Impossibile
fissare regole diverse da quelli stabiliti dalla legge
I CRITERI
PER SCALE, SOLAI, SOFFITTI E LASTRICI SOLARI
Impugnazione
solo davanti al giudice
a cura dell'Avv. Rodolfo
Cusano
Presidente Alac - Campania
In questo numero è
in esame il problema dei criteri di ripartizione delle spese,
uno dei problemi più delicati nel "governo" del condominio.
Le disposizioni del Codice civile che disciplinano questa materia
sono distribuite su quattro articoli, dal 1123 al 1126. L'articolo
dell'avvocato Cusano che segue considera, in trattazione unitaria,
le disposizioni citate. La prima parte, di commento dell'art 1123,
è pubblicata in questa pagina, la seconda, relativa agli
artt. 1124, 1125 e 1126, compare nella pagina successiva.
Premessa
La ripartizione delle
spese condominiali tocca in maniera diretta ed immediata gli interessi
dei singoli condomini. Infatti, ad ognuno di loro spetta partecipare
alle spese nella maniera più giusta possibile. Per la qual
cosa, la corretta applicazione delle disposizioni codicistiche
incontra non solo gli interessi di questi ultimi ma anche quello
dell'amministratore del condominio, al fine di evitare una sua
eventuale responsabilità in ordine alle conseguenze dell'errata
applicazione dei criteri di riparto delle spese condominiali.
Alcuni aspetti della
regolamentazione generale del condominio sono il presupposto necessario
per ben comprendere il perché dei vari criteri che il codice
civile o la giurisprudenza in funzione chiarificatrice o integratrice
ritengono applicabili. Per cui appare opportuno soffermarci brevemente
su tali aspetti.
In primo luogo è
necessario conoscere la disposizione di cui all'art. 1139 c.c..
Tale norma che rinvia alle norme sulla comunione, per quanto non
espressamente previsto dal capo II del Titolo VII, sul condominio,
è da ritenersi quale norma di salvezza, nel caso in cui
la soluzione del problema del riparto delle spese condominiali
non possa essere risolto in base alle norme ed ai principi previsti
in materia di condominio.
Inoltre, nella necessaria
stringatezza della legge e nella considerazione dell'epoca storica
in cui il codice civile fu emanato, sono ormai trascorsi più
di cinquant'anni, il più delle volte, al fine di essere
quanto più preciso possibile, sarà necessario integrare
la fonte normativa con l'interpretazione che di essa ne fa la
giurisprudenza. Tenendo ben presente, che anche quest'ultima,
va considerata nel suo evolversi e nei suoi diversi indirizzi
spesso in contrasto tra loro.
Ciò premesso,
va detto che molte delle problematiche che potrebbero sorgere
vanno risolte con l'attenta lettura della norma nonché
della fonte secondaria, che nella materia in esame è il
regolamento condominiale (sia esso contrattuale o assembleare).
Ciò serve per dire che per prima cosa se una spesa è
espressamente prevista dal regolamento condominiale all'amministratore
non rimarrà che applicare la tabella di riparto prevista
dallo stesso regolamento. Infatti per molte delle spese che quotidianamente
vengono fatte dall'amministratore del condominio, non si pone
alcun problema di imputazione in quanto essa imputazione è
appunto prevista espressamente da detto regolamento: es. manutenzione
generale, riparazioni, cancelleria ecc. sono tutte spese che si
è soliti raggruppare nelle spese generali e ripartirle
nella tabella detta "A".)
Abbiamo quindi come
punti di riferimento costanti :
1- le norme del codice
civile in materia di condominio, lette alla luce dell'interpretazione
giurisprudenziale, e in mancanza di queste di quelle sulla comunione;
2- le regole sul riparto
delle spese previste in sede di regolamento di condominio;
3- le regole da determinarsi
a cura dell'assemblea o dell'amministratore, caso per caso, perché
non previste dalle prime due fonti.
Appare subito che se
nei primi due casi l'opera dell'amministratore appare abbastanza
semplice, nell'ultimo è opportuno che egli proceda con
molta cautela proprio per operare con ogni legittimità.
