|
Importante
sentenza del Tribunale di Napoli destinata a fare scuola tra gli
amministratori di grandi complessi edilizi
Supercondominio
unico ma con tante assemblee
Un'importante
sentenza del tribunale di Napoli ha chiarito in maniera precisa
ed efficace la distinzione tra condominio e supercondominio. Purtroppo
essa è destinata a fare scuola. Dico purtroppo perché gli amministratori,
se non vorranno vedersi impugnare le delibere di approvazione del
bilancio, dovranno presto ad essa adeguarsi. Ma, esaminiamola più
da vicino.
Il caso sottoposto
ai giudici prevedeva un complesso residenziale costituito da tre
distinti fabbricati. Ciascuno degli edifici, secondo il Tribunale
di Napoli, integra un condominio distinto, cui appartengono i soli
proprietari delle unità abitative ivi ubicate e che è competente
a deliberare in merito alla gestione ed amministrazione di quelle
parti di quel solo stabile che sono destinate all'uso ed al godimento
comune. Invece, per quel che concerne i soli beni e servizi comuni
a tutti e tre i fabbricati costituenti il complesso residenziale,
sussiste un ulteriore (super) condominio deputato a provvedere alla
loro gestione attraverso un'assemblea alla quale hanno titolo a
partecipare tutti i proprietari delle unità ubicate nel complesso.
Di conseguenza, qualora la delibera di approvazione avesse riguardo
ad un unico bilancio e fosse presa con il voto di tutti i partecipanti
al complesso immobiliare è da ritenersi completamente nulla.
Infatti occorre
approntare distinti documenti contabili, il primo riflettente le
poste attive e passive della gestione dei beni comuni all'intero
complesso; altri tre separati bilanci, quelli inerenti alla gestione
dei singoli corpi di fabbrica, ognuno dei quali da sottoporre al
vaglio ed all'approvazione separata di ciascuna assemblea condominiale.
Per cui ove invece
l'approvazione si avesse in una unica assemblea bisogna ritenere
che la stessa abbia oltrepassato i propri poteri che trovano un
limite nella gestione dei beni comuni all'intero complesso edilizio.
Al riguardo occorre
innanzi tutto evidenziare che le norme codicistiche dirette a disciplinare
l'istituto del condominio non sono tendenzialmente destinate a trovare
applicazione allorché vengano in considerazione più corpi di fabbrica
del tutto autonomi tra loro. La disciplina civilistica in esame
è infatti destinata a regolare il fenomeno del collegamento tra
la proprietà individuale e la proprietà collettiva negli edifici
divisi per piani orizzontali ed ha il suo fondamento nella circostanza
che talune porzioni dell'edificio (scale, muri maestri, fondamenta,
etc.) sono necessarie per l'esistenza stessa del fabbricato e delle
unità abitative che lo compongono ovvero sono strutturalmente e
permanentemente destinate all'uso ed al godimento comune da parte
dei proprietari delle singole abitazioni (cfr. Cass. n. 2462/1965,
n.2448/1979, e n. 6575/1984).
Per una
tale evenienza il codice civile detta una presunzione di contitolarità,
tra i proprietari delle singole unità abitative, delle porzioni
dell'edificio che rivelino attitudine funzionale al servizio o al
godimento collettivo la quale, in difetto di diverse previsioni
contrattuali, sorge automaticamente con il frazionamento della proprietà
edificiale in virtù di negozi giuridici atti a trasformare la situazione
di dominio esclusivo e solitario in una situazione di dominio plurimo.
Cioè, allorché il proprietario dello stabile alieni a terzi una
o più delle unità abitative che lo compongono, viene automaticamente
a costituirsi il condominio sulle parti dello stabile strutturalmente
e funzionalmente destinate all'uso comune senza necessità alcuna
di un formale atto costitutivo, della formazione di un regolamento
condominiale o di un'apposita delibera assembleare la quale assumerebbe
valore meramente dichiarativo dell'esistenza del condominio da gestire
nelle forme ed attraverso gli organi all'uopo contemplati dal codice
civile (cfr. Cass. n. 3671/1987, n. 5771/1978, n. 6073/1978 e n.
1/1977).
