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Talora il rapporto si trasforma in comunione

IL PERIMENTO DELL'EDIFICIO

Perimento totale o parziale - Ricostruzione - Ristrutturazione - Risanamento conservativo - Rovina - Pericolo di rovina - Comportamento dell'amministratore - Risarcimento danni - Assicurazione

Geom. Giuseppe Burcheri


M
olto spesso, anche di recente, abbiamo appreso dai media che edifici in condominio sono crollati per cause murarie, incendio o scoppio.
Per meglio affrontare l'argomento in questione, è necessario aggiornare il lettore con alcune nozioni tecniche e giuridiche. Tutte le opere che andremo ad analizzare presuppongono un progetto, l'autorizzazione comunale e l'affidamento dell'appalto a imprese edilizie:
- PER RICOSTRUZIONE PARZIALE. Si intendono le opere necessarie a ricostruire, rinforzare o ripristinare le parti di un edificio ammalorate o crollate.
- PER RICOSTRUZIONE TOTALE. Si deve intendere l'integrale ricostruzione dell'edificio non più agibile nello stato di fatto, previa demolizione e asportazione di tutti i materiali di risulta dell'edificio parzialmente o totalmente perito a causa di eventi quali, ad esempio, un terremoto, ecc.
- PER RISTRUTTURAZIONE. Si intendono le opere edilizie atte a trasformare l'edificio nella struttura e ripartizione degli spazi interni.
- PER RISANAMENTO CONSERVATIVO. Si intende il complesso delle opere edilizie necesarie per restituire all'edificio una buona consistenza e funzionalità, per eliminare e sostituire parti ed elementi fatiscenti, per riabbellirne l'aspetto.
La normativa specifica, in materia di perimento parziale o totale e di ricostruzione dell'edificio, è dettata dall'articolo 1128 c.c., che recita:
"Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condòmini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condòmini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condòmino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condòmini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condòmini".
La Casssazione, in diverse sentenze, ha più volte chiarito che le ipotesi di perimento, totale o parziale, dell'edificio considerate dalla citata norma comprendono solo i casi di distruzione dovuti a eventi accidentali estranei alla volontà dei proprietari del bene (terremoto, vetustà, incendio, ecc.).
Pertanto, un condomino non può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, attribuita nel caso di perimento dell'edificio, ove la demolizione sia voluta da tutti i condomini al fine di ricostruire lo stabile condominiale.
Il perimento totale (o superiore ai tre quarti del suo valore) dell'edificio fa venir meno il condominio per mancanza dell'oggetto e fa sorgere quindi una comunione fra tutti i proprietari dell'immobile distrutto, avente ad oggetto l'area su cui l'edificio medesimo era posto.
Pertanto per la ricostruzione dello stabile sarà necessario il consenso unanime dei partecipanti alla comunione. Se un singolo condòmino, di propria iniziativa e a proprie spese, provvede a ricostruire l'intero stabile esattamente com'era, gli altri condòmini potranno scegliere se cedere al costruttore le loro quote o se concorrere alle spese di ricostruzione e riavere così le loro unità immobiliari.
Principio generale, valido anche nel caso di perimento e ricostruzione parziale dello stabile, inoltre, è che il singolo che non intenda concorrere alla ricostruzione delle parti comuni dovrà cedere agli altri condòmini o a terzi i propri diritti, compresi quelli sulla parte di sua esclusiva proprietà, a prezzi di stima fissati da periti incaricati dagli interessati o, nel caso di contrasto, dal perito nominato dal giudice (art. 1128 c.c., ultimo comma).
- NEL CASO DI DISTRUZIONE DEI TRE QUARTI DEL VALORE DELL'EDIFICIO, permane il rapporto di condominio (che si estingue - come si detto - in caso di perimento sostituito da un rapporto di comunione in ordine al suolo) tra i proprietari dei piani o delle porzioni di piano non distrutti e gli altri che continuano a partecipare a detto rapporto perché conservano i propri diritti sul suolo e sulle altre cose comuni.