I criteri di riparto
previsti
dal codice civile
Il codice civile del
1942 all'art. 1123# prevede tre criteri generali di ripartizione
delle spese. Agli articoli successivi si occupa invece dei più
importanti beni comuni prevedendo per ognuno di essi una particolare
disciplina. Infatti l'articolo 1124 c.c. prevede la ripartizione
delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, l'articolo
1125 c.c. detta i criteri per la ripartizione delle spese per
la manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei
solai; l'art. 1126 si occcupa invece dei lastrici solari di uso
esclusivo.
Quelli previsti dall'art.
1123 c.c. sono quindi da considerarsi come aventi una portata
generale e si applicano ad una serie innumerevole di beni comuni
che il codice non ha ritenuto necessario di dover elencare.
Il primo è il
normale criterio di ripartizione millesimale in base alla proprietà.
Tale criterio si fonda sul disposto dell'art. 1118 c.c., il quale
prevede che il diritto di ciascun condomino sui beni comuni è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli
appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Per la qual cosa
verrà parimenti determinata anche la sua partecipazione
alle spese, espressa matematicamente nella quota millesimale attribuitagli.
Si è soliti identificare tale partecipazione alla tabella
generale con la dizione "quota di proprietà"; in realtà
essa non è l'espressione della proprietà, non è
cioè l'oggetto del diritto ma solo la misura in cui il
condomino è obbligato a partecipare alle spese effettuate,
cioè a tutte quelle spese che avendo riferimento ai beni
in comunione indifferenziata dovranno essere ripartite per quella
che solitamente viene definita tabella "A" o generale. Ci riferiamo
all'assicurazione del fabbricato, alle spese di amministrazione,
allo stesso onorario dell'amministratore, alla manutenzione generale,
ecc..
Lo stesso dicasi per
le spese di portierato, che siano previste nel regolamento, tra
quelle di carattere generale, per cui esse vanno ripartite tra
tutti i condomini ai sensi dell'art.1123 c.c. in maniera proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno e indipendentemente
dalla maggiore o minore utilizzazione del servizio da parte di
condomini proprietari di unità immobiliari site in posizione
particolare, senza che ne sia configurabile una deroga con riguardo
alla mera esistenza di una tabella, allegata al regolamento, per
la ripartizione di spese particolari di pertinenza dei soli appartamenti
(Cass. II del 30/5/1990 n. 5081).
Eccezione a detto principio
è la responsabilità nei confronti dei terzi dove
in virtù della solidarietà passiva il creditore
del condominio può chiedere ad ogni singolo condomino il
pagamento dell'intero, né quest'ultimo può sottrarsi
alla richiesta rivendicando la sua partecipazione pro quota. Infatti,
mentre nei rapporti interni fra i singoli condomini le spese comuni
vanno ripartite pro quota ai sensi dell'art. 1123 c.c. e in base
alle norme del regolamento condominiale, nei confronti dei terzi
i condomini sono responsabili solidalmente, in base all'art.1294
c.c., che sancisce il principio della solidarietà fra debitori
se dal titolo non risulti diversamente (Cass. II del 11/11/1971
n. 3235).
Il secondo criterio
previsto dallo stesso articolo 1123 al II comma è quello
dell'uso potenziale. Esso si applica quando vi sono beni comuni
che servono i condomini in misura diversa. In tal caso, questo
criterio prevale sul primo.
Il terzo criterio fa
riferimento all'uso parziario. Ciò si verifica nel caso
in cui un condominio abbia più scale, cortili, lastrici
solari, impianti ed opere destinate a servire solo una parte del
fabbricato condominiale (condominio parziario). In tal caso le
spese relative saranno a carico dei soli condomini che ne traggono
utilità. Infatti, nei regolamenti di condominio spesso
sono previste tante tabelle quante sono le scale, gli ascensori,
ecc..
Come si correlano questi
primi tre criteri ?
