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I CRITERI DI
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
un
tema che sovente è fonte di perplessità e di litigi
fra gli inquilini di uno stabile
di Rodolfo
Cusano
(le
note sono a fondo pagina)
PREMESSA
Il tema che ci occupa È sovente fonte di perplessità
e di litigi all'interno dei condomini, anche perchÈ la ripartizione
delle spese condominiali tocca in maniera diretta ed immediata gli
interessi dei singoli condomini. Infatti, ad ognuno di loro spetta
partecipare alle spese nella maniera più giusta possibile.
Per la qual cosa, la corretta applicazione delle disposizioni codicistiche
incontra non solo gli interessi di questi ultimi ma anche quello
dell'amministratore del condominio, al fine di evitare una sua eventuale
responsabilità in ordine alle conseguenze della errata applicazione
dei criteri di riparto delle spese condominiali. L'argomento, di
sicuro interesse, si presenta di non facile interpretazione e presuppone
una conoscenza dei vari aspetti della vita condominiale non in maniera
superficiale. Cercheremo nelle pagine che seguono di dare quelle
nozioni utili a districarsi in tale particolare materia.
PARTE GENERALE
Alcuni aspetti della regolamentazione generale del condominio sono
il presupposto necessario per ben comprendere il perchÈ dei
vari criteri che il codice civile o la giurisprudenza in funzione
chiarificatrice o integratrice ritengono applicabili. Per cui appare
opportuno soffermarci brevemente su tali aspetti. In primo luogo
È necessario conoscere la disposizione di cui all'art. 1139(1)
c.c.. Tale norma che rinvia alle norme sulla comunione, per quanto
non espressamente previsto dal capo II del Titolo VII, sul condominio,
È da ritenersi quale norma di salvezza, nel caso in cui la
soluzione del problema del riparto delle spese condominiali non
possa essere risolto in base alle norme ed ai principi previsti
in materia di condominio. Inoltre, nella necessaria stringatezza
della legge e nella considerazione dell'epoca storica in cui il
codice civile fu emanato, sono ormai trascorsi più di cinquant'anni,
il più delle volte, al fine di essere quanto più preciso
possibile, sarà necessario integrare la fonte normativa con
l'interpretazione che di essa ne fa la giurisprudenza. Tenendo ben
presente, che anche quest'ultima, va considerata nel suo evolversi
e nei suoi vari indirizzi spesso in contrasto tra di loro. Ciò
premesso, va detto che molte delle problematiche che potrebbero
sorgere vanno risolte con l'attenta lettura della norma nonchÈ
della fonte secondaria, che nella materia in esame È il regolamento
condominiale (sia esso contrattuale o assembleare). Ciò serve
per dire che per prima cosa se una spesa È espressamente
prevista dal regolamento condominiale all'amministratore non rimarrà
che applicare la tabella di riparto prevista dallo stesso regolamento.
Infatti per molte delle spese che quotidianamente vengono fatte
dall'amministratore del condominio, non si pone alcun problema di
imputazione in quanto essa imputazione È appunto prevista
espressamente da detto regolamento : es. manutenzione generale,
riparazioni, cancelleria ecc., sono tutte spese che si È
soliti raggruppare nelle spese generali e ripartirle nella tabella
detta "A"(2). Abbiamo quindi come punti di riferimento costanti:
1- le norme del codice civile in materia di condominio, lette alla
luce dell'interpretazione giurisprudenziale, ed in mancanza di queste
di quelle sulla comunione;
2- le regole sul riparto delle spese previste in sede di regolamento
di condominio;
3- le regole da determinarsi a cura dell'assemblea o dell'amministratore,
caso per caso, perchÈ non previste dalle prime due fonti.
Appare subito che se nei primi due casi l'opera dell'amministratore
appare abbastanza semplice, nell'ultimo È opportuno che egli
proceda con molta cautela proprio per operare con ogni legittimità.
