle di carattere generale, per cui esse vanno ripartite tra tutti
i condomini ai sensi dell'art.1123 c.c. in maniera proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno e indipendentemente
dalla maggiore o minore utilizzazione del servizio da parte di condomini
proprietari di unità immobiliari site in posizione particolare,
senza che ne sia configurabile una deroga con riguardo alla mera
esistenza di una tabella, allegata al regolamento, per la ripartizione
di spese particolari di pertinenza dei soli appartamenti (Cass.
II del 30/5/1990 n. 5081).
Eccezione a detto principio
è la responsabilità nei confronti dei terzi dove in
virtù della solidarietà passiva il creditore del condominio
può chiedere ad ogni singolo condomino il pagamento dell'intero,
né quest'ultimo può sottrarsi alla richiesta rivendicando
la sua partecipazione pro quota. Infatti, mentre nei rapporti interni
fra i singoli condomini le spese comuni vanno ripartite pro quota
ai sensi dell'art. 1123 c.c. e in base alle norme del regolamento
condominiale, nei confronti dei terzi i condomini sono responsabili
solidalmente, in base all'art.1294 c.c., che sancisce il principio
della solidarietà fra debitori se dal titolo non risulti
diversamente (Cass. II del 11/11/1971 n. 3235).
Il secondo criterio previsto
dallo stesso articolo 1123 al II comma è quello dell'uso
potenziale. Esso si applica quando vi sono beni comuni che servono
i condomini in misura diversa. In tal caso, questo criterio prevale
sul primo.
Il terzo criterio fa
riferimento all'uso parziario. Ciò si verifica nel caso in
cui un condominio abbia più scale, cortili, lastrici solari,
impianti ed opere destinate a servire solo una parte del fabbricato
condominiale (condominio parziario). In tal caso le spese relative
saranno a carico dei soli condomini che ne traggono utilità.
Infatti, nei regolamenti di condominio spesso sono previste tante
tabelle quante sono le scale, gli ascensori, ecc..
Come si correlano questi
primi tre criteri ?
Si può con sicurezza
affermare che gli ultimi due si pongono con un carattere di specialità
rispetto al primo perciò a quest'ultimo si farà ricorso
solo laddove essi non risultino applicabili. Ad esempio nel caso
di riparazione del tetto di copertura si applicherà il criterio
generale di riparto delle spese. Quando invece vi sono più
fabbricati o più tetti si applicherà il terzo criterio,
cioè saranno tenuti al pagamento delle spese solo quei condomini
i cui appartamenti sono effettivamente coperti dal tetto per cui
si è provveduto alla riparazione.
Il riparto delle spese
ex art. 1124 c.c. e seguenti
Gli articoli in esame
prevedono invece diversi criteri di ripartizione a seconda del bene
condominiale considerato.
Il primo e cioè
l'art. 1124 c.c. s'intitola alla manutenzione e ricostruzione delle
scale, le relative spese vengono imputate unicamente ai proprietari
cui esse servono (altra ipotesi di condominio parziario) per metà
in ragione del valore del singolo piano e per l'altra metà
in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
La "voluntas legis" espressa con tale disposizione è abbastanza
trasparente : si tiene conto di un probabile criterio d'uso determinato
a monte dal legislatore al fine di evitare inutili dissidi. In pratica
il normale criterio basato sui millesimi si è contemperato
con un altro criterio che tenga conto invece del piano di ubicazione
dell'immobile, atteso che, quanto più in alto sia posto quest'ultimo,
tanto più usa dell'insieme delle scale. In un edificio in
condominio, le scale oggetto di proprietà comune a norma
dell'art. 1117 n.1 c.c., se il contrario non risulta dal titolo,
comprendono l'intera relativa "cassa", di cui costituiscono componenti
essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano, assolvano
o meno le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti
delle unità immobiliari di proprietà esclusiva cui
si accede tramite le stesse scale. Ne consegue che, anche quando
i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino il
rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione,
con indiretto vantaggio dei proprietari specificamente interessati,
la ripartizione delle spese deve avvenire in base all'art. 1124,
I comma c.c., salvo che oggetto dei lavori siano non il vano scale
nel suo complesso ma solo le murature costituenti le pareti perimetrali
delle unità immobiliari prospicienti il vano scale, poichè
in tale ultimo caso la ripartizione delle spese va effettuata mediante
l'applicazione opportunamente coordinata, dei criteri fissati dagli
artt. 1123, II comma e 1124, I comma c.c.. ( Cass. II del 7/5/97
n. 3968).
L'art. 1125 c.c. intitolato
alla "Manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei
solai" precisa che le relative spese di riparazione devono essere
addebitate in parti uguali ai proprietari dei due piani uno all'altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore
la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore, l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Ciò,
chiaramente, nella normalità dei casi e con esclusione di
quello in cui il danno è stato procurato da cattiva manutenzione
del proprietario del piano superiore, nel qual caso sarà
tenuto unicamente quest'ultimo al risarcimento dei danni procurati.
Cosa questa che accade sovente ad. es. per le infiltrazioni provenienti
dai balconi soprastanti.
