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DISTACCO
DAL "CENTRALIZZATO": ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
D. Alcuni condomini
di uno stabile composto da 10 u.i. richiedono il distacco della
propria unità immobiliare dall'impianto centralizzato di
riscaldamento, sollecitando una assemblea straordinaria per la discussione
in merito. A tal proposito chiedo:
1) quando, e con quanti
millesimi/mc. viene autorizzato il distacco dell'impianto centralizzato?
2) in quale misura ed
a quali spese coloro i quali si distaccano dall'impianto centralizzato
dovranno contribuire all'eventuale mantenimento dello stesso a favore
di chi non accetta il distacco?
3) se non venisse raggiunta
la maggioranza qualificata per il distacco, potrebbero 2 o 3 condomini
decidere di staccarsi dall'impianto centralizzato?
4) legalmente l'amministratore
come deve comportarsi in questi casi?
risponde
l'Avvocato
PAOLO RIBERO
R.
Nell'ipotesi di distacco dal servizio centralizzato di riscaldamento
da parte di uno o più condomini si contrappongono due interessi
opposti: da un lato il diritto di un condomino ad utilizzare un
sistema di riscaldamento (autonomo) più comodo e, a seconda
delle esigenze, più conveniente; dall'altro il diritto degli
altri condòmini a non subire un aggravamento del costo di
utilizzo della cosa comune, causato dal distacco unilaterale di
alcuni.
La
Suprema Corte ha riconosciuto, con sentenza 12/11/97, n. 1152, il
diritto del condomino al distacco unilaterale dall'impianto di riscaldamento,
ma è stato ribadito che tale azione non determina una rinuncia
alla proprietà di tale impianto. Pertanto, tali condòmini
saranno sempre tenuti a contribuire, in misura proporzionale alla
quota di proprietà espressa in millesimi, alle spese di manutenzione
e di eventuale sostituzione del predetto impianto. Relativamente,
invece, alle spese per l'uso (ad esempio quelle per l'acquisto del
carburante) bisogna distinguere due ipotesi. Se gli appartamenti
non sono attraversati dai tubi dell'impianto di riscaldamento e
quindi non usufruiscono, nemmeno indirettamente, di tale servizio,
i proprietari di tali unità immobiliari sono esonerati dal
contribuire alla spesa; se invece i tubi attraversano gli appartamenti
la contribuzione non è esclusa ma ridotta proporzionalmente
(di prassi al 40%).
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