DATA : 02/2002

Archivio Italia Casa


Imprenditore responsabile per difetto di vigilanza

Cemento-amianto e piano di lavoro



CORTE DI CASSAZIONE. Sez. pen. - Sentenza 20 aprile 2001, n. 16114

Con sentenza 7 luglio 2000 il Tribunale di Rieti condannava M. C. alla pena dell'ammenda per non avere predisposto il piano di lavoro prima della rimozione di lastre di cemento amianto e per non avere sottoposto il piano all'esame dell'USL di Rieti.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicita della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita poiché egli, titolare di un'impresa edile, si trovava fuori Rieti quando i propri operai, intenti nella ristrutturazione di un tetto, avevano rinvenuto e rimosso il materiale in amianto e poiché, lo stesso giorno, avvisato dagli operai, aveva denunciato il fatto all'Asl.
L'obbligo di predisporre il piano di lavoro non puo sorgere prima del rinvenimento del materiale contenente amianto, ma soltanto dopo il suo rinvenimento, sicché non poteva essergli addebitata colpa per difetto di vigilanza.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso e infondato.
L'art. 34 del D.Lgs. n. 277/1991 stabilisce che il datore di lavoro predisponga un piano di lavoro, da trasmettere al competente Organo di vigilanza, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto dagli edifici, comprendente le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
Nella specie, l'obbligo incombeva al datore di lavoro, quale titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione di un edificio, il quale, anche in assenza di conoscenza delle caratteristiche costruttive dell'immobile da ristrutturare, era tenuto a dare ai propri dipendenti precise istruzioni nell'eventualita di rinvenimento di materiali in amianto imponendo loro di non procedere alla rimozione degli stessi, donde la configurabilita del reato a titolo di colpa per violazione del dovere di vigilanza sul lavoro degli operai ovvero per omessa segnalazione del divieto di rimozione.
Congruamente motivata, quindi, e l'affermazione di responsabilita.
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


(CHIAVI: AMBIENTE,SENTENZE)