Si può con sicurezza
affermare che gli ultimi due si pongono con un carattere di specialità
rispetto al primo perciò a quest'ultimo si farà
ricorso solo laddove essi non risultino applicabili. Ad esempio
nel caso di riparazione del tetto di copertura si applicherà
il criterio generale di riparto delle spese. Quando invece vi
sono più fabbricati o più tetti si applicherà
il terzo criterio, cioè saranno tenuti al pagamento delle
spese solo quei condomini i cui appartamenti sono effettivamente
coperti dal tetto per cui si è provveduto alla riparazione.
Il riparto delle spese
ex art. 1124 c.c. e
seguenti
Gli articoli in esame
prevedono invece diversi criteri di ripartizione a seconda del
bene condominiale considerato.
Il primo e cioè
l'art. 1124 c.c. s'intitola alla manutenzione e ricostruzione
delle scale, le relative spese vengono imputate unicamente ai
proprietari cui esse servono (altra ipotesi di condominio parziario)
per metà in ragione del valore del singolo piano e per
l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun
piano dal suolo. La "voluntas legis" espressa con tale disposizione
è abbastanza trasparente : si tiene conto di un probabile
criterio d'uso determinato a monte dal legislatore al fine di
evitare inutili dissidi. In pratica il normale criterio basato
sui millesimi si è contemperato con un altro criterio che
tenga conto invece del piano di ubicazione dell'immobile, atteso
che, quanto più in alto sia posto quest'ultimo, tanto più
usa dell'insieme delle scale. In un edificio in condominio, le
scale oggetto di proprietà comune a norma dell'art. 1117
n.1 c.c., se il contrario non risulta dal titolo, comprendono
l'intera relativa "cassa", di cui costituiscono componenti essenziali
ed inscindibili le murature che la delimitano, assolvano o meno
le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle
unità immobiliari di proprietà esclusiva cui si
accede tramite le stesse scale. Ne consegue che, anche quando
i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino
il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione,
con indiretto vantaggio dei proprietari specificamente interessati,
la ripartizione delle spese deve avvenire in base all'art. 1124,
I comma c.c., salvo che oggetto dei lavori siano non il vano scale
nel suo complesso ma solo le murature costituenti le pareti perimetrali
delle unità immobiliari prospicienti il vano scale, poichè
in tale ultimo caso la ripartizione delle spese va effettuata
mediante l'applicazione opportunamente coordinata, dei criteri
fissati dagli artt. 1123, II comma e 1124, I comma c.c.. ( Cass.
II del 7/5/97 n. 3968).
L'art. 1125 c.c. intitolato
alla "Manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e
dei solai" precisa che le relative spese di riparazione devono
essere addebitate in parti uguali ai proprietari dei due piani
uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario
del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore, l'intonaco, la tinta e la decorazione
del soffitto. Ciò, chiaramente, nella normalità
dei casi e con esclusione di quello in cui il danno è stato
procurato da cattiva manutenzione del proprietario del piano superiore,
nel qual caso sarà tenuto unicamente quest'ultimo al risarcimento
dei danni procurati. Cosa questa che accade sovente ad. es. per
le infiltrazioni provenienti dai balconi soprastanti.
Qualora la proprietà
di un locale sotterraneo spetti ad un soggetto diverso dal proprietario
del fondo sovrastante le spese di manutenzione o rifacimento delle
strutture di copertura di tale locale gravano sul proprietario
del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte
integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante
e quindi non siano oggetto di comunione con il proprietario del
suolo; il che comporta l'esclusione dell'applicabilità
dell'art. 1125 c.c. (Cass. II del 18/3/1989 n. 1362).
L'art. 1126 c.c. si
riferisce invece ai lastrici solari di uso esclusivo. Attenzione
al fatto che si parla di uso e non di proprietà. Infatti
recita il codice "coloro che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti
a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni:
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione
del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno". Sullo
stesso piano la Suprema Corte: la spesa per la riparazione o ricostruzione
del lastrico o della terrazza a livello deve essere sostenuta
per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due
terzi dai condomini dell'edificio o delle parti di edificio a
cui il lastrico serve di copertura: Cass. II del 15/4/1994 n.
3592.
