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CONDOMINO MOROSO E TUTELA DELLA PRIVACY

D. — Considerata l'importanza in tema di responsabilità e di modifica dei software prego di volermi fornire il parere di un esperto sugli effetti della privacy nei consuntivi di spesa condominiali. Come può tutelarsi un condomino, responsabile in solido con gli altri, se gli viene tolto il diritto di conoscere la morosità di qualcuno, solo invocando la privacy? Alcuni quotidiani hanno diffuso questa preoccupazione.

risponde l'Avv.
Paolo Ribero

R. — La domanda posta dal lettore necessita di una preventiva ed approfondita analisi della normativa di cui alla legge 31.12.1996, n. 675. Tale legge non vieta aprioristicamente e assolutamente il trattamento dei dati personali ma svolge una funzione di tutela degli individui (o persone giuridiche) affinché la manipolazione di informazioni personali "si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale" (art. 1, co. 1°), e non mira a impedire in via assoluta la conoscenza di dati personali dei soggetti giuridici, poiché altrimenti si arriverebbe al paradosso per cui qualsiasi iniziativa, anche legalmente tutelata, non potrebbe essere avviata senza il consenso del soggetto sottopostovi (si pensi al pignoramento dei beni del debitore). Ecco che quindi la legge in oggetto riconosce la possibilità di trattamento dei dati personali purché i soggetti a ciò abilitati diano comunicazione al Garante a mezzo di formale notificazione (art. 7).

Tuttavia in determinati frangenti la legge medesima legittima il trattamento anche prescindendo dalla notifica al Garante: ciò accade in tutta una serie di casi esplicitamente indicati dall'art. 7, ed in particolare in forza del comma 5 ter, lettera q, esso è ammesso quando "è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti".

Inoltre l'art. 1, co. II, lett. h, provvede a definire in termini espliciti il concetto di diffusione dei dati personali: "per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati...", mentre nell'ipotesi di specie appare palese che l'identificazione dei soggetti che verrebbero a conoscenza di tali informazioni sia certa e determinata; infatti soltanto i condòmini (ciascuno individuabile singolarmente proprio in quanto condomino) avrebbero comunicazione della eventuale morosità di altro condomino.

Naturalmente per quanto concerne le modalità di raccolta e i requisiti dei dati nonché per quanto riguarda le informazioni rese al momento della raccolta dovrà trovare applicazione quanto dettato negli articoli 9 e 10 della suddetta legge al fine di non incorrere in responsabilità di carattere civile e penale da parte degli amministratori responsabili del trattamento dei dati personali dei condòmini.

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