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DERATTIZAZIONE
E RICETRASMITTENTI
Un nostro abbonato ci segnala
che abita in un condominio composto da sei famiglie e che una ditta
alla quale é stata appaltata la disinfestazione dello stabile non
solo abbandona prodotti chimici "tossici" nelle parti comuni del
condominio, ma anche ha installato sul tetto dell'edificio un'antenna
ricetrasmittente. Chiede pertanto quali siano i compiti dell'amministratore
e le sue responsabilità inerenti ad un siffatto comportamento.
RISPONDE L'AVVOCATO
GIAN VINCENZO TORTORICI
Dal tenore
della lettera appare chiaro che le inadempienze della ditta appaltatrice
siano palesi e facilmente riscontrabili, per cui, se l'amministratore
di condominio non ha contestato i fatti descritti dal nostro socio
alla precitata ditta, é venuto sicuramente meno ai suoi obblighi
di mandato. Qualora, tra l'altro, un condomino subisca danni derivanti
sia dall'utilizzo di prodotti di derattizzazione sia dall'uso dell'antenna
ricetrasmittente, lo stesso può chiedere all'amministratore
di condominio il risarcimento dei danni materiali concretamente
subiti e documentabili, escludendosi comunque i danni morali.
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