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| TUTTA
LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PERIMENTO |
| 1 |
La
ricostruzione di un edificio non può ritenersi illegittima,
per essere mancato il previo accordo della totalità dei condomini,
quando sia stata effettuata da chi si considerava unico proprietario
(nella specie: l'esistenza del condominio fu accertata in seguito
all'esperimento dell'azione di rivendica da parte dei condomini non
possessori).
Cass.
5 febbraio 1966, n. 385
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| 2 |
Il
condòmino che abbia chiesto la divisione dell'immobile comune
così come ricostruito da un altro condòmino, dimostrando
in tal modo di preferire che l'attuale stato di cose restasse immutato
e, quindi, ri riconoscere l'utilità e di volerne trarre vantaggio,
è tenuto a rimborsare, per la sua quota, le spese sostenute
per la ricostruzione dell'immobile, ancorché questa non sia
stata da lui preventivamente autorizzata.
Cass. 5 febbraio 1966, n. 385
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| 3 |
Perito
l'edificio condominiale per meno di tre quarti del suo valore, l'assemblea
deve provvedere alla ricostruzione delle parti comuni né può
imporre la demolizione e il rifacimento dell'intero stabile, ma, nel
caso di illegittimità della deliberazione assembleare, la ricostruzione
non può essere disposta direttamente dal giudice.
Cass. 2 agosto 1968, n. 2767
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| 4 |
L'obbligo
di procedere alla ricostruzione delle scale e delle altre parti comuni
dell'edificio, presuppone che a ciò possa procedersi, restituendo
la cosa che è andata distrutta alle sue primitive e originarie
proporzioni; il che non si verifica se, per effetto di provvedimento
di espropriazione per pubblica utilità, il bene distrutto non
può essere ricostruito.
Cass. 19 settembre 1968, n. 2964
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| 5 |
La
demolizione parziale di un edificio condominiale, avvenuta in esecuzione
di un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità,
non può essere assimilata al perimento parziale dell'edificio.
Cass. 19 settembre 1968, n. 2964
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| 6 |
L'ipotesi
di perimento, totale o parziale, dell'edificio condominiale, prevista
dall'art. 1128 c.c., non comprende tutti i casi di distruzione dell'edificio
ma solo quelli dovuti a eventi accidentali: terremoto, vetustà,
incendio, ecc.
Cass. 6 giugno 1974, n. 1663
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| 7 |
Qualora,
perito un edificio condominiale, uno dei condomini proceda di sua
esclusiva iniziativa alla ricostruzione secondo le caratteristiche
sostanziali del fabbricato preesistente e in modo da riprodurre le
singole unità immobiliari che vi erano comprese, gli altri
condòmini non possono chiedere la demolizione della costruzione,
non trovando applicazione, nei rapporti tra condomini, gli artt. 936
e 938 c.c., ma hanno l'alternativa o di cedere al costruttore le loro
quote, o di concorrere alle spese di ricostruzione e riavere le loro
unità immobiliari; ove, invece, il condòmino occupi
il suolo comune di risulta con parte di un edificio diverso, da lui
costruito su un'area attigua di sua proprietà esclusiva, non
è configurabile l'ipotesi della ricostruzione, e gli altri
condòmini possono chiedere, a norma dell'art. 2933 c.c., la
riduzione in pristino relativamente al suolo comune illegittimamente
occupato.
Cass. 21 ottobre 1974, n. 2988
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| 8 |
Il
trasferimento del diritto di comproprietà non può verificarsi
per effetto della pura e semplice ricostruzione di un edificio crollato
ad opera di uno solo di coloro che ne erano stati i condòmini,
sia pure dopo un inutile invito agli altri a parteciparvi.
Cass. 14 giugno 1976, n. 2206
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| 9 |
La
facoltà del condòmino di richiedere la vendita all'asta
del suolo e dei materiali dell'edificio condominiale, attribuita nel
caso di perimento dell'edificio in conseguenza di eventi accidentali
estranei alla volontà dei proprietari del bene, non compete
nell'impotesi di demolizione dell'edificio liberamente voluta da tutti
i condòmini, soprattutto quando a determinare la demolizione
sia stata la concorde decisione di ricostruire l'edificio.
