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I BENI E I SERVIZI ACQUISTATI DAL CONDOMINIO


Sono un vostro nuovo associato e desidererei porvi un quesito; entro quale termine e con quali modalità dovrò effettuare le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei beni e dai servizi acquistati dal condominio ai sensi della legge n. 449 del 27.12.1997, art. 21 c. 14, nonché dei dati identificativi dei relativi fornitori?

risponde l'Avvocato
GABRIELE BRUYÈRES


L'art. 21 della L. 23/12/1997 n. 449 al comma 14, modificando l'art. 7 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605, prevede a carico degli amministratori di condominio l'obbligo di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.
Finalmente il decreto 12 novembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998, ha fornito tutti i chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della comunicazione.
L'amministratore del condominio, oltre ai propri dati identificativi (codice fiscale e dati anagrafici), deve riportare:
- I dati identificativi del condominio, il codice fiscale e l'eventuale denominazione del condominio e l'indirizzo completo dell'edificio;
- I dati identificativi di ciascun fornitore, nonché l'importo complessivo delle forniture di beni e servizi acquistati nell'anno.
Viene inoltre specificato che non devono essere comunicati i dati relativi a:
- forniture di acqua, energia elettrica e gas (che possono essere controllati in altro modo dal fisco);
- forniture di servizi relativi a compensi soggetti a ritenuta d'acconto (in quanto saranno già desumibili dal modello 770);
- forniture di beni e servizi di ammontare non superiore a Lire 500.000, comprensivo di Iva.
Tale limite deve riferirsi all'intero anno e a ciascun fornitore (per semplificare gli adempimenti trattandosi di importi che non meritano l'interesse di controlli incrociati). Soggetto obbligato alla comunicazione annuale è soltanto l'amministratore in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Risulta dunque irrilevante che nel corso dell'anno la carica sia stata affidata precedentemente o successivamente ad altri soggetti, ed è altresì irrilevante che alla data di presentazione della comunicazione, l'amministratore sia un altro soggetto. la comunicazione andrà sempre fatta da chi rivestiva la carica di amministratore al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Come già detto in altra risposta, il decreto 2 marzo 1999, pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, ha approvato il modulo di comunicazione da utilizzare chiamandolo "Quadro SW". Tale quadro dovrà essere presentato unitamente alla dichiarazione modello 770 del condominio, oppure unitamente alla dichiarazione redditi dello stesso amministratore modello "Unico 99", distintamente per ogni condominio amministrato.
Per quest'ultimo modello, quest'anno la scadenza è stata il 31 luglio 1999.

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