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CISTERNA
DEL GIARDINO. E' POSSIBILE TOGLIERLA
D. Avrei bisogno
di due chiarimenti:
1) Abito
in una palazzina di sei appartamenti con riscaldamento e acqua centralizzato
(a metano); vorrei sapere se, qualora in una assemblea condominiale
la maggioranza decida di assegnare ad un condomino la conduzione
della caldaia (la caldaia supera i 90 Kw e il condomino non ha il
patentino), tutto ciò sia regolare?
2) Due
anni fa è stata cambiata la caldaia da gasolio a metano.
Vorrei
sapere: la cisterna interrata nel giardino è tuttora lì. E' regolare o bisogna toglierla
o che cosa bisogna fare per essere in regola con la legge?
risponde
il l'Avv.
Paolo Ribero:
R.
1. Ai sensi del d.p.r. 26/9/1993 l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici possono essere affidati al proprietario, o per
esso ad un terzo. Per "terzo responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico" deve intendersi la
persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti (di seguito specificate) e comunque
di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata
dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici. Alla luce del combinato disposto degli articoli
della L. 13/7/66, n. 615, del D.M. 12/8/66 e del D.P.R. 22/12/1970,
il terzo responsabile deve essere in possesso del patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici. L'art. 16 della L. 13/7/66
n. 615 specifica che il personale addetto alla conduzione di un
impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve
essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato
provinciale del lavoro, al termine di un corso per la conduzione
di impianti termici, previo superamento di un esame finale. L'inosservanza
di questo obbligo comporta l'applicazione di ammenda a carico del
conduttore.
2.
Per quanto concerne la rimozione della cisterna, occorre distinguere
se da essa possa derivare o meno una situazione di attuale pericolo
e nocività per il condominio stesso, nonché per le proprietà limitrofe.
Nel primo caso (pericolo, nocività..) il condomino, ai sensi dell'art.
1134 c.c., può, senza necessità di previa assemblea condominiale,
procedere alla rimozione della cisterna, facendo poi valere verso
il condominio il suo diritto al rimborso per le spese sostenute
in via di assoluta urgenza. Nel secondo caso, occorre una espressa
delibera assembleare. La cisterna, se, si ripete, innocua può rimanere
nel giardino condominiale. La rimozione non è obbligatoria.
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