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Il problema
della protezione dei dati personali
Privacy
nel condominio
Il Garante detta le regole
I
principi di “pertinenza e non eccedenza”
Quattro
domande, un unico parere. In una sua recente lettera informativa,
il Garante della privacy ha affrontato il tema della riservatezza
dei dati personali nel particolare ambito dell’amministrazione di
un condominio, rispondendo “collettivamente” alle numerose richieste
di chiarimento presentate su questo tema.
In particolare,
il Garante ha spiegato che, ai fini della protezione dei dati personali,
i condòmini sono da considerarsi contitolari di un unico trattamento,
gestito in concreto dall’amministratore. Questi dovrà operare secondo
i principi della pertinenza e non eccedenza previsti dalla legge
675/96, la cui applicazione non contrasta con gli articoli del codice
civile dedicati all’amministrazione del condominio (anche in materia
di costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni) e
quindi dovrà evitare di fornire a terzi non legittimati i dati gestiti
per conto del condominio.
La contitolarità
rende poi pienamente accessibili ai condòmini i dati personali trattati
- per fini amministrativi interni - ai sensi degli articoli 1117
(Capo II, Del condominio degli edifici) e seguenti del Codice, anche
per verificare la regolarità delle procedure assembleari e proporre
eventuali impugnazioni delle delibere.
Secondo la prassi
giurisprudenziale prevalente, infine, l’onere di provare il proprio
diritto a partecipare all’assemblea spetta ai singoli condomini,
mentre all’amministratore non tocca alcun particolare obbligo di
verifica dei registri immobiliari.
Eventualmente,
conclude il Garante, sarà il regolamento condominiale a prevedere
le modalità di una verifica periodica di tale diritto di partecipazione,
anche «previa esibizione di copia o estratti degli atti notarili».
Il parere espresso
dall’Autorità per la privacy risponde anche al quesito se i recapiti
telefonici dei singoli condòmini debbano essere considerati o no
“dati personali”, e se siano sottoposti a diversa salvaguardia quando
intestati ad un condomino titolare o ad un suo convivente.
Sul punto, il Garante
ha chiarito la natura assolutamente personale del recapito telefonico,
che in quanto tale non può rientrare «tra quelli oggetto di obbligatoria
e necessaria comunicazione all’interno del condominio», anche perché
essi non forniscono alcuna informazione utile sui diritti sulla
cosa comune (come un atto di proprietà).
All’amministratore
rimane comunque la facoltà (ove il regolamento non lo vieti) di
fornire - con il loro consenso - i recapiti dei condòmini ad altri
abitanti dell’edificio, dal momento che gli stessi possono essere
recuperati facilmente e in ogni momento sull’elenco telefonico,
ed essere liberamente scambiati tra coinquilini.
Nel parere, inoltre,
si chiarisce che la legge sulla privacy non pone ostacoli all’applicazione
delle norme del codice civile riguardanti il condominio degli edifici,
sottolineando comunque la necessità che vengano raccolti e utilizzati
solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della
proprietà.
Viene pertanto
eliminato ogni dubbio sulla possibilità da parte dell’amministratore
di comunicare dati di bilancio o prospetti contabili sulle quote
pagate e sulle eventuali morosità.
Per quanto riguarda
l’accertamento del diritto dei condòmini di intervenire all’assemblea
o il calcolo delle rispettive quote di proprietà ai fini della ripartizione
delle spese e dell’esercizio del diritto di voto, l’Autorità ha
poi precisato che l’amministratore può acquisire queste informazioni
anche attraverso la preventiva esibizione da parte dei condòmini
di una copia o di un estratto dell’atto notarile di proprietà.
In ogni caso, ribadisce
il Garante, devono essere rispettati i principi di pertinenza e
di non eccedenza previsti per il trattamento dei dati personali
dalla legge sulla privacy. In base a questi principi, ha precisato
l’Autorità, potranno quindi essere raccolti ed eventualmente archiviati
anche ai fini del loro periodico aggiornamento solo i dati strettamente
indispensabili alla convocazione o al funzionamento dell’assemblea
(per esempio la proprietà o la superficie dell’immobile ai fini
del calcolo dei millesimi), mentre non dovranno essere prese in
considerazione altre informazioni come quelle riguardanti il prezzo
pagato per l’acquisto dell’appartamento.
L’amministratore
può mettere queste informazioni a disposizione dei condòmini che
ne fanno richiesta e che potrebbero essere interessati a verificare
la regolare convocazione di un’assemblea o ad impugnare le decisioni
assunte, ma deve adottare le cautele necessarie per evitare l’accesso
ai dati da parte di persone estranee.
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