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SE LE SPESE
SONO AL PIANOTERRA


Il sottoscritto è proprietario di un intero pianoterra che ha l'accesso indipendente dall'esterno. Inoltre il sottoscritto, essendo proprietario di un appartamento sito al primo piano, può accedere ai locali sopracitati tramite una piccola servitù di passaggio in un sottoscala, di proprietà di un altro condominio, situato nell'androne sotto la scalinata condominiale.
Per tale presunzione, l'amministratore dello stabile ha imputato ai pianoterra del sottoscritto le spese ai lavori per l'adeguamento alla legge 46/90 della scalinata, e le spese relative alla Tabella B, la quale non ha nulla a che fare con i pianoterra del sottoscritto, da come si evince dal regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali. Per quanto su esposto, si chiede un Vostro autorevole parere in merito alla questione.


RISPONDE IL GEOMETRA
FABIO SIVIERO


Si parte dal presupposto della comunitarietà del bene sancito anche dall'art. 1117 del C.C.
Mi pare ovvio che quando l'intervento non è di uso ma di conservazione e, come nel caso in esame, di adeguamento alle norme, la totalità dell'edificio debba partecipare alla sostituzione, conservazione o adeguamento alle norme di una proprietà comune.
Possiamo verificare il concetto per analogia in:
- nell'usufrutto esistono delle differenziazioni;
- il reddito e l'ordinaria amministrazione sono dell'usufruttario;
- la conservazione e manutenzione del bene sono a carico del nudo proprietario che non ne trae alcun utile se non la conservazione della proprietà.

 

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