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ESTETICA E DECORO
ARCHITETTONICO DEL FABBRICATO
di Bruno
Piscitelli
La maggior parte dei
regolamenti condominiali contengono clausole che inibiscono ai singoli
condomini di apportare modifiche alle parti esclusive che comportano
pregiudizi all'estetica dello stabile. Queste clausole possono qualificarsi
di stile in quanto riproducenti quanto già stabilito dall'art.
1120 cod. proc. div. che vieta le innovazioni che alterano il decoro
architettonico dell'edificio. Ma come si conciliano tali disposizioni
con quanto dettato dall'art. 1139 cod. proc. civ. che pone il divieto
menomazione dei diritti di ciascun condomino?
Alcuni ritengono che tale compressione del diritto di proprietà
dei singoli condomini, pur ispirandosi alla considerazione di peculiari
valori stilistici di un determinato immobile, debba essere necessariamente
inserito in un regolamento di natura contrattuale e cioé
approvato da tutti i condomini oppure predisposto dal costruttore
od originario proprietario dell'intero edificio e richiamato nei
singoli atti di trasferimento. E così la maggioranza dei
condomini, approvando il regolamento condominiale assembleare non
potrebbe imporre norme che limitino l'uso dei singoli appartamenti.
Diversamente, una recente sentenza della Cassazione (n° 8731
del 03.09.98) ha riconosciuto al regolamento assembleare tale potere,
facendo prevalere l'interesse della salvaguardia del bene comune
protetto. Altri problemi sia nel versante dottrinale che giurisprudenziale
ha comportato la soluzione del quesito di quando si ravvisa l'alterazione
del decoro architettonico. Orbene, l'alterazione di tale decoro
si riscontra quando comporta un deprezzamento dell'intero fabbricato
o delle singole parti di esso, inteso non come diminuzione del valore
d'uso ma piuttosto del valore di scambio dell'immobile e quindi
dei singoli appartamenti. È stato anche deto che per decoro
architettonico deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle
linee e strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante.
Al riguardo, perciò, non occorre che si trati di uno stabile
di particolare pregio artistico, ma si può parlare di decoro
anche per le costruzioni di carattere popolare che abbiano caratteristiche
strutturali tali da attribuire una particolare fisionomia suscettibile
di essere danneggiata da opere che la modifichino, anche se dette
opere tendono ad assicurare particolari utilità sia al condominio
che ai singoli condomini.
Non bisogna però troppo generalizzare e considerare la peculiarità
delle singole fattispecie che si possono presentare: la casistica
in materia è alquanto ricca. Ad esempio, al fine di stabilire
se le opere modificatrici abbiano recato pregiudizio al decoro architettonico
di un fabbricato condominiale, occorre tener presente delle condizioni
in cui si trovava prima ell'esecuzione delle opere stesse. Cioé,
se l'estetica era già stata menomata da precedenti interventi,
la modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il
decoro.
In conclusione, l'accertamento della sussistenza dell'alterazione
pregiudizievole per il decoro di un fabbricato condominiale integra
un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il decoro
architettonico rimane ancora oggi un concetto molto elastico che
risulta continuamente sottoposto a diverse precisazioni ed elaborazioni.
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