I CRITERI DI RIPART0
PREVISTI DAL CODICE CIVILE
Il codice civile del 1942 all'art. 1123(3) prevede tre criteri
generali di ripartizione delle spese. Agli articoli successivi si
occupa invece dei più importanti beni comuni prevedendo per
ognuno di essi una particolare disciplina. Infatti l'articolo 1124
c.c. prevede la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione
delle scale, l'articolo 1125 c.c. detta i criteri per la ripartizione
delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle
volte e dei solai; l'art. 1126 si occcupa invece dei lastrici solari
di uso esclusivo. Quelli previsti dall'art. 1123 c.c., sono quindi
da considerarsi come aventi una portata generale e si applicano
ad una serie innumerevole di beni comuni che il codice non ha ritenuto
necessario di dover elencare. Il primo È il normale criterio
di ripartizione millesimale in base alla proprietà. Tale
criterio fonda sul disposto dell'art. 1118 c.c., il quale prevede
che il diritto di ciascun condomino sui beni comuni È proporzionato
al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il
titolo non dispone altrimenti. Per la qual cosa verrà parimenti
determinata anche la sua partecipazione alle spese, espressa matematicamente
nella quota millesimale attribuitagli. Si È soliti identificare
tale partecipazione alla tabella generale con la dizione "quota
di proprietà " in realtà essa non È l'espressione
della proprietà, non È cioÈ l'oggetto del diritto
ma solo la misura in cui il condomino È obbligato a partecipare
alle spese effettuate, cioÈ a tutte quelle spese che avendo
riferimento ai beni in comunione indifferenziata dovranno essere
ripartite per quella che solitamente viene definita tabella "A"
o generale. Ci riferiamo all'assicurazione del fabbricato, alle
spese di amministrazione, allo stesso onorario dell'amministratore,
alla manutenzione generale, ecc.. Il secondo criterio previsto dallo
stesso articolo 1123 al II comma È quello dell'uso potenziale.
Esso si applica quando vi sono beni comuni che servono i condomini
in misura diversa. In tal caso, questo criterio prevale sul primo.
Il terzo criterio ha riferimento all'uso parziario. Ciò si
verifica nel caso in cui un condominio ha più scale, cortili,
lastrici solari, impianti ed opere destinate a servire solo una
parte del fabbricato condominiale (condominio parziario). In tal
caso le spese relative saranno a carico dei soli condomini che ne
traggono utilità. Infatti, nei regolamenti di condominio
spesso sono previste tante tabelle quante sono le scale, gli ascensori,
ecc.. Come si correlano questi primi tre criteri ? Si può
con sicurezza affermare che gli ultimi due si pongono con un carattere
di specialità rispetto al primo per cui a quest'ultimo si
farà ricorso solo laddove essi non risultino applicabili.
Ad esempio nel caso di riparazione del tetto di copertura si applicherà
il criterio generale di riparto delle spese. Quando invece vi sono
più fabbricati o più tetti si applicherà il
terzo criterio, cioÈ saranno tenuti al pagamento delle spese
solo quei condomini i cui appartamenti sono effettivamente coperti
dal tetto per cui si È provveduto alla riparazione.
IL RIPARTO EX ART. 1124
E SEGG. C.C.
Gli articoli in esame prevedono invece diversi criteri di ripartizione
a seconda del bene condominiale considerato. Il primo e cioÈ
l'art. 1124 c.c. si intitola alla manutenzione e ricostruzione delle
scale, le relative spese vengono imputate unicamente ai proprietari
cui esse servono (altra ipotesi di condominio parziario) per metà
in ragione ddel valore del singolo piano e per l'altra metà
in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
La voluntas legis espressa co tale disposizione È abbastanza
trasparente : si tiene conto di un probabile criterio d'uso determinato
a monte dal legislatore al fine di evitare inutili dissidi. In pratica
il normale criterio basato sui millesimili si È contemperato
con un altro criterio che tenga conton invece del piano di ubicazione
dell'immbile. Atteso che quanto più in alto sia posto quest'ultimo
tanto più usare dell'insieme delle scale. -L'art. 1125 c.c.
intitolato alla "Manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle
volte e dei solai" precisa che le relative spese di riparazione
devono essere addebitate in parti uguali ai proprietari dei due
piani uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario
del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario
del piano inferiore, l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Ciò, chiaramente, nella normalità dei casi ed con
esclusione di quello in cuui il danno È stato procurato da
cattiva manutenzione del proprietario del piano superiore, nel qual
caso sarà tenuto unicamente quest'ultimo al risarcimento
dei danni procurati. Cosa questa che accade sovente ad. es. per
le infiltrazioni provenienti dai balconi soprastanti. - L'art. 1126
c.c., si riferisce invece ai lastrici solari di uso esclusivo. Attenzione
che si parla di uso e non di proprietà. Infatti recita il
codice "coloro chhe ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire
per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni: gli
altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione
ddel valore del piano o della porzione di piano di ciascuno". E'
utile spiegare che parteciparanno alla spesa tutti i proprietari
dell'edificio se trattasi di un tetto unico. Quando invece a causa
delle caratteristiche costruttivo si potrà o sidovrà
tener conto del fatto che trattasi di lastrici diversi alla spesa
di riparazione parteciperanno i soli proprietari di quegli immobili
che si trovano nella colonna d'aria sotostante il lastrico riparato.
