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CISTERNA DEL GIARDINO. E' POSSIBILE TOGLIERLA

D. — Avrei bisogno di due chiarimenti:

1) Abito in una palazzina di sei appartamenti con riscaldamento e acqua centralizzato (a metano); vorrei sapere se, qualora in una assemblea condominiale la maggioranza decida di assegnare ad un condomino la conduzione della caldaia (la caldaia supera i 90 Kw e il condomino non ha il patentino), tutto ciò sia regolare?

2) Due anni fa è stata cambiata la caldaia da gasolio a metano.

Vorrei sapere: la cisterna interrata nel giardino  è tuttora lì. E' regolare o bisogna toglierla o che cosa bisogna fare per essere in regola con la legge?

risponde il l'Avv.
Paolo Ribero:

R. — 1. Ai sensi del d.p.r. 26/9/1993 l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici possono essere affidati al proprietario, o per esso ad un terzo. Per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" deve intendersi la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (di seguito specificate) e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della  manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Alla luce del combinato disposto degli articoli della L. 13/7/66, n. 615, del D.M. 12/8/66 e del D.P.R. 22/12/1970, il terzo responsabile deve essere in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici. L'art. 16 della L. 13/7/66 n. 615 specifica che il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per la conduzione di impianti termici, previo superamento di un esame finale. L'inosservanza di questo obbligo comporta l'applicazione di ammenda a carico del conduttore.

2. Per quanto concerne la rimozione della cisterna, occorre distinguere se da essa possa derivare o meno una situazione di attuale pericolo e nocività per il condominio stesso, nonché per le proprietà limitrofe. Nel primo caso (pericolo, nocività..) il condomino, ai sensi dell'art. 1134 c.c., può, senza necessità di previa assemblea condominiale, procedere alla rimozione della cisterna, facendo poi valere verso il condominio il suo diritto al rimborso per le spese sostenute in via di assoluta urgenza. Nel secondo caso, occorre una espressa delibera assembleare. La cisterna, se, si ripete, innocua può rimanere nel giardino condominiale. La rimozione non è obbligatoria.

 

 

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