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CONDOMINO
MOROSO E TUTELA DELLA PRIVACY
D. Considerata
l'importanza in tema di responsabilità e di modifica dei
software prego di volermi fornire il parere di un esperto sugli
effetti della privacy nei consuntivi di spesa condominiali. Come
può tutelarsi un condomino, responsabile in solido con gli
altri, se gli viene tolto il diritto di conoscere la morosità
di qualcuno, solo invocando la privacy? Alcuni quotidiani hanno
diffuso questa preoccupazione.
risponde
l'Avv.
Paolo Ribero
R.
La domanda posta dal lettore necessita di una preventiva
ed approfondita analisi della normativa di cui alla legge 31.12.1996,
n. 675. Tale legge non vieta aprioristicamente e assolutamente il
trattamento dei dati personali ma svolge una funzione di tutela
degli individui (o persone giuridiche) affinché la manipolazione
di informazioni personali "si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale" (art. 1, co. 1°), e non
mira a impedire in via assoluta la conoscenza di dati personali
dei soggetti giuridici, poiché altrimenti si arriverebbe
al paradosso per cui qualsiasi iniziativa, anche legalmente tutelata,
non potrebbe essere avviata senza il consenso del soggetto sottopostovi
(si pensi al pignoramento dei beni del debitore). Ecco che quindi
la legge in oggetto riconosce la possibilità di trattamento
dei dati personali purché i soggetti a ciò abilitati
diano comunicazione al Garante a mezzo di formale notificazione
(art. 7).
Tuttavia
in determinati frangenti la legge medesima legittima il trattamento
anche prescindendo dalla notifica al Garante: ciò accade
in tutta una serie di casi esplicitamente indicati dall'art. 7,
ed in particolare in forza del comma 5 ter, lettera q, esso è
ammesso quando "è finalizzato unicamente all'amministrazione
dei condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile,
limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni,
conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela
dei corrispondenti diritti".
Inoltre
l'art. 1, co. II, lett. h, provvede a definire in termini espliciti
il concetto di diffusione dei dati personali: "per diffusione si
intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati...",
mentre nell'ipotesi di specie appare palese che l'identificazione
dei soggetti che verrebbero a conoscenza di tali informazioni sia
certa e determinata; infatti soltanto i condòmini (ciascuno
individuabile singolarmente proprio in quanto condomino) avrebbero
comunicazione della eventuale morosità di altro condomino.
Naturalmente
per quanto concerne le modalità di raccolta e i requisiti
dei dati nonché per quanto riguarda le informazioni rese
al momento della raccolta dovrà trovare applicazione quanto
dettato negli articoli 9 e 10 della suddetta legge al fine di non
incorrere in responsabilità di carattere civile e penale
da parte degli amministratori responsabili del trattamento dei dati
personali dei condòmini.
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