|
Gravano anche
su chi non è proprietario di chiostrine
CONSERVAZIONE
MURI MAESTRI
così
si partecipa alle spese
a cura
della Dott.ssa Marina Barletta
(Centro Studi Arkivia)
Sentenza
della Corte di Cassazione II sez. civ., n. 14598 del 27-12-1999
Le spese di conservazione
dei muri maestri di un edificio condominiale che delimitano le chiostrine,
vale a dire i cortili interni, devono essere ripartite tra tutti
i partecipanti al condominio, compresi i proprietari degli immobili
al piano terra, ancorché non siano proprietari di chiostrini.
Prima di affrontare il criterio
dettato per le ripartizione delle spese è opportuno soffermarci
sulla identificazione di "muro maestro". Esso, sia interno o esterno,
è importante, perché il singolo partecipante al condominio
che abbia la propria porzione di proprietà esclusiva delimitata,
da una o più parti, da un muro di tale natura, non potrà
operare sullo stesso con quella assoluta disponibilità che
sarebbe tipica del diritto di proprietà esclusivo ma dovrà
rispettarne sia la destinazione sia il diritto alla proporzionale
utilizzazione da parte degli altri condomini, secondo i principi
ed i limiti dell'art. 1102 c.c.
Ne consegue che ove un muro
di sostegno non sia condominiale ma di proprietà esclusiva,
non sussistono tali limitazioni (Cass. Sez. II, 19 gennaio 1985,
n. 145).
In forza del principio della
comproprietà del muro maestro (Tribunale Napoli, 28 ottobre
11995, n. 7316), che serve a garantire la stabilità dell'edificio
condominiale, ogni spesa di manutenzione deve essere ripartita tra
tutti i condòmini indistintamente (Cass. Sez. II, 19 novembre
1993, n. 11435).
Ma a questi casi ci sono
delle eccezioni. Analizziamoli.
Nel caso in cui la ricostruzione
del muro sia causata da un fatto addebitabile ad un singolo condomino,
solo ad egli verrà addebitata la spesa (Cass. Sez. III, 30
marzo 1994, n. 3089). Tale principio si applica anche nel caso in
cui il muro portante sia di proprietà esclusiva di un singolo
condomino (Cass. Sez. II, 15 febbraio 1996, n. 11547.
Ma passiamo ad analizzare
il caso di specie. La Cassazione, proprio facendo forza sulle pronunce
in tema di muro maestro e sulla sua importanza per l'intera struttura
dell'edificio, non ha escluso dal computo delle ripartizione spese
anche chi non beneficia delle chiostrine (cortili interni). Ma questo
principio non sembra affatto nuovo perché lo stesso giudicante
(Cass. civile, sez. II, 19-11-1993, n. 11435) ha specificato che
"in un edificio in condominio le chiostrine, vale a dire i cortili
interni destinati a dare aria e luce a determinati piani o porzioni
di piano, attribuite per titolo in proprietà esclusiva ai
proprietari dei piani superiori raffigurano beni giuridici diversi
rispetto ai muri maestri (interni) dell'edificio, che le delimitano.
Questi muri, in quanto parti essenziali per l'esistenza del fabbricato,
essendo destinati a sorreggere l'edificio, appartengono in proprietà
comune a tutti i partecipanti al condominio, con la conseguenza
che alle spese per la conservazione dei muri maestri (che delimitano
le chiostrine) devono concorrere tutti i partecipanti, compresi
i proprietari dei negozi siti a piano terra, ancorché essi
non siano proprietari delle chiostrine".
|