DELIBERA DI RIPARTIZIONE
DELLE SPESE
L'art. 1137 c.c. testualmente cita: "Le delibere prese dall'assemblea
a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento
di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento, salvo che la sospensione non sia ordinata dall'autorità
stessa. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni, che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla
data della comunicazione per gli assenti". Sulla base di questa
disposizione si È ritenuto(4) che ben può l'assemblea
derogare dai criteri normativamente previsti rimanendo al condomino
dissenziente la possibilità di impugnare(5) detto
deliberato nei trenta giorni dall'assemblea o dalla notifica del
verbale, se assente. Ma ciò che più importa È
sapere se l'assemblea gode del potere di derogare dalle tabelle
già esistenti. Possono cioÈ i condomini fissare criteri
diversi da quelli della legge? La risposta È no. Infatti
È proprio l'art. 1135 c.c. a circoscrivere le competenze
dell'assemblea alla verifica ed applicazione concreta dei criteri
fissati dalla legge. In realtà l'art. 1123 c.c. in relazione
ai criteri di ripartizione delle spese condominiali conclude con
l'espressione "salva diversa convenzione". Tale espressione significa
che i regolamenti di condominio possono stabilire che alcune o tutte
le spese debbano essere ripartite in modo diverso da quello previsto
dalla legge e si applicano fino a quando non saranno modificati.
In che modo posono agire i condomini che si sentono danneggiati
da dette previsioni regolamentari? Al riguardo, bisogna distinguere
tra regolamenti approvati dall'assemblea e regolamenti contrattuali
(predisposti dal vvenditore ed allegati ai contratti di acquisto).
per ciò che concerne i regolamenti della prima categoria,
i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge potranno
essere modificati solo con un numero di voti che rapresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore degli edifici.
I regolamenti contrattuali invece, potranno essere modificati solo
con il consenso scritto di tutti i condomini, con la conseguenza
che, eventuali delibere adottate senza la prescritta unanimità
saranno nulle e la nullità potrà esserre fatta valere
dai condomini dissenzienti in ogni tempo. Infatti, solo con una
delibera votata all'unanimità È possibile una convenzione
diversa : addirittura con quest'ultima È possibile anche
escludere qualcuno dalle spese in virtù dell'autonomia contrattuale
che comunque spetta ad ogni persona(6).
(1) Art.
1139 c.c. Rinvio alle norme sulla comunione.- Per quanto non espressamente
previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in
generale.
(2) Ciò
non significa che la tabella non possa avere un altro titolo, o
essere anche contraddistinta con un simbolo numerico;
(3) Art.
1123 c.c. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei serrvizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciscuno, salvo diversa convenzione. Se si stratta
di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte ddell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo
dei condomini che ne trae utilità.
(4) Cass.
sent. n. 1726 del 04.07.1966 : PoichÈ in tema di ripartizione
fra i condomini delle spese di conservazione e di gestione delle
cose e dei servizi comuni, l'art. 1135, n. 2 e 3 c.c., riconosce
esplicitamente all'assemblea condominiale di deliberare sulla materia,
ne deriva che, in ordine alle delibere assembleari che ripartiscono
tra i condomini il carico delle suddette spese in asserita violazione
dei criteri stabiliti, peraltro con carattere suppletivo dagli artt.
1123 e 1124 c.c., la proponibilità dell'impugnazione È
condizionata al rispetto del termine di decadenza dei trenta giorni
stabilito dall'art. 1137 c.c.
(5) Per
impugnazione si intende la citazione davanti all'Autorità
Giudiziaria competente per territorio, non avendo alcun valore eventuali
proteste o reclami fatti, sia pure per iscritto, all'amministratore.
(6) Cass.
Sez. II, sent. n. 6844 del 16.12.1988.
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