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L'ELENCO DEI FORNITORI
Elenco fornitori da inviare
agli uffici:
- Quali sono intesi come fornitori ?
- Esiste un fac-simile ?
- Quando scade ?
RISPONDE IL GEOMETRA
GIUSEPPE BURCHETI
dell'Anaci di Torino
Come previsto
dal Decreto M. delle Finanze del 12 novembre 1998, gli amministratori
di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe
tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio
e i dati identificativi dei relativi fornitori. Quindi, relativamente
a ciascun condominio, si dovrà comunicare: il codice fiscale,
la denominazione, e l'indirizzo completo, mentre relativamente a
ciascun fornitore, la data e il luogo di nascita se personaf isica,
ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il
codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'importo complessivo
degli acquisti di beni o servizi effettuati nell'anno solare.
I fornitori che l'amministratore dovrà indicare sono ad es.
l'impresa delle pulizie, l'idraulico, il muratore, il fuochista,
l'impresa delle disinfestazione, l'impresa che gestisce l'impianto
dell'ascensore ecc.
NON DEVONO ESSERE COMUNICATI i dati relativi alle forniture di acqua,
energia elettrica e gas; i dati relativi alle forniture di servizi
che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute
alla fonte che sono ad es. lo studio legale che ha svolto pratiche
per il condominio, il geometra, l'architetto o il commercialista
che hanno fornito prestazioni professionali per il condominio. Non
devono comunque essere comunicati i dati dei fornitori che hanno
fornito prestazioni per importi inferiori alle 500.000.
Per quanto riguarda il modello da utilizzare e le relative scadenze
di presentazione dei dati richiesti, bisognerà attendere
l'emissione dei modelli di dichiarazione dei redditi (mod. 770).
Secondo informazioni acquisite presso gli uffici del Ministero delle
Finanze, a breve termine verrà emesso un nuovo Decreto Ministeriale.
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