Se tale è l'ambito
applicativo dell'istituto codicistico del condominio, occorre tuttavia
sottolineare che l'evolversi degli indirizzi urbanistici verso nuove
tecnologie costruttive ha dato vita a nuove tipologie residenziali
in cui edifici contigui ed autonomi, costituenti altrettanti condomini
separati, vantano taluni beni (es. un cortile, un viale d'accesso,
etc.) o alcuni servizi (es. l'impianto di riscaldamento) destinati
permanentemente ed oggettivamente all'uso ed al godimento di tutte
le unità abitative comprese nei diversi corpi di fabbrica. In una
tale ipotesi, rispetto a tali beni e servizi, viene a costituirsi
quello che in dottrina e giurisprudenza viene definito un "supercondominio".
In virtù di un'interpretazione estensiva ed analogica possono, infatti,
ritenersi applicabili ai suddetti beni o servizi le norme sul condominio
degli edifici e, segnatamente, la presunzione di comunione dettata
dall'art. 1117 c.c. nonché le disposizioni dettate dall'art. 1136
c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione dell'assemblea
nonché di calcolo delle maggioranze da determinare avendo riguardo
agli elementi reali e personali del supercondominio configurati,
rispettivamente, da tutte le unità abitative comprese nel complesso
e da tutti i loro proprietari (cfr. Cass. n. 4881/1993 e, Cass. n. 7286/1996).
Ove ciò avvenga,
ciascuno dei corpi di fabbrica che costituiscono il complesso residenziale
costituirà dunque un separato condominio dotato dei propri organi
di gestione competenti a deliberare in merito alla conservazione,
all'utilizzo ed alle spese da sostenere per l'amministrazione delle
parti comuni dello stabile (assemblea ed amministrazione) e, accanto
a tali condomini, ne sussisterà un altro deputato alla gestione
dei beni e dei servizi destinati in modo permanente all'uso ed al
godimento di tutti gli edifici dotato di analoghe competenze. Affinché
l'intero complesso edilizio possa essere considerato alla stregua
di un intero edifico, e costituire un solo condominio dotato di
competenza generale, occorrerebbe, infatti, necessariamente poter
individuare un titolo convenzionale costitutivo di una comunione
tra tutti gli abitanti del complesso sulle parti strutturali di
tutti gli edifici (cfr. Cass. n. 4439/1982); in mancanza di tale
titolo, bisogna considerare l'esistenza di quattro separati condomini
(uno per ciascun corpo di fabbrica più quello relativo ai beni ai
medesimi comuni, la quale discende dai principi generali in difetto
di un titolo contrario. Tra l'altro, un'eventuale delibera a maggioranza
assunta dall'assemblea di un supercondominio per istituire un unico
condominio tra i vari edifici sarebbe nulla, violando il diritto
di ciascun condomino di far parte del condominio costituito dal
solo edificio in cui è proprietario di unità immobiliari (cfr. Cass.
n. 11276/1995).
Resta eventualmente
da verificare, sempre nel caso di complesso residenziale formato
da più fabbricati, l'esistenza di un regolamento condominiale che
stabilisca un'unità di gestione statuendo che le delibere inerenti
all'amministrazione dei singoli fabbricati vengano comunque assunte
in seno all'assemblea generale con le maggioranze ed il quorum costitutivo
per la medesima previsto. In tale evenienza, il predetto regolamento
dovrebbe essere considerato nullo: infatti, tanto i regolamenti
formati a maggioranza dall'assemblea quanto quelli aventi natura
contrattuale perché formati dall'originario proprietario dell'edificio
e richiamati negli atti d'acquisto delle singole unità abitative
che lo compongono, non possono derogare alle disposizioni codicistiche
richiamate dall'art. 1138 u.c. c.c. e, segnatamente, all'art. 1136
c.c. che individua i soggetti legittimati a partecipare all'assemblea
e le maggioranze necessarie per la rituale costituzione e per l'approvazione
delle delibere (cfr. per es. Cass. 4905/1990). Ne consegue che la
previsione regolamentare relativa all'adozione delle delibere dei
singoli condomini in seno all'assemblea generale con le maggioranze
per la medesima previste, sarebbe evidentemente nulla legittimando
la partecipazione al voto di soggetti che non hanno veste di condòmini
e fissando maggioranze evidentemente superiori a quelle legali.
Avv. Rodolfo Cusano
|