attualità sulla casa la pagina degli esperti abbonamenti giurisprudenza e-mail
home page informazioni editoriali fornitori amministratori commenti - quesiti

 

UNA PORTA CON COLORE DIVERSO: SONO LEGITTIME LE RIMOSTRANZE?

D. — Sono un vostro abbonato, abito in un condominio di sei appartamenti e ho fatto dei lavori nel mio appartamento cambiando la porta di ingresso dell'appartamento con una porta blindata. E' risultato che il colore non è uguale alla porta dell'appartamento di fronte, ma un po' più scuro; e neanche la maniglia è uguale (la casa ha trent'anni). Se è possibile vorrei sapere da un vostro esperto se hanno ragione due condòmini a lamentarsi dicendo che il colore della porta deve essere uguale alle porte esistenti.

risponde l'Avv.
Paolo Ribero

Al fine di ritenere giustificato il comportamento dell’abbonato è necessario in via preliminare valutare il contenuto del regolamento di condominio per verificare quali siano gli interventi possibili da parte dei singoli condomini relativamente alle parti di proprietà esclusiva dei medesimi.

Prescindendo da quanto esplicitamente contenuto nel regolamento di condominio, la soluzione al quesito è da ricercarsi nella sostanziale incidenza dell'opera sul decoro architettonico dello stabile: infatti costituisce pacifico orientamento della Suprema Corte il fatto che le modifiche apportate dal singolo condomino nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso della cosa comune sono ammesse sempre che non alterino la destinazione economico sociale della cosa (Cass. 4.3.1983, n. 1637), ma viene riconosciuto a ciascun partecipante al condominio di edifici la possibilità di agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune (Cass., sez. II, 27.3.1998 n. 3238).

Infatti sebbene l'art. 1102 c.c. preveda espressamente la facoltà per ciascun condomino di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune, è altresì fondata la pretesa degli altri condòmini di non veder deturpato l'assetto ed il decoro architettonico dello stabile; per quanto riguarda, inoltre, il concetto di struttura organica di un edificio, ci si deve riferire non soltanto alla conformazione esterna ma anche a quella interna dello stesso (App. Milano, 19.9.1995).

In conclusione, la differenza di colore della porta di ingresso dell'appartamento dell'abbonato, a seguito della avvenuta blindatura, legittima qualsiasi condomino a chiedere la riduzione in pristino, cioè il compimento di lavori affinché vengano eliminate le difformità di colore rispetto alle porte degli altri appartamenti.

E' ovvio che tale situazione deve essere intesa "cum grano salis", per cui se la diversità di colore è lievissima, o quasi impercettibile, le proteste degli altri condòmini non troverebbero giustificazione alcuna se non quella di recare gratuito fastidio al condomino e non potrebbero costituire un valido motivo di causa.

attualità sulla casa la pagina degli esperti abbonamenti giurisprudenza e-mail
home page informazioni editoriali fornitori amministratori commenti - quesiti