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RIPARARE IL BALCONE NELLA
SUA PARTE INFERIORE


Gradirei sapere come si dividono le spese di riparazione di un balcone nella sua parte inferiore. Da quanto ho potuto constatare non tutte le colpe si possono dare a infiltrazioni della parte del calpestìo ma da pioggia che filtra dai frontalini e una colpa penso anche di attribuirla al sottile strato di intonaco nella parte inferiore che spinto dalla ruggine del ferro armato piano piano si sgretola

RISPONDE L'AVVOCATO
ROBERTO LUCARINI MANNI


Il balcone è di proprietà esclusiva del proprietario del corrispondente appartamento al quale appartiene, pertanto, in linea di principio, la relativa manutenzione va sopportata dal suddetto proprietario. Occorre però fare due precisazioni:

1) La Corte di Cassazione con sentenza n. 4821 del 1983 ha ribadito che la soletta del balcone del piano superiore si presume soggetta al regime di comunione del solaio, ai sensi dell'art. 1125 c.c., con la conseguenza che si considerano quindi a carico del proprietario del piano inferiore la spesa per l'interno dell'intonaco, la tinta e le decorazioni del soffitto, mentre graveranno sul proprietario del piano superiore le spese per il pavimento, nonché per ringhiere, parapetti, ecc.
2) Sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 176 del 1986 ha ulteriormente ribadito che ai fini delle spese di riparazione del balcone è decisiva, l'individuazione dei singoli elementi del bene.

Conseguentemente faranno carico al singolo proprietario tutte le opere che concorrono alla formazione dello sporto e quindi anche i singoli elementi del parapetto aventi funzione statica, mentre graveranno sul condominio gli elementi decorativi esterni aventi funzione estetica, decorativa, quali ad esempio aggiunte sovrapposte, viti di ottone, sottobalconi con funzione meramente estetica, ecc.

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