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La disciplina
degli spazi di accesso all'edificio condominiale
Androne:
le regole per ripartire le spese
Il
caso di alloggi e negozi con accesso autonomo
Con il
termine “androne” si identifica il luogo di passaggio che dal portone
di ingresso conduce al cortile o alle scale. L’androne è uno spazio
di acceso ubicato esclusivamente all’ingresso del fabbricato. La
sua funzione è quella di mettere in comunicazione le parti più interne
dell’edificio come appartamenti, scale, cortili, garages e giardini.
E’ comunque un’area adibita al transito degli inquilini o dei proprietari
aventi unità immobiliari situate
all’interno del cortile condominiale.
Qualora l’androne
assuma la forma di un corridoio, viene identificato anche con il
termine “andito”, con il quale si indica ugualmente un luogo di
passaggio.
La Giurisprudenza
di merito si è espressa affermando che “allorquando il pianerottolo
non faccia parte della scala, rientra nel concetto di “andito” ed
è, quindi, comunque, parte comune dell’edificio” e che “la struttura
costituita dal soffitto e dalla soletta che orizzontalmente divide
in piani separati il corridoio d’accesso ai box condominiali e la
sovrastante costruzione, si caratterizza come un vero e proprio
elemento murario costitutivo di tale corridoio il quale, per la
sua struttura chiusa, integra la figura del c.d. andito, che è espressamente
previsto fra le cose comuni dall’art.1117 codice civile” (Pret.
di Monza 29-07-1992).
Regime
giuridico
Tutto
ciò che costituisce l’ingresso (portone, vestibolo, androne) è necessariamente
comune ai sensi dell’art.1117 c.c. in quanto le predette parti costituiscono
in senso oggettivo, funzionale e strutturale, elementi portanti
dell’edificio. Inoltre, sussiste una presunzione legale di comunione
sia in considerazione del fatto che trattasi di un bene indivisibile
nella struttura e nell’uso, sia in relazione al servizio di utilità
prestato; quindi, salvo diverso titolo, si presume di proprietà
comune di tutti i condòmini - anche di quelli proprietari dei negozi
- sia o meno utilizzabile da tutti, perché rappresenta l’accesso
indispensabile per l’utilizzazione delle strutture di copertura
dell’edificio o scantinati ( Cass.n. 761, 5-2-1979).
Quanto alla proprietà
dell’androne, la giurisprudenza è uniforme nell’estenderla anche
ai condòmini che siano proprietari di unità immobiliari che non
abbiano accesso su di esso (si pensi, ad esempio, ad un negozio
che affaccia direttamente sulla pubblica via). Ciò perché quest’area,
come le scale, costituisce un elemento necessario per la configurabilità
stessa di un fabbricato diviso in piani o porzioni di piano di proprietà
individuale e rappresenta un tramite indispensabile per il godimento
e la conservazione delle strutture di copertura (App. Milano 9/10/1987,
n.1983).
La presunzione
legale di comproprietà, stabilita dall’art. 1117 c.c., è applicabile,
per analogia, anche quando non trattisi di parti comuni di un edificio
diviso per piani, bensì di parti comuni di edifici limitrofi, aventi
le caratteristiche di edifici autonomi, ma destinate permanentemente
alla conservazione ed all’uso degli edifici stessi. Tale è il caso
del portone o dell’androne costruiti per dare accesso, necessario
o comodo, a due o più edifici
limitrofi. (Cass. 14-10-1970, n. 2013).
Va comunque inibito
al singolo condomino di utilizzare l’androne comune come passaggio
per accedere ad un distinto e separato edificio di sua esclusiva
proprietà, dando luogo ad una servitù a favore di quest’ultimo immobile
con evidente pregiudizio per gli altri partecipanti alla comunione.
(Cass.17-10-1974, n. 2897).
La
ripartizione delle spese
Come
abbiamo prima accennato, l’androne svolge la funzione di ingresso
del palazzo, ed è destinato a servire tutti i proprietari dei piani.
Le spese di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia, imbiancatura,
riparazione, ricostruzione dello stesso, vanno ripartite secondo
le quote millesimali ex art. 1123 c.c.
Per quanto riguarda,
invece, le spese sostenute per l'arredo dell'androne, se comprese
in limiti ragionevoli non configurano innovazioni perché trattasi
di semplice abbellimento di una parte comune.
