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PARTI, COSE
E IMPIANTI COMUNI


Gli impianti di ascensore, ivi compresi i vani corsa delle cabine, le porte di accesso dai ripiani alle cabine, e i rinvii e i macchinari sono comuni fra le unità immobiliari contemplate nelle tabelle GMQ pedisseque.
Le spese relative alla manutenzione ordinaria degli ascensori (cambio delle funi, revisioni periodiche, forza motrice, ecc.) sono ripartite fra i condomini nelle proporzioni di cui alla tabella IINR pedissequa (quote partecipazione spese esercizio ascensore).
Le spese relative alla manutenzione straordinaria saranno ripartite tra i condomini in proporzione alle quote di rispettiva comproprietà e cioé in base alle tabelle GMQ pedisseque (quote comproprietà ascensore).
Per i lavori di adeguamento alle norme europee DM 587 del 09/12/87 quali tabelle È opportuno usare?
Per l'adeguamento dell'impianto elettrico locale macchina ascensore alle Norme CEE richieste dalla legge 46/90 si segue una delle due tabelle precedentemente menzionate o la tabella per le quote di comproprietà condominiale? (La mia interpretazione È quella di usare quest'ultima tabella perché i lavori servono per la sicurezza comune).


RISPONDE L'AVVOCATO
MAURIZIO VOI


Si concorda con il lettore nella ripartizione delle spese per l'adeguamento alle norme Cee e legge 46/90 delle parti indicate dell'ascensore. I suddetti interventi vanno divisi in base ai millesimi di proprietà poiché opere di manutenzione straordinaria imposte dal legislatore per preservare la sicurezza delle persone e delle parti comuni (articolo 1123, primo comma, del Codice Civile).
Giurisprudenza e dottrina concordano con la seguente massima: "Le spese straordinarie relative agli ascensori, necessarie per l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza, attengono al profilo della proprietà del bene e vanno sostenute da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà esclusiva" (Tribunale di Bologna, 2 maggio 1995; Tribunale di Milano, 21 maggio 1964).

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