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La disciplina
del perimento vale anche per le demolizioni volontarie
QUEL CONDOMINIO
CHE CESSA DI ESISTERE
l'ipotesi
della cessione coattiva del suolo
a cura
dell'Avv. Paolo Ribero
Art.
1128
Tra le norme che riguardano
il condominio degli edifici, l'art. 1128 del c.c. è, fortunatamente,
una delle disposizioni meno applicate. Con tale norma viene disciplinata
l'ipotesi di perimento parziale o totale dell'edificio. Esso recita:
"Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti
i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere
la vendita all'asta del suolo e dei materiali salvo che sia stato
diversamente convenuto.
Nel caso di perimento
di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la
ricostruzione delle parti comuni dell'edificio e ciascuno è
tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti
stesse.
L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non
intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto
a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti
di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà
fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei condomini".
A questo articolo
si è fatto ricorso nei primi anni di vigenza del codice a
seguito degli avvenimenti bellici; negli anni successivi l'impiego
di detto articolo è stato limitato ad ipotesi di calamità
naturali e, in tempi più recenti, ha trovato applicazione
a causa di difetti di costruzione degli edifici.
Quando si verifica
il perimento totale, il condominio viene meno per mancanza di oggetto,
e sorge una comunione pro indiviso, tra tutti i proprietari dell'immobile
distrutto, sul suolo in cui l'edificio era posto. In tale ipotesi
ciascun condomino può chiedere la vendita all'asta del suolo
e dei materiali. La giurisprudenza è conforme nel ritenere
sussistente lo stesso diritto non solo nell'ipotesi in cui l'edificio
sia andato distrutto per eventi accidentali ma anche quando la demolizione
sia stata effettuata volontariamente dai condòmini per evitare
un crollo (Cass. 28/6/91980 n. 4102).
È stato ritenuto
che per la ricostruzione dell'edificio sia necessario il consenso
unanime di tutti gli ex-condòmini e, pertanto, il condomino
dissenziente non potrebbe essere costretto a partecipare alla ricostruzione
o a cedere agli altri condomini i suoi diritti.
Nel caso di perimento
di parte dell'edificio inferiore ai tre quarti, invece, l'assemblea
dei condòmini delibera circa la ricostruzione delle parti
comuni e ciascun condomino, ancorché dissenziente, è
tenuto a contribuire in proporzione ai suoi diritti sulle parti
comuni: la delibera assembleare deve determinare le modalità
di ricostruzione. Tale delibera va adottata con la maggioranza di
cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. (maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio).
Pertanto, se l'edificio
è rovinato o distrutto per meno di tre quarti, ciascun condomino
ha diritto di esigere che le parti comuni siano ricostruite e l'assemblea
non può decidere la demolizione dell'edificio.
Il condomino che non
intende partecipare alla ricostruzione, è tenuto a cedere
i suoi diritti anche sulle parti di proprietà esclusiva agli
altri condòmini, ovvero ad alcuni soltanto di essi. Si tratta
dunque di cessione coattiva, ma essa non si verifica automaticamente;
è necessario, essendo in questione diritti reali, un atto
scritto: scrittura privata o atto pubblico o, eventualmente, sentenza
costitutiva che dia esecuzione all'obbligo di vendere.
La giurisprudenza
ritiene che il condomino possa cedere i propri diritti al condominio
o ad un terzo mentre la dottrina è in parte contraria sostenendo
l'esistenza di un diritto di prelazione in capo al condominio ed
ai singoli condòmini.
Questo il testo
Art. 1128 - Perimento
totale o parziale delledificio. Se ledificio perisce
interamento o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo
valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita
allasta del suolo e dei materiali, saalvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento
di una parte minore, lassemblea dei condomini delibera circa
la ricostruzione delle parti comuni delledificio, e ciascuno
è tenuto a concorrervi in proporzine dei suoi diritti sulle
parti stesse.
Lindennità
corrisposta par lassicurazione relativa alle parti comuni
è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condominio che
non intende partecipare alla ricostruzione delledificio è
tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne
sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi
ad alcuni soltanto dei condomini.
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