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RIPARARE IL BALCONE NELLA
SUA PARTE INFERIORE
Gradirei sapere come si dividono
le spese di riparazione di un balcone nella sua parte inferiore.
Da quanto ho potuto constatare non tutte le colpe si possono dare
a infiltrazioni della parte del calpestìo ma da pioggia che
filtra dai frontalini e una colpa penso anche di attribuirla al
sottile strato di intonaco nella parte inferiore che spinto dalla
ruggine del ferro armato piano piano si sgretola
RISPONDE L'AVVOCATO
ROBERTO LUCARINI MANNI
Il balcone
è di proprietà esclusiva del proprietario del corrispondente
appartamento al quale appartiene, pertanto, in linea di principio,
la relativa manutenzione va sopportata dal suddetto proprietario.
Occorre però fare due precisazioni:
1) La Corte
di Cassazione con sentenza n. 4821 del 1983 ha ribadito che la soletta
del balcone del piano superiore si presume soggetta al regime di
comunione del solaio, ai sensi dell'art. 1125 c.c., con la conseguenza
che si considerano quindi a carico del proprietario del piano inferiore
la spesa per l'interno dell'intonaco, la tinta e le decorazioni
del soffitto, mentre graveranno sul proprietario del piano superiore
le spese per il pavimento, nonché per ringhiere, parapetti,
ecc.
2) Sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 176 del 1986 ha
ulteriormente ribadito che ai fini delle spese di riparazione del
balcone è decisiva, l'individuazione dei singoli elementi
del bene.
Conseguentemente
faranno carico al singolo proprietario tutte le opere che concorrono
alla formazione dello sporto e quindi anche i singoli elementi del
parapetto aventi funzione statica, mentre graveranno sul condominio
gli elementi decorativi esterni aventi funzione estetica, decorativa,
quali ad esempio aggiunte sovrapposte, viti di ottone, sottobalconi
con funzione meramente estetica, ecc.
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