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Posizioni
attive e passive, telefoni, atti notarili dei condòmini
Dati
personali, non tutti si possono comunicare
Pubblichiamo
il parere di Rodotà
Parere
19 maggio 2000
Nella
riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del
prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Premesso
che
a) sono
pervenuti numerosi quesiti al garante relativi al trattamento dei
dati personali in ambito condominiale;
b) i
casi rappresentati presentano caratteristiche comuni e possono essere
considerati nello stesso contesto;
c) in
particolare, è stato chiesto al garante di precisare:
1) se
sia lecito per l’amministratore chiedere ai condòmini copia delle
pagine dell’atto notarile dalle quali verificare l’effettivo diritto
di partecipazione all’assemblea condominiale e, in caso affermativo,
se lo stesso amministratore abbia il dovere di partecipare l’aggiornamento
di tali dati agli altri condòmini;
2) se
sia legittimo per un amministratore di condominio comunicare al
condomino richiedente l’elenco dei proprietari di singole unità
immobilari, nonché dei conduttori in caso di trattazione in assemblea
di argomenti per i quali sia richiesta anche la partecipazione di
questi ultimi;
3) se
la redazione e la comunicazione ai condòmini dei prospetti contabili
con le relative posizioni attive e passive violi la normativa a protezione dei dati personali;
4) se
possano considerarsi dati personali i recapiti telefonici dei singoli
condòmini pubblicati nell’elenco telefonico, e se sia
diversa la protezione di tali dati a seconda che l’utenza
sia intestata al condomino o ad un familiare convivente.
Occorre
premettere che, per quanto riguarda la normativa sulla protezione
dei dati personali, i condòmini devono essere considerati contitolari
di un medesimo trattamento dei dati di cui l’amministratore ha la
concreta gestione.
La contitolarità
nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza
dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi dell’art.
1117 e seguenti del codice civile, dati che sono raccolti ed utilizzati
correntemente per le finalità riconducibili a tale disciplina.
In secondo luogo,
si osserva che la legge n. 675/1996 non modifica la normativa relativa
al condominio degli edifici rinvenibile al libro III, titolo VII,
capo II, del codice civile e non preclude, quindi, l’applicazione
delle norme in materia di costituzione dell’assemblea e di validità
delle deliberazioni (articoli 1136 e ss. c.c).
Da dette norme
discende la necessità di individuare con esattezza i nominativi
dei condòmini in quanto essi rappresentano elementi indispensabili
ai fini della regolare convocazione assembleare, nonché per la verifica della validità delle
stesse deliberazioni.
La normativa in
materia non prevede espressamentre specifici accertamenti a cura
dell’amministratore di condominio volti a verficare i registri immobilari
ma, secondo la giurisprudenza, pone a carico dei singoli l’onere
di dimostrare di avere titolo a partecipare all’assemblea (ad esempio,
l’acquirente deve assumere iniziative atte a far conoscere all’amministratore
di essere il nuovo proprietario: Cass., sez. II, 4 febbraio 1999,
n. 985 e 20 marzo 1999, n. 2617).
La documentazione
in tal modo acquisita può essere quindi messa a disposizione dei
condòmini che ne facciano richiesta al fine di verificare la regolarità
delle suddette procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni
delle deliberazioni.
Il regolamento
di condominio può peraltro prevedere idonee modalità per verificare,
anche periodicamente, la legittimazione dei singoli a intervenire
all’assemblea o per aggiornare in sede assembleare i nominativi
legittimati a partecipare alla stessa, anche previa esibizione di
copia o estratti degli atti notarili.
Con l’occasione
si osserva che vanno comunque rispettati i principi di pertinenza
e non eccedenza sanciti dall’art. 9 della legge n. 675/1996 e che
è, pertanto, possibile procedere a tale accertamento previo esame
dei soli dati realmente necessari a verificare gli elementi idonei
a individuare la titolarità dei singoli soggetti a partecipare all’assemblea
e l’ammontare delle singole quote rappresentate. Resta, pertanto,
ferma l’esigenza che il condominio, in particolare attraverso l’amministratore,
adotti le dovute cautele per evitare che terzi non legittimati vengano
a conoscenza dei dati.
Infine, in merito
all’ultimo quesito formulato, va precisato che i numeri telefonici
sono da considerarsi dati personali. La legge n. 675, infatti, detta
una definizione ampia di dato personale che comprende qualunque
informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile,
“anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione...”
(articolo 1, comma 2, lettera c).
Gli estremi identificativi
delle utenza telefoniche, intestate ai singoli condòmini o ai loro
familiari, non possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria ed
obbligatoria comunicazione all’interno del condominio, in quanto
gli stessi non rappresentano elementi utili a determinare i diritti
o gli oneri sulla cosa comune, né è rinvenibile alcun obbligo di
legge in tal senso.
Resta peraltro
ferma la possibilità per l’amministratore di condominio di comunicare
i numeri di telefono ai condòmini richiedenti con il consenso degli
interessati (articolo 11 della legge n. 675) e salve le eventuali
disposizioni del regolamento di condominio, non rilevando la loro
possibile pubblicazione sull’elenco telefonico presso cui possono,
comunque, essere reperiti autonomamente dai condòmini interessati
(e ovviamente scambiati tra gli stessi condòmini, configurandosi
in tal modo un trattamento a fini personali che come tale non è
soggetto all’applicazione della legge n. 675 ai sensi del relativo
articolo 3).
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