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LA PROPRIETÀ
DEL SOTTOSCALA
Nella verifica di tutti i
documenti probatori registrati e trascritti alla conservatoria dei
registri immobiliari datati nel 1980 (Rogito e relative piante,
Regolamento condominiale contrattuale e piante, planimetrie depositate
al catasto urbano di Torino e provincia), risulta in possesso continuativo
clandestino alla proprietà di un solo condomino di un'area
condominiale (sottoscala) allegata in maggiorazione alla propria
cantina coerente.
In base all'articolo 1158 del Codice Civile, prima che scada il
periodo ventennale e prima di introdurre una causa con azione petitoria,
quale procedura certa e regolare si deve fare con la collaborazione
dell'amministratore per impedire e bloccare il possesso di cui all'articolo
1158 del Codice Civile e non cadere in prescrizione.
RISPONDE L'AVVOCATO
SILVIO REZZONICO (Fna - Confappi)
Francamente
non riesco a comprendere come si possa parlare di "possesso continuativo
clandestino" del sottoscala condominiale, se l'acquisto di tale
area condominiale risulta regolarmente trascritto alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Torino fin dal 1980. In questo caso,
infatti, si dovrebbe parlare di titolo di proprietà a favore
del singolo condomino, con la conseguenza che nella specie verrebbe
in evidenza non tanto l'usucapione ventennale di cui all'articolo
1158, quanto l'usucapione decennale di cui all'articolo 1159 del
Codice Civile. In base a quest'ultima norma, chi acquista in buona
fede da chi non é proprietario di un immobile, in forza di un titolo
idoneo a trasferire la proprietà (titolo debitamente trascritto)
ne compie l'usucapione in suo favore con il decorso di soli 10 anni
dalla data della trascrizione.
Se dunque le cose stessero effettivamente così, il condomino
interessato potrebbe invocare l'usucapione decennale, senza che
in contrario possa invocarsi l'articolo 1117 che definisce solo
presuntivamente le parti comuni condominiali (é noto che l'articolo
1117 del Codice Civile stabilisce una presunzione di comunione che
può essere vinta da qualsiasi titolo contrario).
Solo se il condomino occupante il sottoscala non avesse trascritto
l'acquisto della proprietà del sottoscala e occupasse il
sottoscala solo di fatto - con un possesso pacifico, non violento
e non clandestino fin dal 1980 - potrebbe inviarsi a quest'ultimo
una diffida che rivendichi la proprietà e chieda la restituzione
dell'area condominiale illegittimamente occupata. Quest'ultima diffida
avrebbe allora l'effetto di interrompere il decorso del termine
ventennale: in tal caso sarà opportuno che la diffida sia
trascritta alla Conservatoria dei registri immobiliari a norma dell'articolo
2653, numero 5, del Codice Civile, per il quale, gli atti e le domande
che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobiliare é
trascrivibile.
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