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L'AFFITTO
QUESTO ILLUSTRE SCONOSCIUTO

di Gian Vincenzo Tortorici


LOCAZIONI, PARLIAMO DI NORME E REGOLAMENTI, MA ANCHE DELLA "FAMIGERATA" IMPOSTA DI REGISTRO

Il contratto di locazione è uno dei contratti che ai sensi del DPR 131 del 26 aprile 1986 deve essere sottoposto a registrazione, anche se tale registrazione presentava e presenta alcune deroghe per particolare fattispecia contrattuale. Si deve innanzitutto precisare che, trattandosi di una norma fiscale, seppur riferita a contratti di natura civilistica, a essa deve esser fatto riferimento per gli esatti adempimenti da assolvere. In primo luogo si deve rilevare che il contratto di locazione può essere registrato nell'intero territorio italiano indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile che si concede in locazione; per tale motivo un locatore che affitti un appartamento a Bari e risieda a Genova può registrare il contratto a Genova, ovvero, per meglio specificare, un locatore che per motivi di lavoro si trasferisce ogni giorno da Pisa a Pontedera ben può registrare presso l'Ufficio del Registro di quest'ultima città il contratto di locazione di un immobile che è sito in Pisa.
Il contratto di locazione poi deve essere registrato entro venti giorni dall'intervenuta stipulazione del contratto stesso, e ciò indipendentemente dall'inizio del contratto. Per tale motivo si può stipulare in data 1° luglio un contratto di locazione con decorrenza 1° settembre, e ciò malgrado si debba provvedere alla registrazione di tale contratto entro il 20 luglio. In caso di mancata registrazione nei termini di legge, il legislatore prescrive alcune gravi sanzioni a carico del trasgressore. Il contratto di locazione poi prevede normalmente a livello economico, in quanto è proprio questo aspetto che sottopone il contratto a imposizione fiscale, un corrispettivo rappresentato dal canone di locazione, un rimborso degli oneri accessori e un eventuale versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei possibili danni che il conduttore può arrecare all'appartamento locato. Per il canone di locazione deve essere assolta un'imposta di registro corrispondente all'aliquota del 2% del canone dichiarato, mentre per gli oneri accessori, trattandosi di mero rimborso, nulla è dovuto; per contro, l'ammontare del deposito cauzionale sconta un'aliquota del 6,50%.
Si deve rammentare, però, che nel caso l'appartamento sia ammobiliato, l'aliquota da applicare al canone di locazione è pari al 3% e inoltre che qualora l'ammontare dell'imposta al primo anno di locazione fosse inferiore a L. 100.000, l'imposta da pagare corrisponderebbe a tale importo minimo. Si deve rilevare altresì che due recenti normative hanno poi rivoluzionato il pagamento dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione di immobili urbani; in particolare, la legge 27 dicembre 1997 n. 449 prescrive che sono esenti da imposta di registro i contratti stipulati per una durata inferiore a trenta giorni con lo stesso conduttore qualunque ne sia l'ammontare del canone e quindi se si affitta un mese che è di trentun giorni, si deve registrare il contratto di locazione. Per gli anni successivi al primo, l'imposta di registro sconta il 2% e l'importo da corrispondersi va arrotondato alle diecimila lire inferiori o superiori, a seconda che l'ammontare dell'imposta da versare sia rispettivamente inferiore o superiore a lire cinquemila.
Per i contratti che anteriormente alla data del 31.12.1997 non dovevano essere registrati perché inferiori all'epoca a L. 250.000, importo per il quale erano esenti, le parti dovranno chiedere la registrazione entro venti giorni dall'inizio della nullità contrattuale successiva a quella in corso alla data del 1° gennaio 1998, e dovrà essere effettuato il versamente secondo quanto previsto dall'attuale disciplina normativa, e quindi con un primo versamento da effettuare in banca e i successivi all'ufficio postale, seppur con il nuovo modulo M32 intestato al Concessionario territoriale competente. Si rammenta che i contratti che non dovevano essere registrati, se scadenti il 31.12.1997, devono essere registrati per espressa circolare ministeriale entro il 20 gennaio 1999.
In ogni caso, per la prima registrazione il contribuente deve recarsi in banca, compilare il modello predisposto dal Ministro (M23), riportare gli estremi di registrazione che corrispondono alla causale del versamento RP (nel caso di rinnovi RC), il codice del tributo 107T per i contratti di locazione, i dati anagrafici del conduttore e del locatore comprensivi dei loro codici fiscali, l'importo in lire e in cifre che deve essere corrisposto, compreso l'ammontare che varia da ufficio a ufficio dei diritti di esazione, nonché gli estremi del versamente che verranno apportati direttamente dall'istituto bancario; effettuato il versamento le parti devono poi portare la copia del versamento rilasciato unitamente al contratto all'ufficio del Registro. Si deve altresì rilevare che le parti possono registrare in un'unica soluzione un contratto pluriennale godendo del beneficio di uno sconto del 2,5% annuale. Il problema che in giurisprudenza si è dibattuto è se l'imposta di registro vada corrisposta anche successivamente alla scadenza legale del contratto; a tal proposito, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che non sussistendo più un contratto, l'imposta non vada pagata, mentre parte della giurisprudenza ritiene che trattandosi comunque di un versamento per un corrispettivo riconosciuto, seppur ai sensi dell'art. 1591 codice civile, l'imposta deve essere ugualmente corrisposta.

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