Qualora la proprietà
di un locale sotterraneo spetti ad un soggetto diverso dal proprietario
del fondo sovrastante le spese di manutenzione o rifacimento delle
strutture di copertura di tale locale gravano sul proprietario del
locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante
senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante e quindi
non siano oggetto di comunione con il proprietario del suolo; il
che comporta l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1125
c.c. (Cass. II del 18/3/1989 n. 1362).
L'art. 1126 c.c. si riferisce
invece ai lastrici solari di uso esclusivo. Attenzione al fatto
che si parla di uso e non di proprietà. Infatti recita il
codice "coloro che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire
per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni: gli
altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione
del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno". Sullo
stesso piano la Suprema Corte: la spesa per la riparazione o ricostruzione
del lastrico o della terrazza a livello deve essere sostenuta per
un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi
dai condomini dell'edificio o delle parti di edificio a cui il lastrico
serve di copertura: Cass. II del 15/4/1994 n. 3592.
E' utile spiegare che
parteciperanno alla spesa tutti i proprietari dell'edificio se trattasi
di un tetto unico. Quando invece a causa delle caratteristiche costruttive
si potrà o si dovrà tener conto del fatto che trattasi
di lastrici diversi alla spesa di riparazione parteciperanno i soli
proprietari di quegli immobili che si trovano nella colonna d'aria
sottostante il lastrico riparato.
Delibera di ripartizione
delle spese
L'art. 1137 c.c. testualmente
recita : "Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino
dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria,
ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo
che la sospensione non sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni, che decorrono
dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della
comunicazione per gli assenti".
Sulla base di questa
disposizione si è ritenuto# che ben può l'assemblea
derogare ai criteri normativamente previsti rimanendo al condomino
dissenziente la possibilità di impugnare# detto deliberato
nei trenta giorni dall'assemblea o dalla notifica del verbale, se
assente. Ma ciò che più importa è sapere se
l'assemblea gode del potere di derogare dalle tabelle già
esistenti. Possono cioè i condomini fissare criteri diversi
da quelli della legge? La risposta è no. Infatti è
proprio l'art. 1135 c.c. a circoscrivere le competenze dell'assemblea
alla verifica ed applicazione concreta dei criteri fissati dalla
legge.
In realtà l'art.
1123 c.c. in relazione ai criteri di ripartizione delle spese condominiali
conclude con l'espressione "salva diversa convenzione".
Tale espressione significa
che i regolamenti di condominio possono stabilire che alcune o tutte
le spese debbano essere ripartite in modo diverso da quello previsto
dalla legge e si applicano fino a quando non saranno modificati.
In che modo possono agire i condomini che si sentono danneggiati
da dette previsioni regolamentari?
Al riguardo, bisogna
distinguere tra regolamenti approvati dall'assemblea e regolamenti
contrattuali (predisposti dal venditore ed allegati ai contratti
di acquisto). Per ciò che concerne i regolamenti della prima
categoria, i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla
legge potranno essere modificati solo con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà
del valore degli edifici.
I regolamenti contrattuali
invece, potranno essere modificati solo con il consenso scritto
di tutti i condomini, con la conseguenza che, eventuali delibere
adottate senza la prescritta unanimità saranno nulle e la
nullità potrà essere fatta valere dai condomini dissenzienti
in ogni tempo. Infatti, solo con una delibera votata all'unanimità
è possibile una convenzione diversa : addirittura con quest'ultima
è possibile anche escludere qualcuno dalle spese in virtù
dell'autonomia contrattuale che comunque spetta ad ogni persona.
In tema di condominio degli edifici , la disciplina di cui agli
art. 1123-1125 c.c. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni
è suscettibile di deroga con patto negoziale, e quindi, anche
con regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale e sia
di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti
(Cass. II del 6/11/1986 n. 64/99).
Art. 1139 c.c. Rinvio
alle norme sulla comunione
Per quanto non espressamente
previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in
generale.
# Ciò non significa
che la tabella non possa avere un altro titolo, o essere anche contraddistinta
con un simbolo numerico;
# Cass. sent. n. 1726
del 04.07.1966 : Poichè in tema di ripartizione fra i condomini
delle spese di conservazione e di gestione delle cose e dei servizi
comuni, l'art. 1135, n. 2 e 3 c.c., riconosce esplicitamente all'assemblea
condominiale di deliberare sulla materia, ne deriva che, in ordine
alle delibere assembleari che ripartiscono tra i condomini il carico
delle suddette spese in asserita violazione dei criteri stabiliti,
peraltro con carattere suppletivo dagli artt. 1123 e 1124 c.c.,
la proponibilità dell'impugnazione è condizionata
al rispetto del termine di decadenza dei trenta giorni stabilito
dall'art. 1137 c.c..
# Per impugnazione si
intende la citazione davanti all'Autorità Giudiziaria competente
per territorio, non avendo alcun valore eventuali proteste o reclami
fatti, sia pure per iscritto, all'amministratore.
ecco il testo
1123. Ripartizione delle
spese Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni delledificio, per la prestazione dei servizi
nellinteresse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione delluso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia
più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati
a servire una parte dellintero fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che
ne trae utilità.
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