Le spese di arredamento
- mobili, fioriere, ecc. - devono quindi considerarsi finalizzate
ad un miglioramento delle parti comuni e quindi vanno ripartite
secondo le quote millesimali senza
nessuna possibilità di esonero dalla spesa per la minoranza dissenziente.
Proprietari
di locali con accesso diverso dall’androne
Spesso
l’androne è collocato in modo che vi possano accedere non solo i
proprietari dei piani sovrastanti l’androne stesso, ma anche i proprietari
di locali con accesso diverso. Ci si chiede allora se, in tale contesto,
i proprietari di tali locali devono ugualmente sottostare al medesimo
regime di ripartizione spese attuato per i proprietari delle unità
immobiliari.
Per una soluzione
positiva alla partecipazione delle spese di manutenzione, da parte
dei proprietari dei locali, che pur ricompresi nello stabile condominiale,
abbiano accesso diverso dall’androne in questione, si è pronunciata
la Corte di Appello di Milano, con decreto del 3-7-1993, la quale
basandosi sulla considerazione che l’androne, come le scale, costituisce
un elemento necessario per configurazione stessa del fabbricato
e rappresenta uno strumento indispensabile per il godimento e la
conservazione delle strutture di copertura, ha stabilito che anche
le spese di manutenzione dell’androne dovranno essere suddivise
secondo l’art. 1123, c.1°, cod.civ.
In tale senso si
è anche espresso il Tribunale di Roma (7/4/1990), il quale ha stabilito
la legittimità della delibera che ripartisce le spese dell’androne
anche nei confronti dei
proprietari forniti di accesso esterno ad esso.
Alle spese di illuminazione
dell’androne e delle scale devono concorrere, ancorché in misura
ridotta, pure i condòmini, quali proprietari di autorimesse e di
botteghe, che non ne usufruiscono per accedere alle loro proprietà
esclusive (Cass. 6-6-1977, n.
2328). Si ritiene, tuttavia, che debba farsi sempre riferimento
alla funzione di utilità che l’androne svolge per detti locali,
quindi il pagamento potrà essere previsto in misura ridotta e in
proporzione alla utilità che anche tali condòmini possono trarre
dall’utilizzo dell’androne (Cass. n. 4646, 16-7-1981). Se invece
l’androne serve esclusivamente a determinati condòmini, perché l’edificio
è dotato di diversi accessi, allora le spese saranno a carico solo
dei condòmini che traggono esclusiva utilità (art. 1123, c. 3° c.c.).
In tal senso si
è pronunciato anche il Tribunale di Milano con sentenza del 21 gennaio
1991, che ha espresso il seguente principio: “il condomino proprietario
di una unità immobiliare che costituisce corpo di fabbrica autonomo,
rispetto all’edificio principale, avendo accesso diretto dalla pubblica
via, non usufruisce in modo pieno e diretto delle utilità prodotte
dalle parti comuni destinate a rendere possibile il godimento delle
porzioni comprese nell’edificio principale; pertanto, le spese riguardanti
la manutenzione dell’androne - ove possono trovarsi parti comuni
- devono essere ripartite non in misura proporzionale al valore
delle singole porzioni di piano, bensì in proporzione all’uso che
ciascuno può farne”.
Se è vero che l’ultimo
comma dell’art. 1123 ed il disposto dell’art. 1124 c.c. prevedono
che le spese di manutenzione delle cose comuni sono a carico del
gruppo di condòmini che le usano, la circostanza che alcune unità
immobiliari abbiano ingresso autonomo non comporta che in relazione
ad esse l’atrio dello stabile, di cui le stesse formano parte integrante,
non svolga alcuna utile funzione.
Al di là del rilievo
che, stante alla posizione contigua rispetto a detto atrio delle
unità immobiliari a piano terreno, sussisterebbe la facoltà ed il
diritto che anche queste unità possano richiedere al condominio
l’apertura di accessi diretti sull’atrio, non va sottovalutato che
il portone d’ingresso, i vestiboli, gli anditi e le scale di un
edificio sono oggetto di proprietà comune, specificamente indicata
dall’art. 1117 c.c.
Centro
studi Arkivia
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