A questi ultimi, inoltre, deve essere riconosciuto il diritto di ricostruire il proprio piano senza rispettare l'ordine, cosicché il proprietario dell'ultimo piano può riedificare anche se non vi provvedano i proprietari dei piani sottostanti, purché sul suolo sia rimasto un edificio e dunque permanga un condominio.
L'articolo 1128 c.c. è norma derogabile come può trarsi dal fatto che non è inserito tra le norme dichiarate espressamente inderogabili dal successivo articolo 1138 c.c. e dalla stessa espressione usata dal legislatore "salvo che sia stato diversamente convenuto"; il che può avere avuto luogo o con una particolare convenzione o con il regolamento condominiale.
Dobbiamo segnalare infine che nel caso di perimento totale, se nessuno chiede la vendita all'asta, ogni condominio può ricostruire non solo le parti dell'immobile di sua esclusiva proprietà, ma anche quelle comuni e quelle di proprietà esclusiva degli altri condòmini inerti, ove necessarie per la ricostruzione e il godimento della porzione immobiliare di sua proprietà.
Va detto ancora che il 3° comma dell'articolo 1128 c.c. prevede che le indennità per le parti comuni non possono essere destinate dal condominio o dall'assemblea (in caso di perimento parziale) a scopi diversi dalla ricostruzione di queste. Ovviamente se la maggioranza decide di non ricostruire, le somme in oggeto possono legittimamente ricevere una diversa destinazione
- NEL CASO DI PERIMENTO DI UNA PARTE MINORE DEI TRE QUARTI DEL VALORE DELL'EDIFICIO, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'immobile e ciascuno è tenuto a parteciparvi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse (art. 1128 c.c., 2° comma).
Le delibere che concernono la ricostruzione dello stabile debbono sempre approvarsi come dispone l'articolo 1136 c.c. 2° e 4° comma.
Se i poteri dell'assemblea di disporre la ricostruzione concernono solo le parti comuni, tuttavia, questa può arrivare a imporre al singolo condòmino, la ricostruzione del suo piano, ove la mancata riedificazione dello stesso renda impossibile il riattamento della parti comuni.
Il singolo quindi potrà ricostruire l'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva solo ove ciò non danneggi le parti comuni per le quali è stata deliberata la ricostruzione.
Da quanto abbiamo detto ne deriva che l'ente condominio viene meno solo in caso di distruzione totale, mentre in caso di perimento parziale l'ente continuerà ad esistere secondo le disposizioni di legge e secondo il regolamento do condominio.
Anche i dissenzienti pertanto dovranno concorrere alle spese per il rifacimento dei beni comuni (mentre - come si è detto - l'assemblea non potrà decidere a maggioranza la ricostruzione dell'intero edificio, comprese le parti di proprietà esclusiva, vincolando i dessenzienti a sopportare le spese).
La mancanza della delibera di ricostruzione non impedisce ai singoli condòmini di ricostruire le loro unità immobiliari parzialmente distrutte e le parti comuni necessarie al godimento delle stesse.
Dobbiamo infine osservare che non costituisce perimento parziale la parziale demolizione dell'edificio in esecuzione di un provvedimento di esproprio per pubblica utilità.

ROVINA E PERICOLO DI ROVINA

Dobbiamo ricordare che il costruttore di un edificio è responsabile per la durata di anni 10 dall'ultimazione dei lavori, della rovina o pericolo di rovina o gravi difetti statici dell'edificio stesso (art. 1669 c.c.). La responsabilità decennale dell'appaltatore può essere fatta valere dall'amministratore di condominio, anche senza autorizzazione dell'assemblea. La rovina o il pericolo di rovina dell'edificio devono essere fatti valere entro un anno dalla scoperta trascorso il quale il committente decade dalla garanzia (art. 1669 c.c.).
Inoltre, entro un anno dalla denuncia, occorre agire giudizialmente contro il costruttore, se questi non provvede alle opere del caso.
L'azione legale per far valere le garanzia di cui trattasi è di competenza dell'amministratore, a norma dell'art. 1130 c.c.


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