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PARTI, COSE
E IMPIANTI COMUNI
Gli impianti di ascensore,
ivi compresi i vani corsa delle cabine, le porte di accesso dai
ripiani alle cabine, e i rinvii e i macchinari sono comuni fra le
unità immobiliari contemplate nelle tabelle GMQ pedisseque.
Le spese relative alla manutenzione ordinaria degli ascensori (cambio
delle funi, revisioni periodiche, forza motrice, ecc.) sono ripartite
fra i condomini nelle proporzioni di cui alla tabella IINR pedissequa
(quote partecipazione spese esercizio ascensore).
Le spese relative alla manutenzione straordinaria saranno ripartite
tra i condomini in proporzione alle quote di rispettiva comproprietà
e cioé in base alle tabelle GMQ pedisseque (quote comproprietà
ascensore).
Per i lavori di adeguamento alle norme europee DM 587 del 09/12/87
quali tabelle È opportuno usare?
Per l'adeguamento dell'impianto elettrico locale macchina ascensore
alle Norme CEE richieste dalla legge 46/90 si segue una delle due
tabelle precedentemente menzionate o la tabella per le quote di
comproprietà condominiale? (La mia interpretazione È
quella di usare quest'ultima tabella perché i lavori servono per
la sicurezza comune).
RISPONDE L'AVVOCATO
MAURIZIO VOI
Si concorda
con il lettore nella ripartizione delle spese per l'adeguamento
alle norme Cee e legge 46/90 delle parti indicate dell'ascensore.
I suddetti interventi vanno divisi in base ai millesimi di proprietà
poiché opere di manutenzione straordinaria imposte dal legislatore
per preservare la sicurezza delle persone e delle parti comuni (articolo
1123, primo comma, del Codice Civile).
Giurisprudenza e dottrina concordano con la seguente massima: "Le
spese straordinarie relative agli ascensori, necessarie per l'adeguamento
degli impianti alle norme di sicurezza, attengono al profilo della
proprietà del bene e vanno sostenute da tutti i condomini
in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà esclusiva"
(Tribunale di Bologna, 2 maggio 1995; Tribunale di Milano, 21 maggio
1964).
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