Cass. 15 ottobre 1977, n. 4414
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| 10 |
In
tema di condominio negli edifici, il principio in base al quale i
criteri di ripartizione fra tutti i condomini delle spese necessarie
alla conservazione e al godimento delle parti comuni, ovvero alla
ricostruzione di esse, dettati dagli art. 1123 e 1128 c.c., non sono
applicabili con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili a uno
o ad acluni dei partecipanti al condominio, sussistendo in tale ipotesi
l'obbligo dei responsabili di assumere il relativo onere, non osta
a che, anche in questo caso, ove l'attribuzione della responsabilità
non sia evidente, e comporti accertamenti e indagini l'assemblea,
nel deliberare sulla ricostruzione delle parti comuni perite o sulla
ripartizione di quelle danneggiate, abbia il potere di ripartire provvisoriamente
le relative spese, secondo i criteri previsti dalle menzionate norme,
lasciando salvo ogni diritto del singolo e del condominio nei confronti
di coloro che risulteranno responsabili.
Cass. 27 giugno 1978, n. 3176
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| 11 |
L'art.
1136 c.c., nella parte in cui menziona le deliberazioni dell'assemblea
dei condòmini concernenti la ricostruzione dell'edificio, va
interpretato con riferimento alle norme sostanziali di cui agli artt.
1124, 1125 e 1128 c.c., le quali disciplinano unicamente la ricostruzione
delle parti comuni dell'edificio condominiale; ne consegue che l'assemblea
dei condòmini non può deliberare a maggioranza la ricostruzione
dell'intero edificio condominiale, comprese le parti di proprietà
esclusiva, vincolando i condòmini dissenzienti a sostenerne
le spese.
Cass. 23 ottobre 1978, n. 4777
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| 12 |
Nel
caso di totale perimento dell'edificio condominiale, la situazione
giuridica degli ex-condòmini, nei rapporti fra loro e con riguardo
al suolo condominiale e ai materiali di risulta, è condizionata
dal preesistente diritto di proprietà condominiale, suscettibile
di riviviscenza ove l'edificio venga ricostruito; pertanto, se nessun
condòmino chieda la vendita all'asta del suolo e dei materiali,
va riconosciuto (a tutti e a ciascun condominio) la facoltà
di ricostruire non solo le parti dell'immobile di sua esclusiva proprietà,
ma anche quella di proprietà condominiale o di proprietà
esclusiva di altri condòmini inerti, quando il loro ripristino
si renda necessario per la ricostruzione e per il godimento dell'immobile
di loro proprietà; conseguentemente va riconosciuto il diritto
di ciascun condòmino di opporsi a quelle opere edilizie che,
ripristinando con difformità o varianti le precedenti strutture
edilizie, portino concreto pregiudizio ai loro diritti di proprietà
esclusiva o condominiale, nonché il diritto di condomini inerti
alla proprietà esclusiva o condominiale, in conformità
alla situazione preesistente al perimento dell'edificio, sulle parti
ricostruite dall'altro condòmino, salvo l'obbligo di rimborsare
quest'ultimo delle spese secondo le norme sulla gestione di affari
(art. 2031 c.c.), senza che possa rilevare il loro precedente silenzio
all'invito a partecipare alla ricostruzione dell'edificio condominiale.
Cass. 5 marzo 1979, n. 1375
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| 13 |
Se
l'edificio condominiale perisce interamente o per una parte che rappresenti
i tre quarti del suo valore, senza che nessun condòmino richieda
la vendita all'asta del suolo e dei materiali, a norma dell'art. 1128
c.c., il diritto di ciascun condòmino alla ricostruzione dell'edificio
non viene meno per mancato esercizio, non potendosi estendere all'ipotesi
in esame, la prescrizione ventennale per non uso prevista dall'art.
954, ult. Comma, c.c. per il diverso diritto di costruire o ricostruire
un edificio su suolo altrui.
Cass. 5 marzo 1979, n. 1375
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| 14 |
Agli
effetti dell'art. 1128 c.c. per perimento dell'edificio condominiale
deve intendersi il materiale venir meno del bene, determinato da fatti
o avvenimento accidentali, cui sia rimasta estranea la volontà
dei condòmini; ne consegue che la disciplina contenuta nella
norma suddetta non può trovare applicazione, di regola, nell'ipotesi
di demolizione dell'edificio a scopo di ricostruzione, salvo il caso
che le demolizioni si siano rese necessarie per evitare crolli conseguenti
alla vetustà dell'edificio che avrebbero potuto cagionare danni
a persone o cose; in tale ipotesi, infatti, il perimento dell'edificio
si verifica a seguito di rovina per vetustà di entità
tale da rendere necessaria la demolizione delle parti pericolanti
e deve trovare disciplina nel citato art. 1128.
