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DERATTIZAZIONE
E RICETRASMITTENTI


Un nostro abbonato ci segnala che abita in un condominio composto da sei famiglie e che una ditta alla quale é stata appaltata la disinfestazione dello stabile non solo abbandona prodotti chimici "tossici" nelle parti comuni del condominio, ma anche ha installato sul tetto dell'edificio un'antenna ricetrasmittente. Chiede pertanto quali siano i compiti dell'amministratore e le sue responsabilità inerenti ad un siffatto comportamento.


RISPONDE L'AVVOCATO
GIAN VINCENZO TORTORICI


Dal tenore della lettera appare chiaro che le inadempienze della ditta appaltatrice siano palesi e facilmente riscontrabili, per cui, se l'amministratore di condominio non ha contestato i fatti descritti dal nostro socio alla precitata ditta, é venuto sicuramente meno ai suoi obblighi di mandato. Qualora, tra l'altro, un condomino subisca danni derivanti sia dall'utilizzo di prodotti di derattizzazione sia dall'uso dell'antenna ricetrasmittente, lo stesso può chiedere all'amministratore di condominio il risarcimento dei danni materiali concretamente subiti e documentabili, escludendosi comunque i danni morali.

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