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DISTACCO DAL "CENTRALIZZATO": ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

D. — Alcuni condomini di uno stabile composto da 10 u.i. richiedono il distacco della propria unità immobiliare dall'impianto centralizzato di riscaldamento, sollecitando una assemblea straordinaria per la discussione in merito. A tal proposito chiedo:

1) quando, e con quanti millesimi/mc. viene autorizzato il distacco dell'impianto centralizzato?

2) in quale misura ed a quali spese coloro i quali si distaccano dall'impianto centralizzato dovranno contribuire all'eventuale mantenimento dello stesso a favore di chi non accetta il distacco?

3) se non venisse raggiunta la maggioranza qualificata per il distacco, potrebbero 2 o 3 condomini decidere di staccarsi dall'impianto centralizzato?

4) legalmente l'amministratore come deve comportarsi in questi casi?

risponde l'Avvocato
PAOLO RIBERO

R. — Nell'ipotesi di distacco dal servizio centralizzato di riscaldamento da parte di uno o più condomini si contrappongono due interessi opposti: da un lato il diritto di un condomino ad utilizzare un sistema di riscaldamento (autonomo) più comodo e, a seconda delle esigenze, più conveniente; dall'altro il diritto degli altri condòmini a non subire un aggravamento del costo di utilizzo della cosa comune, causato dal distacco unilaterale di alcuni.

La Suprema Corte ha riconosciuto, con sentenza 12/11/97, n. 1152, il diritto del condomino al distacco unilaterale dall'impianto di riscaldamento, ma è stato ribadito che tale azione non determina una rinuncia alla proprietà di tale impianto. Pertanto, tali condòmini saranno sempre tenuti a contribuire, in misura proporzionale alla quota di proprietà espressa in millesimi, alle spese di manutenzione e di eventuale sostituzione del predetto impianto. Relativamente, invece, alle spese per l'uso (ad esempio quelle per l'acquisto del carburante) bisogna distinguere due ipotesi. Se gli appartamenti non sono attraversati dai tubi dell'impianto di riscaldamento e quindi non usufruiscono, nemmeno indirettamente, di tale servizio, i proprietari di tali unità immobiliari sono esonerati dal contribuire alla spesa; se invece i tubi attraversano gli appartamenti la contribuzione non è esclusa ma ridotta proporzionalmente (di prassi al 40%).

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