E' utile spiegare che
parteciperanno alla spesa tutti i proprietari dell'edificio se
trattasi di un tetto unico. Quando invece a causa delle caratteristiche
costruttive si potrà o si dovrà tener conto del
fatto che trattasi di lastrici diversi alla spesa di riparazione
parteciperanno i soli proprietari di quegli immobili che si trovano
nella colonna d'aria sottostante il lastrico riparato.
Delibera di ripartizione
delle spese
L'art. 1137 c.c. testualmente
recita : "Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro
le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio
ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione non sia ordinata dall'autorità
stessa. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni, che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e
dalla data della comunicazione per gli assenti".
Sulla base di questa
disposizione si è ritenuto# che ben può l'assemblea
derogare ai criteri normativamente previsti rimanendo al condomino
dissenziente la possibilità di impugnare# detto deliberato
nei trenta giorni dall'assemblea o dalla notifica del verbale,
se assente. Ma ciò che più importa è sapere
se l'assemblea gode del potere di derogare dalle tabelle già
esistenti. Possono cioè i condomini fissare criteri diversi
da quelli della legge? La risposta è no. Infatti è
proprio l'art. 1135 c.c. a circoscrivere le competenze dell'assemblea
alla verifica ed applicazione concreta dei criteri fissati dalla
legge.
In realtà l'art.
1123 c.c. in relazione ai criteri di ripartizione delle spese
condominiali conclude con l'espressione "salva diversa convenzione".
Tale espressione significa
che i regolamenti di condominio possono stabilire che alcune o
tutte le spese debbano essere ripartite in modo diverso da quello
previsto dalla legge e si applicano fino a quando non saranno
modificati. In che modo possono agire i condomini che si sentono
danneggiati da dette previsioni regolamentari?
Al riguardo, bisogna
distinguere tra regolamenti approvati dall'assemblea e regolamenti
contrattuali (predisposti dal venditore ed allegati ai contratti
di acquisto). Per ciò che concerne i regolamenti della
prima categoria, i criteri di ripartizione delle spese stabiliti
dalla legge potranno essere modificati solo con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà
del valore degli edifici.
I regolamenti contrattuali
invece, potranno essere modificati solo con il consenso scritto
di tutti i condomini, con la conseguenza che, eventuali delibere
adottate senza la prescritta unanimità saranno nulle e
la nullità potrà essere fatta valere dai condomini
dissenzienti in ogni tempo. Infatti, solo con una delibera votata
all'unanimità è possibile una convenzione diversa
: addirittura con quest'ultima è possibile anche escludere
qualcuno dalle spese in virtù dell'autonomia contrattuale
che comunque spetta ad ogni persona. In tema di condominio degli
edifici , la disciplina di cui agli art. 1123-1125 c.c. sul riparto
delle spese inerenti ai beni comuni è suscettibile di deroga
con patto negoziale, e quindi, anche con regolamento condominiale,
ove abbia natura convenzionale e sia di conseguenza vincolante
nei confronti di tutti i partecipanti (Cass. II del 6/11/1986
n. 64/99).
Art. 1139 c.c. Rinvio
alle norme sulla comunione
Per quanto non espressamente
previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione
in generale.
# Ciò non significa
che la tabella non possa avere un altro titolo, o essere anche
contraddistinta con un simbolo numerico;
# Cass. sent. n. 1726
del 04.07.1966 : Poichè in tema di ripartizione fra i condomini
delle spese di conservazione e di gestione delle cose e dei servizi
comuni, l'art. 1135, n. 2 e 3 c.c., riconosce esplicitamente all'assemblea
condominiale di deliberare sulla materia, ne deriva che, in ordine
alle delibere assembleari che ripartiscono tra i condomini il
carico delle suddette spese in asserita violazione dei criteri
stabiliti, peraltro con carattere suppletivo dagli artt. 1123
e 1124 c.c., la proponibilità dell'impugnazione è
condizionata al rispetto del termine di decadenza dei trenta giorni
stabilito dall'art. 1137 c.c..
# Per impugnazione
si intende la citazione davanti all'Autorità Giudiziaria
competente per territorio, non avendo alcun valore eventuali proteste
o reclami fatti, sia pure per iscritto, all'amministratore.