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UNA
PORTA CON COLORE DIVERSO: SONO LEGITTIME LE RIMOSTRANZE?
D. Sono un vostro
abbonato, abito in un condominio di sei appartamenti e ho fatto
dei lavori nel mio appartamento cambiando la porta di ingresso dell'appartamento
con una porta blindata. E' risultato che il colore non è
uguale alla porta dell'appartamento di fronte, ma un po' più
scuro; e neanche la maniglia è uguale (la casa ha trent'anni).
Se è possibile vorrei sapere da un vostro esperto se hanno
ragione due condòmini a lamentarsi dicendo che il colore
della porta deve essere uguale alle porte esistenti.
risponde
l'Avv.
Paolo Ribero
Al
fine di ritenere giustificato il comportamento dellabbonato
è necessario in via preliminare valutare il contenuto del
regolamento di condominio per verificare quali siano gli interventi
possibili da parte dei singoli condomini relativamente alle parti
di proprietà esclusiva dei medesimi.
Prescindendo
da quanto esplicitamente contenuto nel regolamento di condominio,
la soluzione al quesito è da ricercarsi nella sostanziale
incidenza dell'opera sul decoro architettonico dello stabile: infatti
costituisce pacifico orientamento della Suprema Corte il fatto che
le modifiche apportate dal singolo condomino nel proprio interesse
ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso
della cosa comune sono ammesse sempre che non alterino la destinazione
economico sociale della cosa (Cass. 4.3.1983, n. 1637), ma viene
riconosciuto a ciascun partecipante al condominio di edifici la
possibilità di agire in giudizio per la tutela del decoro
architettonico della proprietà comune (Cass., sez. II, 27.3.1998
n. 3238).
Infatti
sebbene l'art. 1102 c.c. preveda espressamente la facoltà
per ciascun condomino di apportare a proprie spese le modificazioni
necessarie per il miglior godimento della cosa comune, è
altresì fondata la pretesa degli altri condòmini di
non veder deturpato l'assetto ed il decoro architettonico dello
stabile; per quanto riguarda, inoltre, il concetto di struttura
organica di un edificio, ci si deve riferire non soltanto alla conformazione
esterna ma anche a quella interna dello stesso (App. Milano, 19.9.1995).
In
conclusione, la differenza di colore della porta di ingresso dell'appartamento
dell'abbonato, a seguito della avvenuta blindatura, legittima qualsiasi
condomino a chiedere la riduzione in pristino, cioè il compimento
di lavori affinché vengano eliminate le difformità
di colore rispetto alle porte degli altri appartamenti.
E'
ovvio che tale situazione deve essere intesa "cum grano salis",
per cui se la diversità di colore è lievissima, o
quasi impercettibile, le proteste degli altri condòmini non
troverebbero giustificazione alcuna se non quella di recare gratuito
fastidio al condomino e non potrebbero costituire un valido motivo
di causa.
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