Cass. 28 giugno 1980, n. 4102
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| 15 |
Nel
caso in cui l'edificio condominiale sia perito per meno di 3/4 del
suo valore, la mancanza della delibera assembleare di ricostruzione
delle parti comuni, prevista dal 2° comma, art. 1128 c.c., o,
addirittura, l'esistenza di una delibera contraria, non impedisce
ai singoli condòmini di ricostruire le loro unità immobiliari
parzialmente perite e, conseguentemente, le parti comuni necessarie
al godimento di esse, non potendosi negare a chi aveva il diritto
di mantenere la sua costruzione sul suolo (quale comproprietario dello
stesso ex-art. 1117 c.c. o, in caso di diversa previsione del titolo,
quale titolare di un diritto di superficie) il potere di riedificarla
ai sensi dell'art. 1102 c.c., salvi il rispetto delle caratteristiche
statico-tecniche, preesistenti, sì da non impedire agli altri
condomini (che non abbiano ceduto i propri diritti ai sensi del 4°
comma, art. 1128 c.c.) di usare parimenti delle parti comuni secondo
il proprio diritto, e il divieto di attuare innovazioni, per le quali
è indispensabile la delibera assembleare da adottarsi con la
maggioranza qualificata prevista dal 5° comma dell'art. 1136 c.c.
Cass. 25 ottobre 1980, n. 5762
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| 16 |
Nel
caso in cui sia impossibile acquisire una delibera dell'assemblea
dei condòmini, da adottarsi con la maggioranza qualificata
prescritta dal 2° comma dell'art. 1136 c.c., che autorizzi, ai
sensi del 2° comma dell'art. 1128 c.c., la ricostruzione delle
parti comuni dell'edificio perito per meno di 3/4 del suo valore,
non è consentito il ricorso all'autorità giudiziaria
in sede di volontaria giurisdizione ai sensi del 4° comma art.
1105 c.c., trattandosi di controversia sull'esistenza e sull'estensione
di diritti soggettivi necessariamente coinvolti dal contrasti in ordine
alla ricostruzione delle parti comuni, la quale deve essere decisa
in sede contenziosa.
Cass. 25 ottobre 1980, n. 5762
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| 17 |
Il
diritto-dovere di ciascun condòmino al mantenimento e, occorrendo,
alla ricostruzione della cosa comune, nei limiti di legge, comporta
non solo l'obbligo di contribuire alle spese, ma anche tutti gli obblighi
di fare connessi alle modalità esecutive, sicché, se
le opere necessarie al mantenimento o alla ricostruzione della cosa
comune non sono deliberate o vi è stata una delibera negativa,
ciascuno dei condòmini ha diritto di agire in giudizio per
la condanna del condominio all'adempimento dell'obbligo comune di
fare. Tale obbligo, in caso di accoglimento della domanda, deve essere
assolto dall'amministratore (con la cooperazione di tutti i condòmini),
mentre, ove l'amministratore manchi (e non sia intervenuto provvedimento
ex-art. 1105 c.c.), oppure non vi sia stata costituzione formale di
condominio (per essere i condomini meno di quattro), ovvero l'opera
riguardi solo alcuni condòmini (come nel caso di riparazione
di solaio fra piani sovrapposti), il diritto del condomino all'adempimento
dell'obbligo comune di fare trova tuteta diretta nei confronti degli
interessanti tenuti al facere comune, le modalità del quale
possono essere stabilite a piani (se richiesto), ovvero lasciate in
tutto o in parte alle determinazioni del giudice dell'esecuzione (art.
612 c.p.c.), in difetto di adempimenti, concordi e spontanei, dopo
la condanna.
Cass. 11 marzo 1982, n. 1579
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| 18 |
Nell'ipotesi
di totale distruzione di un edificio condominiale, venuto meno il
presupposto del condominio, l'assemblea degli ex-condòmini,
in quanto tale, non può deliberare la ricostruzione dell'immobile
vincolando i dessenzienti a contribuire alle relative spese, sicché
una delibera in tal senso ha il valore di un atto negoziale vincolante
nei soli riguardi di coloro che l'hanno posta in essere e gli ex-condòmini
assenti o dissenzienti non hanno alcun interesse a impugnarla, salvo
il loro obbligo, a norma dell'art. 1128, ultimo comma, c.c., ove non
abbiano chiesto la vendita all'asta dell'area ai sensi del primo comma
dello stesso articolo, di cedere agli altri ex-condòmini i
loro diritti, con facoltà di preferire soltanto alcuni di essi.
Cass. 5 giugno 1987, n. 4900
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